AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.214
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00214
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 1995
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96 nel termine prescritto, l'Ufficio di tassazione (UT) di __________ -__________ inviava loro dapprima un richiamo e quindi, in data 17 maggio 1995, una diffida raccomandata;
che, contestualmente alla diffida, l'autorità fiscale assegnava loro d'ufficio una proroga del termine di ulteriori dieci giorni;
che, tuttavia, non essendo ancora pervenuta la dichiarazione, con decisione del 21 giugno 1995, l'UT infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 1'100.–;
che, in seguito a reclamo, la multa veniva confermata dall'UT con decisione dell'11 settembre 1995;
che, con tempestivo ricorso, __________ e __________ __________ postulano una riduzione della multa da fr. 1'100.– a fr. 100.–, per tenere conto in particolar modo della circostanza che essi hanno alienato la loro casa di __________;
che, per la violazione di norme d'ordine, quali la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, il contribuente é punito, sia dal diritto cantonale sia dal diritto federale, con una multa di 1'000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10'000 franchi al massimo (cfr. art. 174 LIFD e art. 257 LT 1994);
che, nella fattispecie, i ricorrenti non contestano la violazione dell'obbligo procedurale, ma si limitano a chiedere una riduzione dell'importo della sanzione;
che, di conseguenza, la dichiarazione fiscale si deve ritenere inoltrata solo successivamente all'intimazione della multa, la quale è pertanto pienamente legittima;
che, nella determinazione della multa disciplinare, le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare unico comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), commisurato alla capacità contributiva;
che, per i contribuenti limitatamente imponibili e per quelli illimitatamente imponibili con elementi di reddito e di sostanza sottostanti ad altre sovranità fiscali, la multa deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto, da una parte, dell'imposta cantonale effettivamente dovuta nel Cantone per il precedente periodo, e dall'altra della totalità dei redditi e della sostanza ovunque posti;
che, nella fattispecie, la sanzione dovrebbe dunque essere commisurata, da un lato, all'imposta cantonale dovuta dai ricorrenti per il periodo 1993/94, e, dall'altro, al reddito globale dello stesso periodo, secondo il tariffario menzionato;
che, tuttavia, l'ultima tassazione cresciuta in giudicato, cui ci si potrebbe richiamare, risale al periodo fiscale 1989/90, e si riferisce ad una situazione personale ben diversa da quella attuale dei ricorrenti, per il fatto che il prof. __________ __________ non era ancora coniugato ed era stato imposto per un reddito straordinario, cioè per l'utile da commercio professionale di immobili, conseguito alienando la casa che possedeva ad __________;
che ne consegue che, se si vuole che la sanzione rifletta la capacità contributiva del ricorrente, è opportuno fondarsi sulla sua posizione economica successiva, tenendo dunque presente che, dopo la vendita della casa di __________, egli è ormai imponibile nel Cantone solo per il valore della casa di __________ e per il relativo reddito;
che l'imposta sul reddito del periodo 1993/94 ammonterà pertanto verosimilmente a circa fr. 2570.– (imponibile fr. 22'100.– dedotto il 25%, con aliquota commisurata ad un reddito globale di fr. 550'000.–, pari cioè al 15,522%) e quella sulla sostanza a fr. 1'075.– (imponibile fr. 340'000.–, con aliquota massima del 3,162‰);
che, per contribuenti limitatamente imponibili, debitori di un'imposta cantonale superiore a fr. 3'000.–, ma con reddito globale superiore a fr. 300'000.–, il già citato tariffario della Divisione delle contribuzioni commisura la multa in fr. 300.–;
che, per la prima recidiva, è previsto il raddoppio della multa, che nella fattispecie si eleva pertanto a fr. 600.–;
che il ricorso è dunque parzialmente accolto, sicché si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 settembre 1995 è riformata nel senso che la multa è ridotta da fr. 1'100.– a fr. 600.–.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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