AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.191
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00191
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 31 agosto 1995
in materia di: IC 93
presentato da:
__________ __________ __________ __________ -__________ __________, __________ __________ __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliata a __________, è limitatamente imponibile in Ticino in quanto proprietaria di tre immobili nel comune di __________ __________, segnatamente della part. n. __________, casa d’abitazione con piscina del valore di stima di fr. 219’827,50 e di due rustici contigui, che sorgono sulle part. n. __________ e __________, la cui superficie edificata è di complessivi mq 46 e il cui valore di stima complessivo è di fr. 16’980.--.
L’ Ufficio di tassazione nella tassazione IC 1993-94 le ha pertanto esposto un reddito della sostanza di fr. 17’032.-- di media annua, di cui fr. 3’664.-- per il valore locativo della propria abitazione (casa __________) e fr. 13’368.-- per le pigioni incassate negli anni di computo per la locazione della casa __________ e della casa __________.
Da tale reddito l’UT le ha dedotto gli interessi passivi, proporzionalmente alla sostanza ovunque posta, in ragione di fr. 1’716.-- e spese di manutenzione per fr. 4’258.-- di media annua, a fronte dell’importo di fr. 44’947.-- di media annua chiesto dal contribuente. Nel corso del 1991 infatti la casa __________ era infatti stata riattata.
La notifica di tassazione del 12 dicembre 1994 è poi stata confermata, su questi punti, con decisione su reclamo del 31 luglio 1995, in cui si argomenta che i lavori eseguiti per la ristrutturazione del grotto non possono essere considerati semplici lavori di manutenzione, ma configurano un vero e proprio investimento in funzione di una riattazione.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione integrale delle spese sopportate nel periodo di computo. Rileva che nel caso del rustico casa __________ non si è trattato della ricostruzione di un rustico diroccato, bensì semplicemente del rifacimento del tetto di una costruzione già precedentemente utilizzata. Rileva che dai costi sopportati sono già stati espunti i costi che hanno provocato un incremento di valore. Considera inoltre arbitrario il passaggio al sistema della deduzione a forfait, poiché nella dichiarazione precedente le sono state riconosciute le spese effettive.
3.1
La legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti, ad esclusione di quelli versati "una tantum" (art. 30 cpv. 1 LT). Analogamente, il decreto federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati sostenute durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD).
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (RTT 1983 p. 106; CDT n. __________ del __________ 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, all'art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD, n. 161, p. 649). Non sono invece deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art. 32 lett. e LT).
3.2.
La questione della deduzione delle spese di riattazione di un immobile acquistato da poco ha dato luogo ad una copiosa giurisprudenza del Tribunale federale, in relazione non solo all'art. 22 DIFD ma anche alle corrispondenti norme delle leggi cantonali. Se in un primo tempo la giurisprudenza del TF considerava spese di manutenzione ogni spesa tecnicamente qualificabile come tale, con la sentenza pubblicata in DTF 99 Ib 362 ss. (cfr. anche ASA 42, p. 536 ss.) la massima istanza giudiziaria della Confederazione ha modificato la propria prassi, privilegiando l'interpretazione economica – ovvero, come si esprime la dottrina, adottando un punto di vista soggettivo-economico (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Bern 1991, p. 382; Zwahlen, Die einkommensteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, Basel 1986, p. 91 s.; CDT n. __________ del __________ __________ 1993 in re M.T. A.) – poiché solo in tal modo si tiene correttamente conto della capacità economica del contribuente. Tale giurisprudenza parte dalla costatazione che lo stato di conservazione di una costruzione influisce sul suo valore intrinseco, che è dunque soggetto a fluttuazioni. Ne discende che certi lavori, sebbene necessari a mantenere a lunga scadenza le possibilità di utilizzazione dell'immobile, comportano provvisoriamente un incremento di valore. Il proprietario può, d'altronde, scegliere, entro certi limiti, il momento in cui effettuare certi lavori. Più attenderà, più il valore intrinseco della costruzione si ridurrà rispetto a quello che sarebbe se fosse mantenuto regolarmente, e più grande sarà l'aumento di valore al momento in cui i lavori saranno finalmente effettuati (cfr. ASA 42, p. 538; CDT n. __________ del __________ 1987 in re C. S.; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.).
3.3.
