AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1996.9
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00009
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 1996
in materia di: IC 93/94
presentato da:
e __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 16 gennaio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava loro la tassazione IC 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 2'492.–, pari alla differenza fra il reddito degli immobili di __________ e la somma delle spese di manutenzione globalmente fissate in fr. 3'750.– e la quota del 37,81% degli interessi passivi complessivi, calcolati in base al riparto cantonale del Cantone di domicilio.
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 21 febbraio 1995, facendo notare di avere chiesto la deduzione delle spese di manutenzione effettive, per un ammontare di circa fr. 24'000.– in media annua, e non invece la deduzione forfettaria calcolata percentualmente sul reddito della sostanza.
L'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione dell'11 dicembre 1995, nella quale si richiamava alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui, nel caso di un immobile acquistato di recente, possono essere dedotte dal reddito lordo solo le spese che servono a mantenere o a ripristinare il valore dell'immobile al momento dell'acquisto; nel caso dei reclamanti, secondo l' Ufficio di tassazione, i lavori da loro effettuati avrebbero comportato un incremento di valore rispetto al momento dell'acquisto, come dimostrato dallo stesso valore ufficiale di stima, passato dopo l'esecuzione di tali opere da fr. 80'000.– a fr. 160'000.–.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ postulano la deduzione delle spese di manutenzione nella misura di fr. 48'315,10 in due anni. Contestano l'applicabilità al loro caso della giurisprudenza del Tribunale federale cui si è riferita l'autorità fiscale, per il fatto che essi non hanno acquistato l'immobile di __________ nel 1992 bensì nel 1985. Affermano inoltre di non avere mai optato per il sistema della deduzione globale delle spese di manutenzione, ma di avere sempre fatto valere le spese effettive.
3.1.
Si deve premettere che, esaminando l'incarto fiscale, la Camera di diritto tributario ha rilevato che l'Ufficio di tassazione è incorso in un errore. I ricorrenti sono infatti proprietari non di uno ma di due immobili a Lumino: i mappali n. 145 e 146. Tuttavia, nella tassazione impugnata è stato imposto solo il valore di stima del secondo (fr. 160'000.– più fr. 4'800.–). È evidente che l'aggiunta di una sostanza imponibile pari a fr. 64'850.– comporta una reformatio in pejus per quanto si riferisce al calcolo dell'imponibile ai fini dell'imposta sulla sostanza. Ma, come si vedrà, si ripercuote anche sui redditi e sulle relative deduzioni, soggetti a ripartizione proporzionale.
3.2.
Con scritto del 1° febbraio 1996, i ricorrenti sono stati informati di tale circostanza ed è stata loro offerta l'opportunità di prendere posizione a tale riguardo. Lo hanno fatto con una lettera del 13 febbraio 1996, nella quale tuttavia, equivocando, si oppongono a quella che definiscono una modifica con effetto retroattivo di una decisione in materia di stima, già cresciuta in giudicato.
3.3.
L'autorità di tassazione prende la decisione in base alle proprie indagini. Essa può determinare di nuovo tutti gli elementi imponibili e, dopo aver sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio dello stesso (cfr. art. 180 cpv. 1 LT; art. 105 cpv. 1 DIFD).
Analogamente, in caso di ricorso, la Camera di diritto tributario decide tutte le questioni d'ordine e di merito in base all'istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti e alla tassazione impugnata (cfr. art. 184 cpv. 1 LT; art. 110 DIFD).
Ne consegue che questa Camera non può fare altro che riformare la decisione impugnata, elevando la sostanza imponibile a fr. 229'700.–. Quanto al reddito, la deduzione proporzionale degli interessi passivi passa invece da fr. 8'558.– a fr. 9'971.– in media annua.
La legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti, ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT).
Analogamente, il decreto federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati sostenute durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD).
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
4.2.
La questione della deduzione delle spese di riattazione di un immobile acquistato da poco ha dato luogo ad una copiosa giurisprudenza del Tribunale federale, in relazione non solo all'art. 22 DIFD ma anche alle corrispondenti norme delle leggi cantonali.
