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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.261
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00261
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 1995
in materia di: IC 93/94
presentato da:
, __________ __________ -,
rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ è proprietario di un immobile nel comune di __________ e per questo motivo è limitatamente assoggettato alla sovranità fiscale del Cantone. Il 16 maggio 1994 l’ Ufficio di tassazione di __________ gli ha notificato la tassazione IC 1993-94, in cui ha stabilito la sostanza in fr. 437’750.-- e il relativo reddito in fr. 24’000.--, i debiti privati deducibili in fr. 393’450.-- e connessa deduzione per interessi passivi in fr. 6’604.--.
In sede di reclamo, presa conoscenza del riparto d’imposta intercantonale dell’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton __________, ha rettificato la deduzione dei debiti in fr. 369’210.-- e quella per interessi passivi in fr. 15’985.-- (cfr. decisione su reclamo dell’11 dicembre 1995).
Produce nuovamente fotocopia del riparto intercantonale effettuato dall'autorità fiscale grigionese, già prodotto precedentemente all'autorità fiscale ticinese.
L'art. 8 cpv. 2 LT prevede che la deduzione dei debiti in capitale ed interessi è limitata a quelli riconosciuti dalla presente legge, ed è ammessa, ove il contribuente possegga sostanza in altri cantoni, o all'estero, proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta.
Il Tribunale federale, partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno alla sua sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti).
Segnatamente:
i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261). Tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile. Essi sono da attribuire, in relazione all'oggetto cui pertengono, al cantone di situazione dell'immobile;
gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 63 I 72, confermato in DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, cons. 2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e riferimenti).
le deduzioni sociali, in quanto non considerate in rapporto organico con un determinato reddito bensì pertinenti al reddito complessivo, vengono effettuate in proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF 104 Ia 260 e ss., confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF II CDP dell'8 novembre 1985 in re B., cons. 5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.).
3.2
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federate gli attivi devono essere valutati secondo il medesimo criterio (cfr. ASA 27 p. 423). Tale regola, riferita inizialmente agli immobili siti all'interno ed all'esterno di un cantone, deve essere applicata anche nei rapporti fra sostanza immobiliare e mobiliare. In altre parole, un cantone che valutasse gli immobili ad un valore inferiore a quello commerciale dovrebbe valutare con lo stesso metro anche la sostanza mobiliare, quando non preferisse valutare anche gli immobili al valore commerciale. Per quanto riguarda il Cantone Ticino, è stato stabilito che il valore degli immobili da considerare nell'ambito della ripartizione intercantonale deve corrispondere al 120% del valore di stima ufficiale; per quanto riguarda il Canton __________ il coefficiente da applicare al valore di stima degli immobili è del 130% (ASA 55 p. 547; Circolare n. 4 del 3 febbraio 1993 dell' AFC, valida per il biennio 1993-94, sulle norme per la valutazione dei fondi nel periodo di tassazione).
Nel caso in esame va rilevato, innanzi tutto, che il ricorrente, ancorché abbia ricevuto il riparto intercantonale allestito dal Canton Ticino, da cui risultano chiaramente le modalità di calcolo, segnatamente l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione del valore di stima stabiliti dall' AFC, nulla dice al riguardo.
Orbene, dall'esame del riparto allestito dal Canton Ticino si evince con chiarezza che al valore ufficiale di stima grigionese è stato applicato il coefficiente del 130% stabilito dall' AFC, ciò che non è invece stato fatto nel riparto grigionese. Quest'ultimo si è infatti limitato ad applicare il coefficiente del 120% al valore di stima ticinese, lasciando invece inalterato (100% invece del 130%) quello grigionese. Questa è la ragione della diversa chiave di riparto: 7,92% risp. 92,08% secondo il riparto del Canton Ticino a fronte del 9,27% risp. 90,74% secondo il riparto del Canton __________.
Per quanto detto in precedenza, questa Camera non ha alcuna ragione di discostarsi dal riparto allestito dal Canton Ticino, nella misura in cui applica ai valori di stima di entrambi i Cantoni i coefficienti stabiliti dalla menzionata Circolare dell' Amministrazione federale delle contribuzioni.
4.2
È appena il caso di rilevare, a titolo abbondanziale, che un'ulteriore lieve differenza deriva dal diverso valore locativo assunto dal Canton __________ per l'immobile in Ticino: fr. 22'200.-- in luogo dell'importo di fr. 24'000.--, che risulta sia dalla notifica di tassazione del 16 maggio 1994 sia dalla successiva decisione su reclamo dell' 11 dicembre 1995 e che non è mai stato esplicitamente contestato dal ricorrente.
Esso risulta per altro conforme alla prassi cantonale, che stabilisce il valore locativo applicando al valore di stima del solo immobile (fr. 370'000.--) il parametro del 6,5%, quando il valore di stima risale, come in concreto, a un periodo anteriore al 1° gennaio 1989 ma posteriore al 1° gennaio 1984.
4.3
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto, con il carico delle spese e della tassa di giustizia al soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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