In base alle considerazioni che precedono, secondo il Tribunale federale l'immobile al momento dell'acquisto rappresenta un determinato valore, che dipende in particolare dal suo stato di conservazione. Possono pertanto essere dedotte dal reddito lordo unicamente quelle spese che servono a mantenere o ripristinare questo valore. Le spese di manutenzione che provocano un aumento di valore che va al di là di quello che aveva l'immobile al momento dell'acquisto, sono invece da considerare quali spese (non deducibili) per l'acquisto o il miglioramento di beni patrimoniali secondo l'art. 23 DIFD. Ne consegue, di regola, che lavori di riattazione effettuati immediatamente dopo l'acquisto non possono essere dedotti dal reddito lordo. Sono deducibili solo i costi sopportati per eliminare un danno verificatosi dopo l'acquisto (cfr. ASA 42, p. 539; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.). Questa soluzione si impone, secondo il Tribunale federale, anche per ragioni di parità di trattamento tra i contribuenti che acquistano un immobile in cattivo stato di manutenzione e quelli che lo acquistano dopo l'esecuzione dei lavori di restauro da parte del venditore (cfr. inoltre DTF 103 Ib 197 ss., anche in ASA 47 p. 203 ss.; ASA 49 p. 563 ss., consid. 3 a; ASA 50 p. 70 ss.; Känzig, Compendio, 1972, n. 101 all'art. 22 DIFD; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.).
3.4
Va inoltre rilevato, a titolo esemplificativo, che questa Camera ha già avuto modo di stabilire che nemmeno in caso di durata prolungata del possesso, i lavori, che i proprietari avevano eseguito al tetto del rustico, non potevano essere considerati, in linea di principio, semplici lavori di manutenzione o riparazione, poiché il tetto esistente era stato completamente smontato e si era proceduto alla posa di un nuovo tetto: le piode preesistenti erano state asportate e l'immobile era stato dotato di una travatura a nuovo, ricoperta con nuove tegole. Il rustico aveva d'altra parte subito altre sostanziali modifiche tra cui l'apertura di due nuove finestre e il rifacimento dei camini e della grondaia, con conseguente completo rifacimento dell'intonaco (rasatura) esterno ed interno (cfr. CDT n. __________ del __________ 1992 in re G. e S. C.).
La riparazione di un tetto in piode è invece stata considerata spesa di manutenzione in un caso in cui oggetto dell’intervento di risanamento era stata una sola falda del tetto, quella a monte, che, rimanendo contro terra, era facilmente accessibile e le cui piode avevano subito degli spostamenti con conseguenti infiltrazioni d’acqua e di umidità (cfr. CDT n. ..__________ del __________ 1995 in re M. R.).
Venendo all’esame del caso concreto, occorre rilevare innanzi tutto che, diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente, anche nel precedente periodo di tassazione (IC 1991-92), era stata ammessa la deduzione a forfait delle spese di manutenzione. Lo si evince dalla notifica di tassazione di quel periodo, del 23 luglio 1991, in cui le spese di manutenzione dedotte dal reddito sono state mediamente fr. 2’628.--, vale a dire esattamente il 25% del reddito della sostanza immobiliare. Non può quindi essere questione di passaggio arbitrario dall’uno all’altro sistema, da quello a forfait a quello analitico.
4.2
Nel merito, questa Camera, allo scopo di meglio chiarire la portata dei lavori di cui viene chiesta parzialmente la deduzione, ha chiesto al perito tecnico della Divisione della giustizia, di esprimersi sulla natura dei lavori. Secondo il rapporto, rassegnato il 12 marzo 1996, il rustico nel suo complesso ha subito degli interventi di miglioria di una certa portata, che vanno al di là di lavori di semplice manutenzione, al punto che i proprietari hanno anche presentato nel febbraio del ‘91 regolare domanda di costruzione (notifica dei lavori con licenza comunale abbreviata).
Secondo il perito, dalle cui conclusioni questa Corte non ha motivo di dipartirsi, le fatture della __________ __________. della Carpenteria , come pure quella della ditta __________ dell’ 8 ottobre 1991 sono indiscutibilmente inerenti a lavori di miglioria. L’elencazione dei diversi lavori effettuati non lascia dubbi di sorta. Devono o possono invece essere considerate spese di manutenzione le fatture __________ (fr. 1’998.50), __________ del 24 aprile 1991 (fr. 1’400.--), __________ (fr. 941.--) e in ragione del 50% la fattura __________ - (di complessivi fr. 5’711.05), per un totale di fr. 7’195.--, che in media annua dà una deduzione per spese di manutenzione di fr. 3’598.--, inferiore quindi a quella ammessa dall’ Ufficio di tassazione applicando il parametro forfetario.
4.3
In simili condizioni non mette quindi conto chiedersi se tutte le spese indistintamente vadano considerate spese di manutenzione, visti gli importanti lavori di riattazione del rustico, oppure se parte di esse e, meglio, nella misura stabilita peritalmente, possa essere ammessa in deduzione. Anche nella seconda ipotesi, le spese che possono essere qualificate come spese di manutenzione vere e proprie, facendo astrazione dalla riattazione, risultano inferiori alla deduzione già ammessa.
In simili condizioni il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
visti per la procedura gli art. 181 e segg. LT
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 280.-
sono a carico del ricorrente.
Per l'IC la presente decisione è definitiva (art. 184 cpv. 3 LT); per l'IFD è dato ricorso al Tribunale Federale in Losanna entro trenta giorni dall'intimazione della presente (art. 112 DIFD)
Intimazione alle parti
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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