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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.234
Data decisione, Autorità: 25.10.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00234
Lugano 25 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 6 novembre 1995
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
e __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1991-92 e nella successiva tassazione IC/IFD 1993-94 l’ Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________, di professione __________ in proprio, un reddito aziendale netto di fr. 30’000.-- di media annua a fronte di un reddito dichiarato di fr. 19’033.--, risp. di fr. 18’552.-- di media annua. La valutazione dell’autorità fiscale era basata sul raffronto con il rendimento normale di altre aziende similari (cfr. notifiche di tassazione IC/IFD 1991-92 e 1993-94, entrambe del 9 maggio 1994 e relative decisioni su reclamo, entrambe del 9 ottobre 1995).
Con tempestivi ricorsi del 6 novembre 1995 il ricorrente contesta il reddito aziendale espostogli in via valutativa dall’ Ufficio di tassazione, chiedendo di essere tassato come a dichiarazione, segnatamente su un reddito di fr. 19’033.-- di media annua per il periodo fiscale 1991-92 e di fr. 18’552.-- per il successivo.
Lamenta la crisi che penalizza l’edilizia, facendo altresì presente la disseminazione in luoghi diversi e distanti tra di loro dei diversi cantieri.
Questa camera, per parte sua, consente alla riduzione del reddito aziendale a fr. 25'000.-- di media annua tanto per la tassazione IC/IFD 1991-92 che per la successiva tassazione IC/IFD 1993-94.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 9 ottobre 1995 in materia di IC/IFD 1991-92 e 1993-94 sono riformate nel senso che il reddito aziendale viene ridotto a fr. 25'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi,
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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