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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.262
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00262
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________ svolge attività di consulente della Compagnia d’assicurazioni __________ __________ a __________. Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l’Ufficio di tassazione di __________ gli esponeva, conformemente ai certificati di salario presentati, un salario annuo medio di fr. 49’899.-- (cfr. notifica di tassazione del 21 febbraio 1994).
Il contribuente presentava reclamo chiedendo tra l’altro la deduzione delle spese professionali di dipendente, affermando di non essere assicuratore d’ufficio, bensì consulente esterno.
Con decisione del 13 novembre 1995 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, ribadendo che dai certificati di salario non risultano rifusioni di spese e considerando d’altro lato inattendibile il formulario ATIAA, poiché conterrebbe importi puramente valutativi.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede nuovamente la deduzione delle spese professionali, ribadendo di essere consulente esterno e quindi di dover effettuare parecchi spostamenti, indipendentemente dal fatto che il suo posto di lavoro sia a __________. Afferma inoltre di aver frequentato dei corsi di formazione e di aver dovuto compiere, per poterli frequentare, onerose trasferte.
All'udienza del 7 marzo 1996, dopo aver sentito dal ricorrente spiegazioni in merito all'attività svolta e aver constatato come i certificati di salario siano da intendersi, alla luce dei conteggi mensili, al lordo della rifusione spese, si è convenuto di fissare il reddito del lavoro in fr. 35'000.-- di media annua e di confermare in ogni altro suo punto la tassazione contestata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 novembre 1995 è riformata nel senso che il reddito del lavoro è stabilito in fr. 35'000.-- di media annua. Per il resto è confermata.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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