AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.226
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00226
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 1995
in materia di: IMVI
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con mutazione iscritta il 17 settembre 1993 __________ __________ e __________ __________ alienavano in ragione di metà ciascuno la PPP n. __________, quota di 171 millesimi della part. n. __________ di __________ sopra __________ al prezzo complessivo di fr. 1'275'000.--. L'Ufficio dei registri notificava la tassazione relativa all'imposta sul maggior valore immobiliare, in cui deduceva dalla metà del prezzo di vendita (fr. 637'500.--) la metà delle spese del precedente acquisto (fr. 510'000.--), stabilendo così l'imponibile, prima che la costruzione fosse portata a termine, in fr. 127'500.-- pari al 20% del valore d’acquisto (cfr. notifica della tassazione del 5 novembre 1993, confermata con decisione su reclamo del 24 marzo 1995).
Con tempestivo ricorso dell’ 8 aprile 1995 il contribuente chiedeva lo stralcio dell'imponibile, poiché i costi di costruzione sarebbero stati superiori al prezzo di vendita. A causa di dispute tra architetti e proprietari, non sarebbe ancora riuscito a disporre delle pezze giustificative atte a sostanziare i costi di costruzione. Produceva una ricapitolazione della situazione finanziaria, allestito dallo studio __________ __________ __________, che concludeva per un costo del complesso __________ __________ di fr. 4'806'733,45.
Con decisione del 22 settembre 1995 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva il ricorso del contribuente, argomentando che è dovere del contribuente produrre le pezze giustificative atte a comprovare i costi di costruzione ma che, nel caso in esame, malgrado le ripetute richieste, non è stata presentata la documentazione atta a comprovare le spese: fatture originali con l'indicazione dell’avvenuto pagamento, addebiti bancari e estratti conto riferiti al costo di costruzione.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede l'accoglimento del proprio ricorso e quindi lo stralcio dell'imponibile. Fa presente di essere nell'impossibilità materiale di produrre la documentazione richiestagli, perché non sarebbe in suo possesso e d'altra parte lo studio d'architettura __________ __________ __________ sarebbe reticente nel consegnargliela a causa del mancato pagamento integrale degli onorari. Il fatto di volergli accollare un utile forfetario del 20%, prosegue, creerà anche dei disagi finanziari agli acquirenti in quanto responsabili solidali del pagamento dell'imposta.
Pendente il ricorso questa Camera, dopo aver sentito le parti il 23 novembre 1995 e aver constatato l’impossibilità che i ricorrenti producessero la documentazione relativa ai costi di costruzione, dava incarico al proprio perito di recarsi presso lo Studio d’architettura __________ __________ __________ allo scopo di verificare analiticamente i costi di costruzione.
Nel proprio rapporto del 14 giugno 1996 il perito conclude che i costi di costruzione deducibili secondo la LIMVI ammontando a fr. 6’160’000.-- arrotondati, escludendo quindi quei costi, quali ad esempio i costi di promozione delle vendite, note d’onorario d’avvocatura o per l’ emissione di cartelle ipotecarie, premi assicurativi , ecc., che o rientrano nella deduzione forfetaria del 5% o non possono essere considerati né di costruzione né di miglioria secondo legge e giurisprudenza.
Esse appaiono per altro conformi alle legge, segnatamente agli articoli 5 cpv. 1 LIMVI (deduzione forfetaria del 5%) e 9 cpv. 1 LIMVI (spese di costruzione e di miglioria). Ad esse si può quindi fare riferimento.
Gli atti del procedimento vanno quindi retrocessi all’autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare perché determini se sussiste ancora un eventuale maggior valore imponibile in considerazione dei costi di costruzione accertati in questa sede (fr. 6’160’000.--) e del valore del precedente acquisto dei due fondi che compongono l’intera proprietà, non contestato (fr. 1’448’300.--).
Indipendentemente dall’esito del ricorso, favorevole ai ricorrenti, spese e tassa di giustizia, vanno loro accollate in considerazione del fatto che la presente vertenza si è sostanzialmente resa necessaria a dipendenza dell’impossibilità di produrre già in sede inferiore la documentazione relativa ai costi di costruzioni per questioni che concernono esclusivamente i rapporti tra i ricorrenti e gli architetti loro mandatari.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all' Autorità fiscale per l'emissione di un nuovo conteggio conformemente a quanto stabilito nel consid. 6.
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 125.–
per un totale di fr. 625.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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