AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.242
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00242
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 novembre 1995
in materia di: imposta annua intera sulle liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale.
presentato da:
____________________ __________, rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ ha cessato l'attività lucrativa quale dipendente della __________ - __________ __________ di __________ il 31 ottobre 1991. Dal 1° novembre successivo ha iniziato un'attività indipendente.
In relazione alla cessazione dell'attività salariata, la __________ assicurazione gli ha riconosciuto un avere di libero passaggio LPP di fr. 151'340.–, che è stato reinvestito nella misura di fr. 140'000.– nella costituzione di una polizza assicurativa con la __________ __________.
Con decisione del 15 settembre 1995 l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________ un'imposta annua intera sulle liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale (art. 39 LT) di fr. 3'752.50, calcolata sull'importo della liquidazione ricevuta dalla __________
3.3.
Nel caso del II Pilastro vige il principio secondo cui alla piena deducibilità dei contributi versati alla previdenza professionale corrisponde la piena imponibilità delle prestazioni (cfr. art. 83 LPP; inoltre Masshardt/Tatti, Il nuovo trattamento fiscale della previdenza professionale, Lugano 1986, p. 25; Steinmann, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei der direkten Bundessteuer, in RF 45/1990 p. 478). In caso di liquidazione in capitale, invece, la prestazione è imposta secondo le modalità previste dall'art. 38 LT, vale a dire tenendo conto degli altri redditi con l'aliquota che sarebbe applicabile se, invece della liquidazione, fosse corrisposta una prestazione annua corrispondente (cfr. anche art. 40 cpv. 4 DIFD). Vien però fatta eccezione per le liquidazioni fondate su un rapporto di previdenza anteriore al 1° gennaio 1987 e che divengono esigibili prima del 1° gennaio 2002, alle quali è applicabile la tassazione agevolata dell'art. 39 LT.
4.1.
La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale». Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di III Pilastro A:
a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza rischio.
La stessa disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le denominazioni "contratto di previdenza vincolata" e "convenzione di previdenza vincolata" possono essere utilizzate unicamente per i modelli di contratti approvati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni» e che dunque «in mancanza di questa approvazione il diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può essere rifiutato» (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986, par. 1 ).
La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata III Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).
4.2.
Diversamente dal II Pilastro, la deducibilità dei contributi al III Pilastro A è quantitativamente limitata. Per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP, il contributo annuo massimo corrisponde all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP (salario coordinato) e per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3). L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente (Circolare cit., par. 5). Addirittura, se un contributo annuo oltrepassa il limite massimo stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP 3, le autorità fiscali devono certificare in quale misura il limite massimo è stato superato e la forma di previdenza riconosciuta deve procedere ad un rimborso (Maute/Steiner, op. cit., p. 130; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, Prévoyance professionnelle et impôts – Cas d'application, Muri/Berna 1992, casi pratici n. 8, n. 46, n. 64).
4.3.
L'art. 8 OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato predisposto dall'AFC l'apposito modulo 21 EDP-dfi, intitolato «Attestazione concernente i contributi di previdenza» (Maute/Steiner, op. cit., p. 131 nota 29).
4.4.
Alla luce delle disposizioni descritte, deve essere valutata la natura giuridica del contratto stipulato dal ricorrente con la __________ __________. Per potervi procedere, la Camera ha provveduto a richiedere al contribuente copia della polizza e delle relative condizioni contrattuali. Dalla documentazione ricevuta emerge chiaramente che la polizza __________ sottoscritta dal signor __________ __________ si riferisce ad una comune assicurazione sulla vita, finanziata con un premio unico di fr. 140'000.–. La prestazione assicurativa, pagabile il 20 dicembre 2001, consiste in un capitale di fr. 180'811.–. La «____________________», che integra la polizza assicurativa spiega che «Lifestar è un'assicurazione sulla vita che abbina la protezione assicurativa all'investimento di capitali».
