AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.189
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00189
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
e __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 30 gennaio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile dei coniugi __________ e __________ __________ __________ in complessivi fr. 105'770.- in media annua e la sostanza in fr. 90'193.-.
I contribuenti impugnavano la decisione suddetta con reclamo alla stessa autorità fiscale, lamentando la mancata considerazione della riduzione del reddito subìta dal __________ __________ __________ in seguito al licenziamento e della riduzione dell'orario lavorativo della moglie. L' Ufficio di tassazione confermava i redditi accertati con la decisione contestata, conformemente ai certificati di salario, e negava che la riduzione dell'attività lavorativa della moglie dall'80 al 50% configurasse un motivo di tassazione intermedia. L'autorità fiscale ammetteva per contro una deduzione di fr. 500.- per spese di perfezionamento professionale.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ ripropone le censure già contenute nel reclamo all' Ufficio di tassazione. Chiede, in primo luogo, una tassazione intermedia per riduzione dell'attività della moglie; postula una maggiore deduzione delle spese di perfezionamento; definisce "non comprensibile" il computo dell'indennità di disoccupazione.
Tassazione intermedia
3.1.
L’autorità che ritenga non siano integrati i presupposti per concedere una tassazione intermedia richiesta da un contribuente deve comunicarlo con una decisione scritta, motivata e accompagnata dall’indicazione dei rimedi giuridici (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 206; CDT n. 38 del 14 aprile 1994 in re D.A.).
3.2.
Sebbene il contribuente non abbia esplicitamente richiesto una tassazione intermedia, tuttavia le considerazioni contenute nel reclamo del 20 febbraio 1995 contro la decisione relativa alla tassazione ordinaria 1993/94 sono state correttamente interpretate dall' Ufficio di tassazione nel senso di un'istanza di tassazione intermedia per riduzione del reddito della moglie. L'autorità fiscale avrebbe allora dovuto pronunciare una decisione formale di rigetto della domanda e non limitarsi ad un generico diniego contenuto nella motivazione della decisione su reclamo. Tale considerazione non deve apparire eccessivamente formalistica, giacché si tratta di garantire al contribuente i rimedi giuridici che spettano a chi chiede l'emissione di una tassazione intermedia, ovvero il reclamo prima e il ricorso poi.
Si invita pertanto l'autorità fiscale ad emettere una decisione formale, senza che occorra peraltro annullare la decisione impugnata, che si pronuncia sulla tassazione intermedia in modo puramente incidentale.
4.1.
Dal reddito lordo delle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente sono deducibili le spese per il perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio dell'attività professionale (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e LT). L'ammontare annuo massimo della deduzione non può superare fr. 500.-- (cfr. art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo del 10 novembre 1992). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione e di avanzamento professionale (cfr. art. 32 lett. b LT), volte cioè ad agevolare un cambiamento di professione o il raggiungimento di una posizione all'interno della professione che richiede maggiori requisiti (cfr. ASA 23 p. 32; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 198).
Sono deducibili, in altre parole, le somme che il contribuente spende per essere meglio in grado di svolgere la propria funzione o il lavoro attribuitogli (cfr. art. 3 cpv. 1 decreto esecutivo del 10 novembre 1992; ASA 22 p. 386).
Principi analoghi vigono in materia di IFD (cfr. art. 22bis lett. c in fine DIFD). Una deduzione di fr. 1'700.-- all'anno per le spese elencate alla lett. c dell'art. 22bis DIFD è concessa ai contribuenti senza speciale giustificazione; le spese per riviste e libri specializzati e per il perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio dell'attività professionale, nella misura in cui superino complessivamente i 900 franchi, e le spese per l'utilizzazione necessaria a scopi professionali di una stanza da lavoro privata, possono essere dedotte separatamente (art. 1 cpv. 2 Ordinanza del 7 maggio 1992 del Dipartimento federale delle finanze). Il contribuente è tenuto a giustificare le sue spese effettive, se pretende deduzioni superiori agli importi indicati (art.22bis cpv. 2 DIFD; art. 3 Ordinanza cit.).
4.2.
Nella fattispecie, l' Ufficio di tassazione ha concesso, nella decisione su reclamo, una deduzione per spese di perfezionamento di fr. 500.- ai fini dell'IC e di fr. 3'900.- ai fini dell'IFD, senza chiedere al contribuente di definire e documentare i costi sostenuti. Il contribuente, dal canto suo, si è limitato a precisare, in uno scritto allegato alla dichiarazione fiscale, di doversi sobbarcare ingenti costi, essendo ancora in formazione quale candidato psichiatra e psicoterapista; i costi di specializzazione, per libri, congressi, riviste specializzate nonché per l'analisi psicanalitica personale sarebbero ammontati, secondo lui, a fr. 15'000.- nel 1991 e a fr. 17'000.- nel 1992.
In concreto, l'importo ammesso in deduzione dall'autorità fiscale appare molto favorevole al ricorrente, se solo si considera che egli stesso definisce le spese sostenute non quali spese di perfezionamento ma quali spese di formazione e di specializzazione. Si deve ricordare, a tale riguardo, che la stessa legislazione tributaria afferma esplicitamente che non possono essere dedotte "le spese di formazione e quelle per l'avanzamento professionale" (art. 32 lett. b LT). L'analisi personale cui il contribuente si sottopone in vista della specializzazione in psicoterapia rientra manifestamente in questo ambito, così come i costi per frequentare simposi e congressi. Si può tutt'al più ritenere che, nella misura in cui il ricorrente ha acquistato libri e riviste in materia medica, tali strumenti servano, almeno in parte, anche al semplice perfezionamento. In tal senso si ritiene di poter confermare la decisione impugnata, che ha concesso deduzioni di una certa portata anche senza esigere che i corrispondenti costi fossero documentati, come invece richiede la legge.
Quanto alla generica censura del ricorrente, che definisce incomprensibile il computo dell'indennità di disoccupazione, basti precisare che la sua imponibilità è prevista chiaramente dalla legge, quale "reddito realizzato in via di compensazione", analogamente a quanto accade per le pensioni, le rendite di invalidità e di vedovanza ecc. (art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD; art. 21 lett. b LT; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 101 e 165).
Quanto al calcolo del reddito in questione, si sono sommate le indennità dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1992 e si è imposto il reddito di questi quattro mesi in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ L' Ufficio di tassazione è invitato ad emettere una decisione formale sulla domanda di tassazione intermedia (cfr. consid. 3).
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 350.-
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster