AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.175
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00175
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 22 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L'UT, nella notifica di tassazione del 30 settembre 1994 ha ammesso la deduzione per spese di manutenzione limitatamente a fr. 816.-- di media annua, pari al 25% del valore locativo dell'immobile; ha per contro negato sia per l'IC che per l'IFD la deduzione per doppia economia domestica ed ha inoltre ridotto per l'IC quella per il perfezionamento professionale a fr. 500.-- e per l'IFD a fr. 3'200.--. In sede di reclamo, con decisione del 14 agosto 1995 ha elevato la deduzione per spese di manutenzione a fr. 4'920.-- di media annua, ammettendo quelle effettive.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione integrale delle spese di manutenzione, perfezionamento e doppia economia domestica da lei chieste nella dichiarazione.
In occasione dell'udienza del 12 ottobre 1995, su proposta del presidente della CDT, si è convenuto di aumentare la deduzione per spese di trasferta a fr. 3'000.-- per tener conto dell'orario di lavoro irregolare della ricorrente, come pure di portare la deduzione per spese di manutenzione, sentite le spiegazioni relative all'usura del bruciatore, a fr. 9'170.-- di media annua, confermando su tutti gli altri punti la tassazione di cui alla decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30 settembre 1994 è riformata conformemente al consid. 3.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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