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si tratta pertanto di una forma di previdenza individuale vincolata (III Pilastro A) bensì di una forma di previdenza individuale non vincolata e non privilegiata fiscalmente (III Pilastro B).
5.1.
La questione della trasformazione del II Pilastro in un III Pilastro B è già stata affrontata dai tribunali cantonali di Friburgo e dei Grigioni.
Nel caso friburghese, il contribuente aveva impiegato il capitale del II Pilastro come premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia. L'autorità giudiziaria adita ha confermato l'imponibilità della prestazione in capitale della previdenza professionale, sottolineando come questa sia una prestazione finanziata dal precedente datore di lavoro del contribuente. Diversamente dal successivo contratto di rendita vitalizia, stipulato dallo stesso contribuente, il contraente e beneficiario della prestazione previdenziale era invece la fondazione di previdenza. A conferma del carattere di previdenza individuale e non professionale del contratto di rendita vitalizia, il tribunale ha poi rilevato che, in caso di decesso del ricorrente, l'ammontare del premio unico sarebbe stato rimborsato agli eredi, con la sola deduzione delle rendite già riscosse. In presenza di un simile trasferimento di una prestazione del II Pilastro nella previdenza individuale, i giudici cantonali hanno pertanto concluso di dovere escludere l'esenzione fiscale, senza neppure affrontare quali sarebbero state le conseguenze del trasferimento di una prestazione del II Pilastro in una delle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (III Pilastro A), nella misura in cui esso fosse stato possibile (StE 1993 B 26.13 n. 13, in particolare consid. 3c).
Nel caso grigionese, analogamente, il contribuente, riscosso il capitale di fr. 120'000.– dalla fondazione di previdenza per il personale, lo aveva versato ad una compagnia di assicurazione con cui aveva stipulato un contratto di assicurazione vita mista a premio unico. Il tribunale amministrativo di Coira ha affermato l'impossibilità di un reinvestimento del capitale del II Pilastro in una assicurazione stipulata nel quadro del III Pilastro B, argomentando che la polizza stipulata con l'assicurazione non adempiva i requisiti della c.d. previdenza vincolata ed in particolare le condizioni poste dalla OPP 3 (StE 1990 B 26.13 n. 9).
5.2.
Anche la dottrina nega che il trasferimento di una prestazione del II Pilastro in un III Pilastro B possa beneficiare dell'esenzione fiscale (Maute/Steiner, op. cit., p. 119).
5.3.
L'imponibilità della prestazione ricevuta dal ricorrente, nel caso in esame, non può essere messa in dubbio.
Come già affermato (cfr. supra, consid. 4), il contratto di assicurazione con la __________ __________ è ben lungi dall'adempiere i requisiti cui la legge federale sulla previdenza professionale e la relativa ordinanza subordinano un trattamento fiscale privilegiato. Si è visto, d'altronde, che i contributi alle forme di previdenza privilegiate sono soggetti a limiti quantitativi assai rigorosi, tanto è vero che, se essi vengono oltrepassati, l'assicurato ha persino diritto alla restituzione dell'eccedenza.
Si aggiunga che, sebbene il beneficiario designato nella polizza sia lo stesso contraente, è già previsto che, in caso di morte di quest'ultimo prima del 20 dicembre 2001, la prestazione sarà pagata alla moglie oppure ai figli od agli eredi. In tal modo, l'investimento del capitale del II Pilastro in una polizza assicurativa non differisce per niente dal caso in cui il ricorrente avesse, per esempio, impiegato lo stesso importo per acquistare titoli o un immobile, beni che, comunque, alla sua morte, passerebbero agli eredi. Ammettere l'esenzione della prestazione in capitale solo per chi opti per un reinvestimento in una polizza di assicurazione sulla vita, anziché per chi effettui un altro investimento, si tradurrebbe persino in una disparità di trattamento a favore dei primi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese processuali di fr. 50.–per complessivi fr. 250.–, sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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