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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.196
Data decisione, Autorità: 05.06.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00196
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 20 settembre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Venivano vendute nel corso degli anni 1991 e 1992, tutte al prezzo di fr. 225 il metro quadrato, quattro particelle: il 19 febbraio 1991 la n. __________ di mq 225 ai coniugi __________, il 18 ottobre 1991 la n. __________ a __________ , il 21 ottobre 1991 la n. __________ a coniugi __________ e il 24 agosto 1992 la n. __________ al __________ - __________.
In questa operazione, i cui termini sono stati desunti dall’esposizione degli interessati medesimi, l’Ufficio di tassazione ravvisava un’operazione immobiliare di carattere professionale e decideva quindi di considerare l’utile conseguito con le alienazioni alla stregua di reddito da commercio professionale d’immobili in ragione di fr. 50’278.-- di media annua per l’IC e di fr. 52’163.-- per l’IFD per ciascuno dei tre comproprietari (cfr. notifica della tassazione IC/IFD 1993-94 [computo 1991-92] del 27 marzo 1995, confermata con decisione su reclamo del 21 agosto 1995).
Con il presente, tempestivo, ricorso __________ __________ impugna la decisione su reclamo contestando che l’operazione effettuata a __________ possa essere considerata commercio professionale d’immobili. Sostiene invece che essa configuri un mero atto d’amministrazione patrimoniale privata. Ribadisce sostanzialmente quanto già esposto in sede di reclamo, segnatamente l’impossibilità di realizzare l’intero appezzamento vendendolo in blocco e l’essersi disinteressato dell’operazione affidandosi a un promotore immobiliare, che ha provveduto a sue spese a lottizzare e a urbanizzare i singoli lotti.
All'udienza dell'8 maggio 1996, dopo discussione, considerato che solo una piccola parte del terreno originario è divenuta edificabile in seguito alla modifica del PR del 1988, le parti hanno convenuto, su proposta del Presidente della Camera, di considerare una parte dell'incremento di valore dei terreni venduti come estranea all'operazione immobiliare di carattere professionale. Hanno quindi concordato di attribuire ai terreni un valore di fr. 120.– al mq, al momento dell'inizio dell'operazione immobiliare professionale.
Gli atti vengono pertanto rinviati all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 agosto 1995 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, secondo quanto indicato nel consid. 3.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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