Se in un primo tempo la giurisprudenza del Tribunale federale considerava spese di manutenzione ogni spesa tecnicamente qualificabile come tale, con la sentenza pubblicata in DTF 99 Ib 362 ss. (cfr. anche ASA 42, p. 536 ss.) la massima istanza giudiziaria della Confederazione ha modificato la propria prassi, privilegiando l'interpretazione economica - ovvero, come si esprime la dottrina, adottando un punto di vista soggettivo-economico (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Bern 1991, p. 382; Zwahlen, Die einkommensteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, Basilea 1986, p. 91 s.) - poiché solo in tal modo si tiene correttamente conto della capacità economica del contribuente. Tale nuova giurisprudenza parte dalla costatazione che lo stato di conservazione di una costruzione influisce sul suo valore intrinseco, che è dunque soggetto a fluttuazioni. Ne discende che certi lavori, sebbene necessari a mantenere a lunga scadenza le possibilità di utilizzazione dell'immobile, comportano provvisoriamente un incremento di valore. Il proprietario può, d'altronde, scegliere, entro certi limiti, il momento in cui effettuare certi lavori. Più attenderà, più il valore intrinseco della costruzione si ridurrà rispetto a quello che sarebbe se fosse mantenuto regolarmente, e più grande sarà l'aumento di valore al momento in cui i lavori saranno finalmente effettuati (cfr. ASA 42, p. 538; CDT n. 233 del 28 luglio 1987 in re C. S.; RDAT II-1994 n. 4t pp. 346-348).
4.3.
In base alle considerazioni che precedono, secondo il Tribunale federale l'immobile al momento dell'acquisto rappresenta un determinato valore, che dipende in particolare dal suo stato di conservazione. Possono pertanto essere dedotte dal reddito lordo unicamente quelle spese che servono a mantenere o ripristinare questo valore. Le spese di manutenzione che provocano un aumento di valore che va al di là di quello che aveva l'immobile al momento dell'acquisto, sono invece da considerare quali spese (non deducibili) per l'acquisto o il miglioramento di beni patrimoniali secondo l'art. 23 DIFD. Ne consegue, di regola, che lavori di riattazione effettuati immediatamente dopo l'acquisto non possono essere dedotti dal reddito lordo. Sono deducibili solo i costi sopportati per eliminare un danno verificatosi dopo l'acquisto (cfr. ASA 42, p. 539).
Questa soluzione si impone, secondo il TF, anche per ragioni di parità di trattamento tra i contribuenti che acquistano un immobile in cattivo stato di manutenzione e quelli che lo acquistano dopo l'esecuzione dei lavori di restauro da parte del venditore (cfr. inoltre DTF 103 Ib 197 ss., anche in ASA 47 p. 203 ss.; ASA 49 p. 563 ss., cons. 3 a; ASA 50 p. 70 ss.; CDT 233/1987 cit.; RDAT II-1994 n. 4t pp. 346-348).
4.4.
Si può aggiungere che, volendo portare alle estreme conseguenze il principio appena enunciato, secondo cui si devono concedere le spese di deduzione in base al criterio soggettivo-economico, la giurisprudenza di altri cantoni è giunta a ritenere indispensabile, in ogni caso, la determinazione in via presuntiva della durata media di vita di ogni elemento della costruzione. Così, ad Argovia, si è stabilito che, p. es., la facciata di una casa debba essere rifatta ogni vent'anni. Se l'attuale proprietario, che intraprende l'opera, ha acquistato l'immobile da solo 3 anni, avrà diritto ad una deduzione pari ai 3/20 delle spese di rifacimento della facciata. Un'eccezione è ammessa solo nel caso in cui il lasso di tempo intercorso tra l'attuale rinnovamento di un certo elemento della costruzione e la riattazione precedente sia inferiore alla durata media di vita di quell'elemento (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, cit., p. 382; Zwahlen, op. cit., p. 47 s.).
4.5.
Quanto alla definizione del requisito del recente acquisto, va detto che la stessa Alta Corte ha considerato, con riferimento ad un caso specifico, che lavori di rinnovo eseguiti tre o quattro anni dopo l'acquisto comportano generalmente un incremento del valore intrinseco della costruzione (cfr. ASA 47, p. 634 s.).
5.1.
A proposito della determinazione del lasso di tempo, dopo l'acquisto dell'immobile, entro il quale si può ritenere che la delimitazione delle spese deducibili possa farsi alla luce del criterio soggettivo-economico anziché di quello tecnico-oggettivo, il Tribunale federale non si è mai espresso. Nella sentenza del 1977, già menzionata (ASA 47 p. 630 ss.), si è limitato a definire non arbitraria la decisione di considerare come costi di investimento delle spese per il rinnovo di un immobile, sostenute 3 o 4 anni dopo l'acquisto. Nella stessa sentenza si fa poi un accenno ad un non meglio precisato progetto di circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che escluderebbe la deducibilità di spese di rinnovo effettuate entro cinque anni dall'acquisto (ASA 47 p. 635 consid. 3b).
