AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.230
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00230
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 1995
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. , __________ __________ -,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con raccomandata dell'11 settembre 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ invitava i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, a produrre, entro il successivo 30 settembre, i rendiconti aziendali relativi all'attività svolta nel periodo di computo 1993/94 ed a chiarire la composizione dell'importo di fr. 65'000.–, dichiarato quale numerario;
che, non avendo ricevuto la documentazione richiesta, l'autorità fiscale infliggeva ai contribuenti, con decisione del 18 ottobre 1995, una multa disciplinare di fr. 75.– ed attribuiva loro un ultimo termine di dieci giorni per produrre quanto richiesto;
che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo all' Ufficio di tassazione, argomentando che la diffida a presentare i documenti necessari all'autorità fiscale avrebbe dovuto essere intimata al loro rappresentante contrattuale, l'avv. __________ __________, che già aveva chiesto ed ottenuto per loro conto due proroghe del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale;
che l' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 23 ottobre 1995, nella quale sottolineava di non avere mai ricevuto una procura dalla quale risultasse il preteso rapporto di rappresentanza;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ postulano l'annullamento della multa, attirando l'attenzione sul fatto che l'autorità fiscale ha considerato valida la dichiarazione fiscale da loro inoltrata con la firma del loro rappresentante, sicché contrasta con la buona fede la successiva affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui non vi sarebbe un valido rapporto di rappresentanza;
che, sia per la legge cantonale sia per la legge federale, il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità fiscali, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria (artt. 190 cpv. 1 LT 1994 e 117 cpv. 1 LIFD);
che una procura scritta deve essere prodotta solo qualora sia l'autorità fiscale a richiederla al rappresentante (artt. 190 cpv. 2 LT 1994 e 117 cpv. 2 LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 400);
che, secondo la giurisprudenza, quando il contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante, in virtù delle norme sul mandato (cfr. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA);
che, in simili casi, l'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 431), sicché, se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296);
che, nella fattispecie, la dichiarazione fiscale dei ricorrenti è stata inoltrata in data 6 settembre 1995, con la sola firma dell'avv. __________ __________, e non risulta d'altronde che l'autorità fiscale abbia ritornato ai contribuenti il formulario, con la diffida a completarlo con le firme mancanti;
che, infatti, la legge prescrive chiaramente che il modulo deve essere compilato in modo completo e veritiero, firmato personalmente e inviato, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (artt. 198 cpv. 2 LT 1994 e 124 cpv. 2 LIFD), e precisa altresì che il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (artt. 198 cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD);
che non vi è dubbio, pertanto che la mancanza di firma dei contribuenti configuri un vizio di forma della dichiarazione d'imposta (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 80 s.), tanto è vero che la legge federale esige l'assegnazione del suddetto termine anche nel caso in cui un solo coniuge abbia sottoscritto la dichiarazione, mentre vi sono obbligati entrambi (art. 113 cpv. 2 LIFD);
che il contribuente può rinunciare a sottoscrivere personalmente la propria dichiarazione d'imposta qualora sia rappresentato, ragione per cui l'obbligo di firma non è considerato strettamente personale, come per esempio quello di comparire dinanzi all'autorità fiscale per fornire informazioni a voce (Känzig/Behnisch, op. cit. p. 79);
che, nel caso in esame, avendo ammesso la validità del rapporto di rappresentanza fra i ricorrenti e l'avv. __________, l'autorità fiscale avrebbe coerentemente dovuto notificare anche la successiva diffida a presentare la documentazione mancante allo stesso rappresentante contrattuale;
che da tale considerazione discende necessariamente la conclusione che il pregiudizio derivato dalla mancata intimazione della diffida al rappresentante dei ricorrenti non può essere posto a carico di questi ultimi;
che la multa inflitta ai ricorrenti deve conseguentemente essere annullata ed ai ricorrenti deve essere attribuita una indennità per ripetibili, calcolata secondo la TOA.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 ottobre 1995 è riformata nel senso che la multa disciplinare del 18 ottobre 1995 è annullata.
Ai ricorrenti è assegnata un'indennità di fr. 200.– a titolo di ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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