AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.266
Data decisione, Autorità: 13.02.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00266
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In sede di reclamo __________ __________ chiedeva lo stralcio del reddito della sostanza, in quanto inesistente. Il reclamo veniva accolto con decisione del 27 novembre 1995.
Con il presente , tempestivo ricorso __________ __________ fa presente di essere incorso in una svista, non ravvisata al momento del reclamo. In effetti il reddito del lavoro del 1991, di fr. 75'196.--, era comprensivo sia di una rendita d'invalidità di fr. 23'040.--, sia di un importo di fr. 7'000.-- per ore supplementari effettuate in esercizi precedenti, dichiarato una seconda volta come reddito accessorio. Chiede pertanto lo stralcio dai redditi del guadagno accessorio e l'aumento della deduzione relativa alla rendita d'invalidità, che deve essere calcolata anche su quella percepita nel 1991.
Il ricorso merita accoglimento.
Emerge in effetti in modo incontrovertibile dal certificato di salario della __________ __________ che la remunerazione lorda di fr. 75'196.-- versatagli nel 1991 era comprensiva sia di un importo di fr. 23'040.-- costituito dalla rendita d'invalidità sia del guadagno accessorio di fr. 7'000.-- per ore supplementari di esercizi precedenti (cfr. certificato di salario del 22 gennaio 1993, cifre 2c e 2i).
Ne viene, pacificamente, che la tassazione va corretta. L'importo di fr. 75'196.-- va frazionato in due importi: da un lato, il salario, comprensivo della rifusione delle ore supplementari arretrate di fr. 7'000.--, di fr. 52'156.--, dall'altro, la rendita AI di fr. 23'040.--, stante quindi lo stralcio del reddito accessorio in quanto già compreso nel salario. La presenza, non avvertita dall'UT, di una rendita d'invalidità nel 1991 comporta automaticamente l'aumento dell'apposita deduzione.
Così stando le cose, gli atti del procedimento vanno retrocessi all' Ufficio di tassazione perché emetta un nuovo conteggio d'imposta IC/IFD 1993-94, che corregga gli errori cagionati dall'errata dichiarazione del contribuente e non ravvisati dall'autorità fiscale dall'esame del certificato di salario.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD e l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 novembre 1995 è riformata a'sensi dei considerandi.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione dei relativi conteggi.
Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale Losanna, entro 30 giorni (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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