Il termine di cinque anni è stato adottato dalle autorità fiscali di diversi cantoni: Berna, Glarona, Sciaffusa , Appenzello Esterno (Zwahlen, op. cit., pp. 226, 230, 285, 339, 351; inoltre RF 43/1988 p. 94); a Turgovia vige invece un termine di quattro anni (RF 38/1983 p. 578; StE 1988 B 25.6 n. 12 consid. 1c). Quanto al Canton Svitto, l'autorità giudiziaria ha avuto occasione di affermare che le spese di rinnovo di una casa acquistata da nove anni sono deducibili, rappresentando dal punto di vista tecnico spese di manutenzione (EGV-SZ 1982 n. 12 pp. 45-49), mentre non lo sono se si tratta di costi sostenuti due anni dopo l'acquisto, data la prossimità delle date (StE 1988 B 25.6 n. 9).
Come già visto, il sistema argoviese, consistente nella determinazione in via presuntiva della durata media di vita di ogni elemento della costruzione, stabilisce a sua volta che dopo un lasso di tempo di vent'anni si passa nuovamente dalla nozione economico-soggettiva a quella tecnica di «spese di manutenzione» (v. anche StE 1988 B 25.6 n. 12).
5.2.
Il termine quinquennale vigente in diversi cantoni è criticato in dottrina (Zwahlen, p. 174 ss.). Tale prassi comporta infatti la conseguenza che l'acquirente dopo cinque anni di possesso dell'immobile può dedurre costi che presentano il carattere di spese di investimento; le amministrazioni fiscali cantonali considerano infatti gli stessi costi da diversi punti di vista a seconda della durata del possesso dell'immobile.
• Ne risulterebbe, in primo luogo, una violazione dello stesso principio di legalità, nella misura in cui, in sede di applicazione, spese che economicamente presentano carattere di investimento vengono trasformate in spese di manutenzione: ad un determinato gruppo di contribuenti viene attribuito un diritto di dedurre dal reddito costi di investimento, senza che vi sia una base legale che lo consenta, ma anzi in presenza di una espressa esclusione contenuta nella legge, all'art. 123 DIFD (Zwahlen, op. cit., p. 175).
• Ne discenderebbe pure una insostenibile disparità di trattamento, per il fatto che l'acquirente di un immobile si trova, dal punto di vista economico, nella stessa condizione di un contribuente che volesse costruire l'oggetto della compravendita nella stessa misura e nella stessa qualità. Orbene, nonostante il fatto che per entrambi le spese che incrementano il valore d'uso oggettivo, che la cosa ha al momento, rispettivamente, della costruzione e dell'acquisto, presentino carattere di costi di investimento, tuttavia il trattamento fiscale è differente: il compratore le può dedurre quali spese di manutenzione in senso tecnico, a condizione che effettui l'investimento dopo avere posseduto l'immobile per cinque anni (Zwahlen, p. 176).
• Sarebbe infine violato il principio di proporzionalità, per il fatto che la previsione del termine quinquennale soddisfa senz'altro le esigenze di praticabilità che stanno a cuore all'autorità esecutiva, ma contrasta con le esigenze dettate dai princìpi di legalità e di parità di trattamento (Zwahlen, op. cit., p. 176).
5.3.
L'autorità fiscale del Canton Ticino non ha mai provveduto a stabilire un lasso di tempo, dopo il quale si passa dal criterio economico-soggettivo a quello tecnico-oggettivo. La Circolare n. 33/ 2 dell'8 settembre 1992 della Divisione delle contribuzioni, concernente le «spese di manutenzione, di gestione e di amministrazione di immobili appartenenti alla sostanza privata», applicabile alla decisione impugnata (tassazione IC 1993/94), si limita a fare riferimento alle sentenze del Tribunale federale che hanno introdotto la discriminazione dei due criteri di definizione del carattere delle spese di riattazione (Circolare cit., cifra 4.1.).
