AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.217
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00217
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 11 ottobre 1995
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, celibe, domiciliato ad , è impiegato presso la __________ __________ di __________ ().
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 24 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ quantificava il reddito del lavoro in fr. 71'500.– in media annua e concedeva deduzioni di fr. 5'000.– per spese di trasporto, di fr. 10'560.– per spese di doppia economia domestica e di fr. 2'000.– per l'IC e fr. 1942.– per l'IFD a titolo di «altre spese professionali».
Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 7 agosto 1995, nel quale lamentava l'insufficiente considerazione delle spese di trasporto, da lui stimate in fr. 21'432.– all'anno. Faceva notare la distanza esistente fra la sua residenza di __________ ed il luogo di lavoro e la necessità di rientrare nel Ticino ogni fine settimana per farvi il bucato.
L'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 9 ottobre 1995. Spiegava di avere già concesso la deduzione delle spese per il trasporto mediante mezzi pubblici per lo spostamento settimanale dal Ticino al luogo di lavoro (abbonamento generale FFS: fr. 2'600.– all'anno) e di avere riconosciuto un'ulteriore deduzione, sufficiente a coprire i costi per lo spostamento in automobile da __________ a __________.
All'udienza del 29 febbraio 1996, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.3.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
3.3.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
3.3.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
3.4.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell' 8 novembre 1994).
La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.– l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.– se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr. 2’400.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.1.
Nella fattispecie, non sono in discussione le spese di doppia economia domestica, che l' Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione nella misura di fr. 2'400.– per il pasto serale, di fr. 1'200.– per il pasto di mezzogiorno (mensa a disposizione) e di fr. 6'960.– per la camera.
4.2.
Quanto alle spese di trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso la deduzione di un importo di fr. 2'600.–, pari al costo dell'abbonamento generale delle FFS, per il trasferimento settimanale dal Ticino a Zurigo; ha inoltre ammesso un'ulteriore detrazione di fr. 2'400.– per il costo dello spostamento giornaliero da __________ – luogo ove il contribuente dimora nel corso della settimana lavorativa – a __________ – ove egli lavora –.
Nel ricorso, il contribuente sostiene di non potersi servire dei mezzi pubblici per i suoi spostamenti settimanali, in particolare per il fatto che da __________ la stazione ferroviaria di Zurigo è raggiungibile (agevolmente) solo con l'automobile.
Da quanto invece ha potuto accertare questa Camera, il luogo di domicilio del ricorrente dista soltanto quattro chilometri circa da , la più vicina stazione della __________ -, dalla quale si può raggiungere, con cadenze regolari, il centro di Zurigo in soli venti minuti. Da __________ poi il ricorrente può raggiungere il proprio comune di domicilio, __________, con la locale ferrovia, con cadenze di venti minuti.
Certo è che da __________ il ricorrente non può raggiungere direttamente il proprio domicilio in Ticino. Trattandosi tuttavia del rientro settimanale, si deve negare che le difficoltà di spostamento fra Zurigo e __________ o da __________ a __________ bastino da sole a giustificare la rinuncia all'impiego del mezzo pubblico per lo spostamento settimanale dal Canton Ticino al Canton Zurigo.
Sarebbero sufficienti se il criterio decisionale fosse quello della comodità; tuttavia, come si è detto, è piuttosto l'idoneità del mezzo a determinare l'ammissibilità della deduzione delle spese di trasporto (v. supra, consid. 3.3.3.).
La scelta del contribuente di rientrare settimanalmente al proprio domicilio con il mezzo privato è senz'altro comprensibile, tuttavia non si può ritenere che egli non possa effettuare la trasferta, al riparo dei rischi legati al maltempo o al grande traffico della fine settimana, utilizzando anche i mezzi pubblici.
Né possono essere ascoltate le esigenze personali di spostarsi durante la fine settimana da un luogo all'altro in Ticino, poiché tali spostamenti non possono essere posti in relazione diretta con il conseguimento del reddito.
4.3.
Condivisa in linea di principio la decisione dell'autorità di tassazione di ammettere la deduzione delle spese di trasporto mediante mezzi pubblici, l'unico aspetto del problema che merita di essere approfondito è quello della considerazione dei costi che il ricorrente deve sopportare per raggiungere la propria dimora di __________ dalla stazione ferroviaria di Zurigo e viceversa. Quest'ultima spesa non è, infatti, stata presa in considerazione dall'Ufficio di tassazione nella decisione impugnata.
Considerato il fatto che il ricorrente ogni fine settimana deve andare e tornare da __________ a __________ per prendere il treno rapido per Zurigo, si giustifica di quantificare le spese supplementari di trasporto, compreso l'eventuale parcheggio a pagamento dell'automobile, in fr. 1'000.-- (mille) e di concederne pertanto la deduzione in aggiunta all'abbonamento generale delle FFS.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 1995 è riformata nel senso che le spese di trasporto sono elevate da fr. 5'000.– a fr. 6'000.–.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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