AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.204
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
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Incarto n. 80.95.00204
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 settembre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 3 dicembre 1994, non motivato. Dopo ripetuti inviti, da parte dell'autorità di tassazione, a voler completare il gravame, in data 26 giugno 1995 i reclamanti si limitavano a inviare copia dell'elenco oneri relativo ad una procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, avviata nei confronti del sig. __________.
Ciò nonostante l' Ufficio di tassazione ammetteva in parte il reclamo, tenendo conto di documenti prodotti dai reclamanti alla Camera di diritto tributario, in sede di ricorso contro la tassazione di un periodo precedente; venivano cioè ammessi in deduzione degli interessi passivi pagati alla Banca __________ __________ nel corso del 1991. Il reddito imponibile si riduceva pertanto a fr. 61'142.– per l'IC ed a fr. 70'139.– per l'IFD.
Successivamente, in data 14 novembre 1995, il ricorrente ha trasmesso degli estratti conto della Banca __________, dai quali risulta l'evoluzione del debito ipotecario a partire dal 1986.
Secondo l'art. 181 LT 1976, contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere a questa Camera entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata. Per la decorrenza del termine fa stato il giorno successivo a quello dell'intimazione (art. 157 cpv. 2 LT).
La situazione è identica anche per l'IFD: il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 106 cpv. 1 DIFD) e la decorrenza del termine comincia il giorno successivo a quello della notificazione; se scade di domenica viene protratto al primo giorno feriale successivo (art. 99 cpv. 2 e LF 21.6.63 sulla decorrenza dei termini).
3.2.
I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT; art. 99 cpv. 4 DIFD).
Il reclamo, rispettivamente il ricorso, devono essere presentati entro trenta giorni dal momento in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).
3.3.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, IV ediz., vol. I, Basilea 1992, pp. 157; CDT n. __________ del __________ 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere ("Herrschaftsbereich") del destinatario (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, Vol. III, nota 3 ad art. 74, p. 33).
3.4.
Quando un atto dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta la regolarità dell'intimazione viene, di regola, giudicata in base all'Ordinanza d'esecuzione -1- (DTF 100 III 3 segg.; CDT __________ del __________ 1984 in re E.B), le cui norme trovano applicazione soltanto in via analogica (STF del 14 aprile 1994 in re R.G. SA, consid. 2b, inedita).
Giusta l'art 157 di questa Ordinanza se al momento della distribuzione di un invio raccomandato non è reperibile una persona legittimata alla consegna, il fattorino lascia un invito di ritiro con l'indicazione del termine di giacenza che è di sette giorni. Se il destinatario non lo ritira, l'ufficio postale ritorna la raccomandata al mittente con la menzione "non ritirato". In siffatte circostanze, per giurisprudenza federale, si considera che l'intimazione dell'atto sia avvenuta l'ultimo giorno della giacenza presso la posta (DTF 100 III 5 c. 3).
Dalla busta che conteneva la decisione su reclamo, presente nell'incarto fiscale in quanto non ritirata dal destinatario e quindi ritornata al mittente dopo il regolare termine di giacenza, risulta che l'ultimo giorno di giacenza è stato il 26 agosto 1995; tanto è vero che il successivo 29 agosto 1995 l' Ufficio di tassazione ha provveduto a intimare nuovamente, per posta semplice, la stessa decisione.
Orbene, in applicazione dei princìpi precedentemente esposti, circa la validità della notifica in caso di mancato ritiro della raccomandata, si può concludere che l'intimazione della decisione su reclamo è avvenuta proprio in data 26 agosto 1995, settimo ed ultimo giorno della giacenza presso la posta. Il termine di ricorso scadeva conseguentemente il successivo 25 settembre, sicché il gravame del ricorrente appare tardivo.
Si sottolinea che il ricorrente non può neppure invocare, a giustificazione dell'inosservanza del termine, la propria assenza all'estero, per la semplice ragione che egli stesso afferma, in uno scritto del 5 settembre 1995 a questa stessa Camera, con il quale impugna la tassazione del periodo fiscale 1991/92, di avere ritirato quest'ultima tassazione in data 20 agosto 1995, prima di partire per l'estero. A parte il fatto che il 20 agosto 1995 era domenica e verosimilmente l'ufficio postale di __________ era chiuso, non si può non considerare che, se davvero il ricorrente è partito per l'estero solo in tale data, avrebbe dovuto ricevere la raccomandata al proprio domicilio in tempo utile, essendo il periodo di giacenza iniziato il 19 agosto.
Comunque stiano le cose, neppure l'eventuale assenza all'estero – quand'anche fosse dimostrata – consentirebbe al ricorrente di beneficiare della restituzione in intero del termine di ricorso. Infatti, la giurisprudenza costante limita la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) ai soli casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per incombenti procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (CDT __________/1980 in re S; __________/1985 in re H; __________/1986 in re H); come per gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere cioè in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini. Nel caso concreto, l'incarto fiscale trabocca di buste ritornate all'autorità di tassazione con la menzione "non ritirato"; il contribuente ha ripetutamente dimostrato, negli ultimi anni, intenzioni dilatorie, obbligando l' Ufficio di tassazione, ma anche già questa stessa Camera, a ripetere invii postali non ritirati, a concedere termini per motivare ricorsi incompleti e ripetute proroghe dei termini assegnatigli. Anche l'affermazione della prossima partenza per l'estero o del recente rientro dall'estero appare con tale frequenza nella corrispondenza con l'autorità fiscale, da imporre di escludere che ricorra uno di quei casi di «partenza inopinata e imprevista», in presenza dei quali esclusivamente la giurisprudenza ammette una restituzione del termine di ricorso. Chi, come il ricorrente, parte sovente per l'estero, per periodi prolungati, deve assumersi i pregiudizi che possono derivare da una mancata notifica di decisioni delle autorità del luogo di domicilio, se non provvede a cautelarsi, incaricando per esempio una persona fidata di ritirare la corrispondenza e di trasmettergliela.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD, 144 LIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 250.-
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD, 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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