AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.283
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00283
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 1995
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In seguito ad una revisione presso la società datrice di lavoro, l'Ufficio delle imposte alla fonte rilevava, fra gli altri errori commessi nella trattenuta delle imposte alla fonte nel periodo 1991/1994, la concessione ad alcune dipendenti coniugate, con il marito che lavora in Svizzera, dell'aliquota riservata dalle apposite tabelle al marito. L'autorità fiscale chiedeva pertanto alla Clinica __________ SA, con decisione del 10 ottobre 1995, il pagamento di un importo di fr. 84'617,40.
__________, quale dipendente interessata dalla misura in questione, impugnava la suddetta decisione, chiedendo di poter beneficiare dell'aliquota riservata al «marito con moglie che lavora in Svizzera» anziché di quella per «moglie con marito che lavora in Svizzera». A suo avviso, infatti, il fatto di riservare l'aliquota più favorevole al marito anziché alla moglie, presumendo che il marito consegua il reddito più elevato nell'ambito della famiglia, comporterebbe una ingiustificata penalizzazione della famiglia in casi, come il suo, ove il marito consegue un reddito inferiore rispetto a quello conseguito dalla moglie. Donde una inammissibile disparità di trattamento fra uomo e donna.
Con decisione del 1° dicembre 1995, l'autorità di tassazione confermava peraltro l'applicazione dell'aliquota meno vantaggiosa.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ripropone la richiesta di poter beneficiare dell'aliquota prevista dalle tabelle della Divisione delle contribuzioni per il marito con moglie che lavora in Svizzera.
3.1.
Sono soggetti all'imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel Cantone i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel cantone (cfr. art. 233 lett. a LT) e i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel nostro Cantone per corti periodi, durante la settimana, o come frontalieri (cfr. art. 233 lett. b LT).
3.2.
L'aliquota applicabile ai soggetti di imposta di cui alle lett. a) e b) dell'art. 233 LT è, in linea di principio, progressiva e tiene conto della situazione familiare del contribuente (cfr. tabelle per le aliquote). Le percentuali di trattenuta, cioè le aliquote, sono fissate tenendo conto di tutte le deduzioni concesse dalle vigenti leggi tributarie (Direttive di applicazione dell'imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati, valide dal 1° gennaio 1993, cifra 5). La scelta della tabella determinante viene effettuata in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale per dipendenti coniugati (cfr. Direttive cit., cifra 15). Le istruzioni indirizzate dall'Ufficio imposte alla fonte ai datori di lavoro precisano che al dimorante o stagionale coniugato che svolge attività lucrativa nel Cantone sono applicabili le aliquote della tabella per contribuenti «con un solo reddito», quando l'altro coniuge non svolge attività lucrativa alcuna né in Svizzera né all'estero; sono invece applicabili le aliquote della tabella per contribuenti «con doppi redditi» quando l'altro coniuge svolge attività in Svizzera o all'estero o beneficia di una pensione, di una rendita o simile. A tale regola si deroga solo nel caso in cui il reddito lordo di un coniuge non supera i fr. 6'000.– all'anno: infatti, trovano allora applicazione le aliquote della tabella per contribuenti «con un solo reddito» (cfr. Direttive cit., cifra 15.1).
In base alla tabella in questione, infatti, il marito assoggettato alla fonte beneficia di un'aliquota più favorevole di quella applicata alla moglie in condizioni identiche. Alla luce delle indicazioni che si ricavano dalle direttive della Divisione delle contribuzioni, citate sopra, la ragione di tale discriminazione deve ricercarsi nel fatto che il marito gode di un'aliquota comprensiva di deduzioni per la famiglia e per figli a carico.
4.1.
La circostanza che l'aliquota più favorevole sia riservata al marito anziché alla moglie si fonda dunque sulla presunzione che il marito consegua il reddito più elevato nell'ambito della famiglia. Si deve allora concordare con la ricorrente, che afferma che, in casi, come il suo, ove il marito consegue un reddito inferiore rispetto a quello conseguito dalla moglie, vi è una ingiustificata penalizzazione della famiglia. Tale presunzione, contenuta nella tabella delle aliquote, appare infatti difficilmente compatibile con i postulati dell'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.
4.2.
La I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale nella sent. 3 novembre 1987 in materia di legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati, ha avuto modo di decidere:
«mentre al padre salariato con moglie esercitante un'attività indipendente il diritto all'assegno era riconosciuto in modo incondizionato e senza alcuna indagine sul reddito del coniuge e sull'impiego di tale reddito, altrettanto non avveniva per la madre, la quale doveva dimostrare di provvedere in modo preponderante alle necessità della famiglia. Il Tribunale federale, rilevato che l'assegno costituisce parte del salario (sent. 31 ottobre 1985 in re Reiser e Stolz), ritenne che l'art. 15 LAF, presumendo in modo irrefragabile che il padre salariato provveda al mantenimento del figlio ed obbligando invece la madre salariata a recare la prova del mantenimento preponderante, determina una disparità di trattamento fra uomo e donna non giustificata da differenze biologiche e funzionali e tale da violare l'art. 4 cpv. 2 Cost. (...)».
