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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.219
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00219
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ -__________, 1958, svolge attività a titolo indipendente, principalmente quale autista per il Consorzio scolastico onsernonese. Nella tassazione IC/IFD 1991-92 gli è stato imposto in via valutativa un reddito aziendale netto di fr. 40’000.-- di media annua. Nella dichiarazione IC/IFD 1993-94 il contribuente ha denunciato redditi da attività indipendente per circa fr. 20’000.-- lordi di media. L’UT, nella notifica di tassazione del 17 gennaio 1994 gli ha nuovamente esposto, in via valutativa, un reddito aziendale lordo annuo medio di fr. 40’000.-- (cfr. notifica di tassazione del 17 gennaio 1994), che è poi stato ridotto, a seguito del reclamo presentato dall’interessato, a fr. 35’000.-- per tener conto dei contributi versati all’AVS/AI (cfr. decisione su reclamo del 25 settembre 1995).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ chiede un’ulteriore riduzione del reddito aziendale, protestando che l’unico introito in denaro è quello proveniente dall’attività di autista del Consorzio scolastico. La vendita di legname in proprio gli avrebbe consentito unicamente di ricavare l’equivalente del consumo personale di legna da ardere. L’attività edile sarebbe stata svolta soltanto a favore di amici, che non lo avrebbero ricompensato in denaro ma con altri favori.
All’udienza del 16 novembre 1995, dopo aver sentito il ricorrente, che ha avuto modo di spiegare nel dettaglio le attività da lui svolte nel periodo di computo e compensi in natura ricevuti, su proposta del giudice si è convenuto di stabilire il reddito aziendale annuo medio in fr. 19'749.--, di aggiungervi un reddito d'altra fonte di fr. 5'000.-- di media annua per le altre attività svolte e compensate in natura, di dedurre i contributi AVS pagati nel periodo di computo pari a fr. 5'150.-- di media annua, di confermare, per il resto, tutti gli altri elementi della tassazione (valore locativo, deduzioni dallo stesso per spese di manutenzione e abitazione primaria; interessi passivi, premi assicurativi, ecc.).
L'imponibile è così stato concordemente definito in fr. 13'875.-- e l'imposta cantonale annua in fr. 468,50.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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