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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.254
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00254
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 1 dicembre 1995
in materia di: imposta di bollo
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________ - __________, 2. __________ __________, __________ __________ __________, entrambi rappresentati dall'avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In seguito al frazionamento del mappale n. __________ nei nuovi mappali __________ e __________, imposto dalla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR), le parti sottoscrivevano, il 31 marzo 1995, un atto aggiuntivo al contratto di compravendita, con cui sostituivano alla precedente la nuova numerazione a RF dei fondi.
Su tale atto aggiuntivo, l'archivista notarile applicava una seconda tassa di bollo, considerando quale valore dell'atto il prezzo di vendita stabilito con il primo rogito; l'imposta era pertanto commisurata in fr. 450.–.
Tale decisione veniva poi confermata, in seguito a reclamo dei contribuenti, con decisione del 31 ottobre 1995 dell'Ufficio dei registri di __________.
Nelle sue osservazioni, l' Ufficio dei registri di __________ aderisce al ricorso.
È soggetta all'imposta di bollo la copia insinuata all'Archivio notarile degli istromenti di carattere determinato o determinabile (art. 19 LB).
L'imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all'Archivio notarile è di fr. 3.– per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 21 cpv. 1 LB). Per le costituzioni di ipoteche e le fidejussioni l'ammontare dell'imposta è invece solo di fr. 1.– per mille o frazione di mille (art. 21 cpv. 2 LB). Soggiacciono inoltre all'imposta di bollo le cartelle ipotecarie (art. 18 LB). L'aliquota è, come per le ipoteche, di fr. 1.– per mille o frazione di mille del loro valore (art. 31 cpv. 1 LB).
3.2.
L'imposta sul bollo va considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione dell'atto. L'applicazione del bollo non dipende dal rapporto giuridico sostanziale su cui si fonda l'atto, ma dalla forma che il rapporto giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale, svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il documento, dallo scopo che intendono conseguire o dagli effetti che ne scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto pubblico, del 17 settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare 111.6).
3.3.
Circa la determinazione del valore degli istromenti, la legge stabilisce che viene fatta dall'archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LB). Per i singoli contratti che vengono stipulati nella forma dell'atto pubblico, la stessa legge prevede poi delle regole (art. 22 cpv. 2 LB), le quali sono a loro volta completate dal rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del valore dei contratti stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22 cpv. 3 LB, che rinvia agli art. 9 e 10 LB).
L'art. 9 lett. g LB, in particolare, prevede che, in caso di più stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore viene imposto una sola volta ed aggiunge che, se una pattuizione complementare inerente al medesimo oggetto rappresenta un incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, sarà imponibile solo il valore aggiuntivo. Con questa disposizione, il legislatore del 1986 ha voluto introdurre nella nuova legge sul bollo una prassi già in uso vigente la vecchia legge. Lo scopo di tale norma è, secondo l'espressa volontà dello stesso legislatore, di scongiurare risultati manifestamente iniqui cui potrebbe indurre la natura documentale dell'imposta di bollo. Si vuole cioè evitare di imporre due o più volte le successive stesure di convenzioni-quadro, di più atti preliminari ecc. che preludono alla stipulazione di una pattuizione definitiva e particolareggiata oppure anche di più stipulazioni successive in materia di appalti edilizi (Messaggio cit., p. 48).
Gli esempi citati nel Messaggio del Consiglio di Stato si riferiscono manifestamente a rapporti contrattuali che vengono usualmente disciplinati nella forma della scrittura privata. Come detto, la disposizione in questione è tuttavia applicabile anche agli istromenti notarili, in virtù del rinvio contenuto all'art. 22 cpv. 3 LB.
3.4.
Ci si domanda allora se la stipulazione di un atto aggiuntivo rispetto ad un precedente atto pubblico costituisca un caso di «stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto», cui è applicabile la regola prevista dall'art. 9 lett. g LB.
Al riguardo, deve essere tenuto presente che la Legge notarile (LN) consente solo eccezionalmente delle correzioni o delle variazioni e sempre seguendo apposite procedure. In particolare, dopo la sottoscrizione dell'atto sono ammesse variazioni soltanto mediante l'apposizione di postille, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 53 cpv. 2 e 3 LN, a seconda che le parti siano o non siano ancora state licenziate dal notaio. Sono cioè consentite solo quelle rettifiche e integrazioni dell'atto pubblico che si può ritenere servano a rimuovere errori ortografici, mentre sono vietate quelle che comportano una modifica del contenuto sostanziale del negozio. Se deve essere modificato quest'ultimo, allora le parti contraenti devono stipulare un nuovo atto, in forma autentica se si richiede l'atto pubblico. Esso deve essere allestito quale atto aggiuntivo rispetto al documento che deve essere modificato oppure quale nuovo documento autonomo (Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, pp. 378 e 641; Ruf, Notariatsrecht – Skriptum, Langenthal 1995, p. 378).
L'esigenza di procedere alla stipulazione di un nuovo atto pubblico per la correzione di un rogito discende dal principio dell'unità dell'atto e dal principio dell'identità e dell'esattezza contenutistica della formulazione (Ruf, Die Korrektur der öffentlichen Urkunde, in BN 1993 p. 70).
La necessità di una nuova stipulazione, rispettosa della forma dell'atto pubblico, anche se si tratta semplicemente di modificare una pattuizione precedente, è dunque la mera conseguenza delle rigorose esigenze poste dalla forma autentica richiesta per determinati atti giuridici.
Non si vede, allora, come si potrebbe sostenere che il valore dell'atto aggiuntivo corrisponde a quello dell'atto precedente, che viene modificato. Si tratta, invece, proprio di «stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto», per le quali la stessa legge sul bollo stabilisce, come detto, che il valore viene imposto una sola volta a meno che la pattuizione complementare non rappresenti un incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, nel qual caso sarà imponibile solo il valore aggiuntivo.
Nessuna conclusione in senso contrario può essere tratta dalla sentenza del Tribunale federale cui si riferisce l'autorità di tassazione, per la semplice ragione che tale decisione si pronuncia esclusivamente sul problema della sovranità fiscale nel caso di un contratto rogato nel Canton Zurigo ma relativo ad un immobile situato nel Canton Ticino (DTF 117 Ia 516 ss.).
La decisione impugnata deve pertanto essere annullata. Non si prelevano tassa di giustizia né spese processuali, mentre ai ricorrenti è attribuita un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 31 ottobre 1995 è annullata.
Ai ricorrenti è assegnata un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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