Sono dunque diversi i sistemi che possono permettere all'autorità fiscale di rendere praticabile, in sede di applicazione, il passaggio dal criterio soggettivo a quello oggettivo e viceversa, ai fini della delimitazione delle spese deducibili a titolo di costi di manutenzione. Il primo consiste nel fissare un preciso limite temporale di durata del possesso immobiliare, dopo il quale si torna al criterio tecnico. Tale sistema incorre peraltro nelle severe critiche della dottrina. Un altro sistema, più complicato ma probabilmente meno censurabile, è quello argoviese, che consiste nell'attribuire in via presuntiva una durata media di vita ad ogni elemento della costruzione, fermo restando che si presuppone che la durata massima di vita di ogni elemento ammonti a vent'anni.
6.2.
Non compete certo all'autorità giudiziaria la proposta di una soluzione concreta; proprio perché si tratta di una soluzione che risponde a esigenze di praticabilità, spetta all'autorità esecutiva di trovarne una soddisfacente.
Quel che si può affermare con sicurezza è che appare indubbiamente semplicistica la motivazione contenuta nella decisione impugnata, laddove l'autorità fiscale si limita a considerare recente l'acquisto dell'immobile dei ricorrenti, sebbene esso risalga al 1985 mentre i lavori di rinnovo hanno avuto inizio nel 1991. La decisione appare poi addirittura contraddittoria nella misura in cui, premesso che, dal punto di vista economico, tutti i costi sostenuti assumono carattere di investimento, l' Ufficio di tassazione finisce poi per concedere una deduzione globale per spese di manutenzione, nella misura di fr. 3'750.– all'anno.
Né può essere condiviso l'argomento tratto dal raddoppio del valore di stima ufficiale, intervenuto in seguito ai lavori eseguiti. È vero, infatti, che in occasione della stima effettuata all'indomani della conclusione delle opere descritte, la valutazione è passata da fr. 91'200.– a fr. 229'700.–. Non bisogna però trascurare il fatto che la stima ufficiale precedente risale a parecchi anni prima ed era già in vigore al momento dell'acquisto degli immobili da parte dei ricorrenti. L'incremento di valore registrato in occasione della revisione del 1992 è perciò solo in parte riconducibile ai lavori di rinnovo che sono alla base del ricorso in esame. Basti dire che i costi complessivi fatti valere dai contribuenti ammontano a poco più di fr. 70'000.–, mentre l'incremento di valore che essi avrebbero provocato oltrepassa abbondantemente i 100'000 franchi.
6.3.
Ebbene, senza volersi sostituire all'autorità fiscale nella scelta di uno dei sistemi che permettono di rendere praticabile, in sede di applicazione, il passaggio dal criterio soggettivo a quello oggettivo e viceversa, ai fini della delimitazione delle spese deducibili a titolo di costi di manutenzione, nel caso in esame il ricorso può essere comunque accolto.
6.3.1.
L'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., volto ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, p. 387 ss.). L'autorità fiscale cantonale deve soltanto rispettare le norme federali intese ad evitare una doppia imposizione (DTF 99 Ia 675; Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. V, § 10, II n. 20).
6.3.2.
Nella fattispecie, dedotta la quota parte di interessi passivi attribuibile al Canton Ticino, il reddito ivi imponibile ammonta a fr. 5'029.–. Da tale reddito l'autorità fiscale ha ammesso un'ulteriore deduzione di fr. 3'750.– per spese che essa stessa ha considerato di manutenzione. Il reddito imponibile ammonterebbe perciò a soli fr. 1'279.–, cui corrisponde un'imposta di fr. 121.– all'anno.
Ritenuto che i costi complessivi sostenuti dai ricorrenti ammontano, come detto, a più di 70'000 franchi, parte dei quali sono considerati da loro stessi come spese di investimento – tanto è vero che chiedono la deduzione di fr. 24'000.– in media annua, considerazioni di economia di giudizio suggeriscono allora di elevare la deduzione delle spese di manutenzione da fr. 3'750.– a fr. 5'029.– in media annua, in modo tale da azzerare il reddito imponibile nel cantone. Nella misura in cui i ricorrenti volessero ottenere la deduzione di ulteriori spese in un altro Cantone, dovrebbero chiederlo all'autorità fiscale interessata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 dicembre 1995 è riformata nel senso che il valore della sostanza immobiliare nel Cantone è elevata a fr. 229'700.–, mentre il reddito imponibile è azzerato.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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