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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.201
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00201
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 27 settembre 1995
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, esercente alle dipendenze della __________ __________ __________, è proprietario di un immobile a __________ e di uno a __________;
che, con decisione del 27 settembre 1993, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ gli notificava la tassazione IC/IFD 1991/92, nella quale commisurava il reddito della sostanza in fr. 107'058.- e le relative deduzioni in fr. 56'156.-;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo, nel quale, in primo luogo, contestava il valore locativo attribuito all'abitazione primaria di __________, e, in secondo luogo, chiedeva di poter dedurre le spese effettive sostenute per l'amministrazione e la manutenzione dello stabile di __________, comprensive in particolare delle tasse per l'uso e l'allacciamento alla fognatura e dei costi per opere commissionate alla ditta __________ e __________ __________;
che l'autorità di tassazione ammetteva solo parzialmente il gravame, concedendo un'ulteriore detrazione di fr. 5'650.- in media annua;
che con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di dedurre le spese sopportate per l'allacciamento alla canalizzazione;
che la legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti, ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT).
che analogamente la legge federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD).
che sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. __________ del __________ 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. __________ del __________ __________ 1983 in re A.D.R.; CDT n. __________ del __________ 1993 in re G.K.).
che non sono invece deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art. 32 lett. e LT), per il fatto che tali spese sono considerate degli investimenti: fra esse rientrano ad esempio i costi di allacciamento a una canalizzazione (cfr. ASA 41 p. 179 ss.), i contributi pagati a un consorzio di bonifiche fondiarie (cfr. RTT 1973 p. 79 ss.) o ancora i contributi dovuti dal proprietario di un immobile per l'esecuzione di impianti di depurazione (cfr. CDT n. __________ del __________ 1986 in re R.T.);
che lo stesso Tribunale federale ha avuto modo di precisare che le spese di costruzione di una nuova canalizzazione costituiscono spese di manutenzione deducibili solo se servono alla sostituzione dell'impianto precedente. (STF del 22 dicembre 1978 in Sammlung BGE n. 563bis = ASA 48 p. 482);
che diverso è invece il discorso che deve farsi in relazione alla tassa di allacciamento ed alla tassa d'uso di un impianto di depurazione delle acque, le quali rientrano nella categoria dei "contributi ricorrenti" menzionati dall'art. 30 cpv. 1 LT (cfr. Circolare n. / dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, dell'8 settembre 1992, cifra 5; inoltre AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 374);
che il problema che si pone in relazione a tali tasse è piuttosto quello del loro eventuale accollo agli inquilini, nel qual caso esse non dovrebbero più figurare tra le spese chieste in deduzione dal proprietario (__________);
che pertanto la prassi dell'autorità fiscale, in simili casi, è di chiedere al contribuente la presentazione del conteggio dettagliato allestito con gli inquilini, per verificare quali costi siano stati recuperati e quali siano rimasti a carico del proprietario (Circolare cit., allegato n. 2);
che, nella fattispecie, l'autorità di tassazione si è limitata a negare la deduzione fatta valere dal ricorrente, asserendo che le spese di manutenzione «non possono essere ammesse così come richieste dal reclamante, vengono comunque rettificate in fr. 5'650.- di media annua»;
che appare allora opportuno rinviare gli atti all' Ufficio di tassazione, perché provveda a verificare l'esistenza dei presupposti per la deducibilità dei suddetti tributi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 28 agosto 1995 è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità fiscale, perché proceda come indicato nella motivazione della presente decisione.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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