AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.206
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00206
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 29 settembre 1995
in materia di: IMVI
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L' Ufficio dei registri, autorità di tassazione in materia d'imposta sul maggior valore immobiliare, valutava il maggior valore imponibile in fr. 10'000.-- (cfr. notifica della tassazione del 1° aprile 1993). A seguito del reclamo presentato dall'alienante, l'imponibile veniva poi determinato analiticamente e stabilito, con decisione su reclamo del 7 aprile 1995, in fr. 17'436.--.
Decidendo il ricorso presentato dall'alienante contro la suddetta decisione su reclamo, la Divisione cantonale delle contribuzioni, con risoluzione del 31 agosto 1995, confermava l'imponibile determinato in sede di reclamo, ma riduceva l'aliquota sopprimendo la maggiorazione di dodici punti, poiché le fondazioni non rientrano nella categoria delle persone giuridiche secondo l'art. 65 cpv. 1 LT 1976.
La Divisione cantonale delle contribuzioni ha preso posizione sulle richieste di deduzione avanzate dalla ricorrente, senza tuttavia formulare proposte precise.
È inoltra stato convenuto che le suddette spese "verranno ripartite per millesimi e considerate nelle singole vendite".
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'autorità fiscale per l'emissione del nuovo conteggio.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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