AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.269
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00269
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 1995
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo la __________ __________ __________, con sede a __________, inoltrato la dichiarazione fiscale 1994, l' Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) le inviava un richiamo in data 13 luglio 1995;
che, con ulteriore scritto del 9 novembre 1995, l'autorità di tassazione diffidava la contribuente a voler adempiere al proprio obbligo di collaborazione, attribuendole un ultimo termine per ottemperarvi e ponendo a suo carico la tassa di diffida di fr. 30.-;
che la contribuente interponeva reclamo contro la tassa di diffida, in data 16 novembre 1995, invocando la «tolleranza» dell'autorità, ma precisando comunque di avere già ritornato il modulo della dichiarazione;
che l' Ufficio di tassazione delle persone giuridiche invitava allora la contribuente a provare l'avvenuto invio della dichiarazione, ricevendo per tutta risposta una copia della dichiarazione fiscale 1994;
che, pertanto, con decisione del 1° dicembre 1995, l'autorità fiscale respingeva il reclamo;
che, con tempestivo ricorso, redatto in lingua tedesca, la __________ __________ __________ postula l'annullamento della tassa di diffida;
che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, secondo dottrina e giurisprudenza, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale: nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;
che, tuttavia, il riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti: sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua;
che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R.K.);
che, di fronte al ricorso della contribuente, redatto in lingua tedesca, la Camera di diritto tributario, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès
Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha provveduto, con scritto del 15 dicembre 1995 a segnalare il vizio alla ricorrente e ad attribuirle contestualmente un termine di quindici giorni per la traduzione;
che, non essendo pervenuta alcuna traduzione del gravame, il ricorso può pertanto essere dichiarato irricevibile;
che l'esito del ricorso comporta che la tassa di giustizia e le spese processuali siano poste a carico della ricorrente, che era d'altronde stata avvertita di tale eventualità, con un'ulteriore lettera del 23 gennaio 1996, con cui questa Camera le aveva segnalato la possibilità di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 280.-
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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