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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.237
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00237
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 8 novembre 1995
in materia di: IC 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 30 settembre 1994, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ imponeva tuttavia un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.– in media annua, corrispondente al valore delle prestazioni in natura di cui aveva beneficiato; dedotti gli importi previsti per figli a carico, il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 36'500.– per l'IC ed in fr. 35'900.– per l'IFD.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 18 ottobre 1995, ribadendo di essere studente a __________ e di essere colà mantenuto dalla stessa scuola ed aggiungendo di beneficiare pure di aiuti finanziari dal padre della moglie.
L'autorità fiscale confermava peraltro l'imponibilità degli aiuti ricevuti per finanziare gli studi, anche se riduceva il reddito d'altra fonte a fr. 36'000.– in media annua.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la riduzione del reddito imponibile a quanto da lui effettivamente percepito, cioè dollari 1'200.– al mese dallo stesso istituto scolastico "__________ __________ " e dollari 300.– dal padre della moglie. Sostiene che l'importo complessivo di 1'500 dollari gli basta per il sostentamento.
All'udienza del 5 dicembre 1995, appreso dal rappresentante del ricorrente che quest'ultimo vive con la moglie ed i figli in Israele, le parti hanno concordato, con il consenso del Presidente della Camera, di ridurre il reddito d'altra fonte a fr. 24'000.– in media annua, lasciando inalterata la deduzione di fr. 13'500.– per l'IC e di fr. 14'100.– per l'IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 1995 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 24'000.– in media annua.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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