Il Tribunale federale ha esteso tali considerazioni al caso in cui entrambi i coniugi sono salariati, ma stranieri: se la moglie lavorava nel Canton Ticino ed il marito invece all'estero, il riconoscimento dell'assegno era subordinato alla dimostrazione di provvedere in modo preponderante alle necessità della famiglia, mentre se era il marito a lavorare nel Cantone gli era riconosciuto l'assegno senza ulteriori condizioni. «Ne consegue che, avendo uomo e donna parità di diritti in tema salariale, si opera anche in questo caso una discriminazione obiettivamente ingiustificata, obbligando la sola moglie straniera salariata in Ticino a portare la prova che essa provvede in modo preponderante al mantenimento dei figli» (RDAT 1988 p. 252 ss. consid. 3).
4.3.
L'imposizione della famiglia si regge sul principio per cui non è al reddito di ogni singolo componente che si deve guardare ma a quello globale, sia che lavori un solo coniuge sia che lavorino entrambi. Dottrina e giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità economica (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48). Si osservi che alla luce dell'art. 4 cpv. 2 CF, tuttavia, non si giustifica, a tale riguardo, una discriminazione fra uomo e donna: «i coniugi possono regolare la loro concezione di vita e ripartirsi i compiti come piace a loro; la moglie può occuparsi della casa ed il marito esercitare un'attività lucrativa, e viceversa, oppure entrambi gli sposi occuparsi a turno delle questioni domestiche e di quelle professionali. ...In base alle qualità ed ai gusti personali di ciascuno, possono concordare che uno dei due coniugi svolgerà un'attività lavorativa redditizia mentre l'altro svolgerà attività politica, eserciterà un'arte poco lucrativa o funzioni sociali o di pubblica utilità» (cfr. DTF 110 Ia 18; inoltre RDAT I-1994 p. 365 s.).
4.4.
Sempre in materia di parità fra uomo e donna in materia fiscale, con una sentenza del 7 maggio 1982, lo stesso Tribunale federale ha ritenuto compatibile con l'art. 4 cpv. 2 Cost. fed. una norma del Canton Ginevra che attribuiva ai coniugi una deduzione fiscale nel caso in cui la moglie esercitasse un'attività lucrativa.
L'art. 21 della legge fiscale ginevrina prevedeva infatti che dall'insieme dei redditi lordi conseguiti dai coniugi era ammessa una deduzione pari al 30% del reddito del lavoro della moglie. Secondo il ricorrente, tale disposizione era incompatibile con il precetto costituzionale, per il fatto che la coppia in cui solo il marito lavorava non beneficiava della deduzione mentre se era la sola moglie ad esercitare un'attività lucrativa i coniugi avevano diritto alla detrazione dell'art. 21.
Secondo l'Alta Corte, tuttavia, il ricorrente non avrebbe dimostrato l'esistenza di una disparità fra i sessi. La deduzione in questione, a suo avviso, costituiva una semplice misura sociale necessaria per attenuare gli inconvenienti del cumulo dei redditi dei coniugi: in considerazione della circostanza che di tale misura beneficiavano tutte le coppie di coniugi in cui la moglie conseguiva un reddito del lavoro, e che pertanto il vantaggio fiscale interessava sia il marito sia la moglie, non vi era alcuna disparità fra uomo e donna (DTF 108 Ia 133 s.).
La decisione citata non ha mancato, peraltro, di incorrere nelle critiche della dottrina, che sottolinea come l'uguaglianza fra uomo e donna debba trovare applicazione anche nel diritto fiscale, sicché non si giustifica alcun trattamento fiscale diverso a dipendenza del sesso. Nel caso deciso dal Tribunale federale avrebbe dovuto essere rilevato il contrasto con l'art. 4 cpv. 2 Cost. fed., per il fatto che, nei casi in cui uno solo dei coniugi avesse esercitato un'attività lucrativa, la deduzione sarebbe stata concessa se si fosse trattato della moglie, mentre sarebbe stata negata qualora fosse stato il solo marito a lavorare; tuttavia, gli oneri della famiglia sono uguali in un caso e nell'altro (Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, in ZSR II-1992 p. 175).
4.5.
Le diverse aliquote applicabili all'uomo e alla donna, secondo la tabella delle aliquote applicabili a dimoranti e stagionali con doppi redditi, creano indubbiamente una disparità inconciliabile con l'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.. La situazione che ne deriva è infatti comparabile con quella determinata dalla legge sugli assegni familiari, che è stata censurata a due riprese dal Tribunale federale. In entrambi i casi si fa discendere da un modello astratto di famiglia, in cui il marito provvede in modo esclusivo o preponderante al mantenimento della moglie e dei figli, una conseguenza pregiudizievole per tutte quelle famiglie che non si conformano a tale modello.
Né si potrebbe obiettare che la presunzione istituita dall'autorità di tassazione trova giustificazione nella natura dell'imposta alla fonte, fondata su semplificazioni.
È vero che la procedura di imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfettari, senza considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che l'onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, Quellensteuern, in: AA.VV., Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 386).
Tuttavia, la circostanza che statisticamente siano più frequenti le famiglie in cui il contributo preponderante al mantenimento è offerto dal reddito del marito anziché della moglie non è sufficiente a stabilire una presunzione assoluta in tal senso, data la rilevanza costituzionale del principio della parità fra uomo e donna e tanto più che vi sono alternative praticabili.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 1° dicembre 1995 è annullata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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