AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.207
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00207
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 1995
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con tempestivo ricorso del 4 ottobre 1995 __________ __________ contesta la decisione su reclamo relativa alla tassazione IC/IFD 1991-92, notificatagli dall' Ufficio di tassazione il 28 agosto 1995. Chiede che gli siano concesse la deduzione di fr. 500.-- di media annua per spese di trasporto, la deduzione per spese di amministrazione titoli di fr. 7.-- di media annua e la deduzione degli interessi passivi addebitatigli nel 1990 su un conto deposito presso la Banca __________ __________. Postula inoltre la deduzione di fr. 10'000.-- dalla sostanza, ancorché irrilevante in quanto essa non raggiunge il minimo imponibile.
Nel caso in esame, autorità fiscale e contribuente in data 6 luglio 1995 hanno convenuto di comune accordo di risolvere le contestazioni relative al reclamo in materia di IC/IFD 1991-92 fissando l'importo della sostanza imponibile in fr. 38'236.-- e quella del reddito in fr. 13'836.-- per l'IC e in fr. 18'036.-- per l'IFD.
2.1
Si pone pertanto il problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. - del __________ 1989 in re Ba.; CDT n. __________ del __________ 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono (cfr. p. es. CDT n. __________ del __________ 1993 in re Tu.; CDT n. - del __________ 1993 in re Ki.).
2.2
Benché la legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo ('Verständigung'), dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108). L'accordo può tuttavia portare di regola unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
Sebbene, per la sua natura di mero atto di natura procedurale, preparatorio della successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede ('Treu und Glauben') (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 9).
2.3
Questa opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura 'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: 'Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist' (cfr. Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
2.4
Come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. - del __________ 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in discorso.
A maggior ragione se si considera che il ricorrente esercita la professione di avvocato e che quindi non gli poteva sfuggire il senso esatto di quanto convenuto con l'autorità fiscale.
4.1
La deduzione per spese di trasferta, chiesta nel ricorso, è stata concessa dall'UT sia per l'IC sia per l'IFD. Essa risulta infatti conglobata nella deduzione per spese professionale di fr. 1'000.-- per l'IC (fr. 500.-- per spese di trasferta e fr. 500.--, vale a dire il massimo consentito dalla legge cantonale, per le spese di perfezionamento) e di fr. 2'100.-- per l'IFD (fr. 500.-- per spese di trasferta e fr. 1'600.-- per le spese di perfezionamento).
4.2
La deduzione per le spese d'i amministrazione dei titoli, pari a fr. 6,50 di media annua, si rileva del tutto irrilevante. In effetti, per il calcolo dell'imposta, l'imponibile viene arrotondato per difetto alla centinaia inferiore. Nulla cambierebbe quindi, poiché il superamento della centinaia inferiore è comunque di fr. 36.--, superiori quindi alla chiesta deduzione.
4.3
Del tutto infondata, inoltre, la richiesta di dedurre presunti interessi passivi su un conto di deposito presso la banca __________ __________. Il principio indagatorio non esime infatti il contribuente dall'obbligo di collaborazione. Incombe pertanto a lui, e non al fisco, la prova degli interessi passivi, a maggior ragione se ciò dipende dalla produzione di documentazione di natura bancaria.
Stupisce comunque che il ricorrente non abbia potuto o saputo farli valere a tempo debito, quando, discutendo con l'UT i vari elementi della sua tassazione, ha concordato il reddito imponibile dopo puntuale esame di tutte le deduzioni.
4.4
Come rilevato dal ricorrente medesimo, di nessun momento è la richiesta di beneficiare in materia di IC della deduzione di fr. 10'000.-- dalla sostanza imponibile, poiché comunque esente da imposta.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di e le spese in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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