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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.220
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00220
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 3 agosto 1995, lamentando l'imposizione dell'importo di fr. 12'000.– in media annua, figurante nel certificato di salario del marito alla voce «rifusione di spese, spese di rappresentanza e simili». Tale rifusione sarebbe stata giustificata, a loro avviso, dalla necessità di partecipare a frequenti giornate informative, corsi di aggiornamento, seminari eccetera, neppure integralmente coperti dalla somma di fr. 12'000.– all'anno pagata dalla ditta da lui diretta.
L'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 18 settembre 1995, argomentando che le spese di perfezionamento non erano state documentate. L' Ufficio di tassazione negava poi la deduzione delle spese per doppia economia domestica, in considerazione della vicinanza del luogo di lavoro al domicilio del contribuente.
All'udienza del 14 dicembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della Camera di diritto tributario, di limitare la ripresa sulla rifusione di spese a fr. 3'000.– all'anno. Di conseguenza, riferendosi la ripresa a quattro anni successivi, al salario saranno aggiunti fr. 6'000.– in media annua, anziché fr. 12'000.–.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1995 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto da fr. 12'000.– a fr. 6'000.– in media annua.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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