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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.222
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00222
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
– fr. 95.– in media annua per l'affitto di una cassetta di sicurezza presso la Banca __________ __________,
– fr. 700.– per le spese di doppia economia domestica (pranzo di mezzogiorno il 50% dei giorni lavorativi),
– fr. 500.– per spese di perfezionamento, avendo frequentato un corso per segretari comunali, organizzato dal canton Ticino, ed un corso di lingua tedesca.
Chiedeva inoltre lo stralcio del reddito proveniente dalla partecipazione ad una comunione ereditaria, essendo la casa in oggetto abitata da una usufruttuaria.
L'autorità fiscale accoglieva il gravame limitatamente a quest'ultimo petitum. Negava per contro le deduzioni per la cassetta di sicurezza, per la doppia economia domestica, e per il perfezionamento. A quest'ultimo riguardo, faceva notare come il costo del corso di lingua tedesca fosse stato ammesso in deduzione, a differenza del corso per segretari comunali, che era stato considerato non spesa di perfezionamento ma di formazione professionale.
All'udienza del 14 dicembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della Camera di diritto tributario, di concedere una deduzione di fr. 500.– per spese di perfezionamento e una di fr. 875.– per spese di doppia economia domestica.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1995 è riformata nel senso che è concessa una deduzione di fr. 500.– per spese di perfezionamento, per l'imposta cantonale, e una di fr. 875.– per spese di doppia economia domestica, per le imposte cantonale e federale diretta.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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