AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.193
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00193
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 18 settembre 1995
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
, __________ - __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l'annullamento della multa inflittagli dall' Ufficio di tassazione di __________ -__________, lamentando che sia il richiamo sia la diffida siano stati intimati al suo precedente rappresentante contrattuale, sebbene egli avesse conferito procura al nuovo rappresentante, l'avv. __________ __________, fin dal 16 gennaio 1995;
che, nel suo preavviso del 27 settembre 1995, l'autorità di tassazione propone di annullare la multa, ammettendo che per un disguido non era stata registrata la comunicazione della sostituzione del rappresentante, ragione per cui il richiamo, la diffida e anche la multa disciplinare erano poi state notificate al signor __________ __________, precedente rappresentante;
che, quando il contribuente è assistito da un rappresentante (cfr. art. 154 LT 1976 e art. 100 DIFD; ora art. 190 LT 1994 e art. 117 LIFD) e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante (cfr. CDT n. __________ del __________ 1987 in re R.F. SA), cui l'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 431);
che, se l'autorità fiscale non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296);
che il ricorso deve pertanto essere accolto, ritenuto che l'intimazione del richiamo e della diffida al signor __________ anziché all'avv. __________ __________ è avvenuta, per espressa ammissione dell' Ufficio di tassazione, in seguito ad un disguido imputabile alla stessa autorità fiscale;
che, alla luce dell'esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali, mentre al ricorrente deve essere attribuita un'indennità di fr. 250.- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del16 agosto 1995 e la multa disciplinare del 21 giugno 1995 sono annullate.
Al ricorrente è assegnata una indennità di fr. 250.- a titolo di ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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