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Numero d'incarto:
80.1995.185
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00185
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 9 settembre 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ svolge la professione di assicuratore. Negli anni di computo 1989-90
ha ricevuto dalla propria compagnia d'assicurazione un salario lordo di fr.
115'021.-- e nel 1990 di fr. 97'018.--, oltre a una rifusione spese di fr.
7'268,80 nel 1989 e di fr. 14'240.-- nel 1990.
L'UT, nella tassazione
IC/IFD 1991-92 gli ha esposto un reddito del lavoro di fr. 88'000.-- di media
annua, a fronte di quello di fr. 53'663.-- di media annua, indicato dal
contribuente nella dichiarazione d'imposta (cfr. notifica della tassazione del
21 marzo 1994).
In sede di reclamo l'UT ha
poi ridotto a fr. 82'000.-- di media annua il salario del contribuente (cfr.
decisione su reclamo del 12 agosto 1995).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'ulteriore riduzione del reddito
del lavoro, affermando che esso non supera fr. 70'000.--.
-
In occasione
dell'udienza del 12 ottobre 1995, sentite le spiegazioni del ricorrente, le
parti, su proposta del presidente della CDT, hanno convenuto di ridurre il
reddito del lavoro a fr. 80'000.--, come già era stato proposto dall'UT durante
l'audizione che aveva fatto seguito al reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 14 agosto 1995 è riformata nel senso che il reddito
del lavoro del contribuente e della moglie è stabilito complessivamente in fr.
104'645.--.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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