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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.177
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00177
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 25 agosto 1995
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ , cittadino straniero, lavora alle dipendenze della __________ __________ di __________ e in quanto tale è assoggettato alla trattenuta alla fonte. Sua moglie, __________ __________ __________ -, di nazionalità colombiana, nata in Svizzera, ha iniziato a lavorare in proprio, quale disegnatrice, l’ 8 settembre 1994, dopo il matrimonio.
L’Ufficio cantonale delle imposte alla fonte in Bellinzona ha pertanto stabilito che l’aliquota applicabile per la trattenuta alla fonte è quella della categoria dei coniugati con doppio reddito (cfr. decisione su reclamo del 4 agosto 1995).
L’ Autorità fiscale propone invece di respingere il ricorso.
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone;
b. i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come frontalieri.
L'imposta è prelevata sull'ammontare lordo della prestazione (art. 235 cpv. 1 LT).
L’aliquota applicabile ai soggetti di imposta di cui alle lett. a) e b) dell'art. 233 LT è, in linea di principio, progressiva e tiene conto sia della capacità contributiva conformemente al principio dell'aliquota globale, vale a dire dell'aliquota corrispondente all'intero reddito (reddito unico o doppio) sia della situazione familiare del contribuente (stato civile, numero dei figli), come emerge dalle apposite tabelle per le aliquote allestite dall’Autorità fiscale, che tengono conto delle aliquote applicabile ai contribuenti assoggettati in via ordinaria. L'imposta alla fonte poggia infatti su di un sistema basato su molteplici generalizzazioni e semplificazioni, che non dà luogo, di regola, nel caso di salari medio-bassi, a differenze intollerabili rispetto all'imposizione ordinaria (Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum ZH-StG, Ergänzungsband, 2.a ed., p. 26).
L’argomento non è di pregio nel contesto del presente gravame. Che la moglie del ricorrente, libera professionista, non consegua immediatamente un reddito, è questione di cui si terrà conto nel determinare il reddito imponibile con la tassazione intermedia per inizio dell'attività indipendente, che le verrà allestita. In quel contesto occorrerà infatti tener conto di un periodo di attività sufficientemente significativo, per poi riportarlo a dodici mesi, come vogliono gli articoli 100 cpv. 3 e 96 cpv. 1 LT-1976 e gli articoli 96 cpv. 1 e 41 cpv. 4 DIFD. In altre parole il reddito che le verrà imposto, sarà un reddito medio e varrà tanto per il periodo di tassazione iniziale quanto per il successivo periodo ordinario. Ai fini dell'imposizione alla fonte del ricorrente, data anche la schematicità della stessa, basta prendere atto che la consorte ha iniziato a lavorare quale indipendente. Sotto questo profilo, quindi, la decisione impugnata non appare minimamente censurabile.
Per questi motivi,
visto per le spese gli articoli 185 cpv. 5 LT-1976 e 231 cpv. 1 e 5 LT-1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e art. 230 cpv. 3 LT-1994.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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