AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.173
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00173
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 22 agosto 1995
in materia di: IC 91/92 int. - IC 93/94
presentato da:
__________ e __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
nella dichiarazione fiscale 1993-94 ha chiesto di poter dedurre gli alimenti versati alla ex moglie nel corso degli anni 1991-92 e, meglio, per un importo di fr. 19'070.-- nel 1991 e di fr. 43'000.-- nel 1992, quest'ultimo comprensivo di un importo capitalizzato di fr. 34'000.--, pari a 18 mensilità a decorrere dal marzo 1992 a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti.
Preso atto di questa circostanza, l' Ufficio di tassazione provvedeva ad allestire una tassazione intermedia con effetto dal 10 marzo 1992 fino alla fine del periodo di tassazione 1991-92, stralciando la deduzione per alimenti versati al coniuge divorziato (cfr. tassazione intermedia del 13 settembre 1993). Come si legge nella motivazione della decisione su reclamo del 24 luglio 1995, con cui l'UT ha confermato la tassazione intermedia, il versamento effettuato alla ex moglie è da considerare alla stregua di un versamento unico in capitale, che tocca la sostanza ma non il reddito.
Quale conseguenza della tassazione intermedia, l'UT ha negato anche nella successiva tassazione ordinaria IC 1993-94, notificata il 30 agosto 1993, la deduzione degli alimenti. La tassazione IC 1993-94 è poi stata confermata, su questo punto, con decisione su reclamo del 31 luglio 1995.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ e sua moglie __________ contestano la tassazione intermedia IC 1991-92, con effetto dal 10 marzo 1992 e la mancata deduzione degli alimenti dalla tassazione IC 1993-94. Fanno osservare che il versamento di fr. 40'000.-- era comprensivo di fr. 6'000.-- di alimenti arretrati e di fr. 34'000.-- per 18 mensilità a partire dal marzo 1992, ma non di altre pretese finanziarie, che erano già state liquidate in precedenza con la sentenza del Pretore di Locarno-Campagna del 12 luglio 1983. Il motivo del versamento globale dell'importo è da ricercare nella rottura definitiva dei rapporti tra gli ex coniugi.
3.1
Il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di matrimonio, di divorzio o di separazione dei coniugi (art. 99 cpv. 1 lett. a LT).
Gli alimenti percepiti in caso di divorzio o separazione hanno la loro causa nel diritto di famiglia (art. 145, 152 CC); in caso di disgiunzione delle partite a' sensi dell'art. 10 LT, la pensione alimentare è imposta al coniuge beneficiario quale reddito d'altra fonte (art. 21 lett. g LT) e viene invece dedotta nella partita fiscale del coniuge che la versa (art. 31 cpv. 1 lett. c LT).
Secondo la giurisprudenza di questa Camera, se il contributo alimentare subisce delle variazioni in funzione di una decisione giudiziaria, se ne tiene conto ai fini fiscali sia nella partita del beneficiario sia in quella del debitore. Altrimenti detto, la norma dell'art. 99 cpv. 1 lett. a LT, che concede l'intermedia in caso di divorzio o di separazione viene estesa - ritenendola immanente - anche alle variazioni che, pendente causa, discendono dalle misure provvisionali o da decisioni altrimenti prese o omologate dal giudice (CDT no 192 del 30 aprile 1980; CDT no 358 del 5 novembre 1987; CDT 233/92 del 21 settembre 1992 - in re N. G.). Ciò consente d’altronde di rispondere alla preoccupazione di meglio tener conto della capacità contributiva dell’uno e dell’altro coniuge (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., in particolare p. 473, consid. 2c).
Secondo la più recente dottrina, l'applicazione estensiva della menzionata lett. a è giustificata non soltanto se vi è modifica dell'importo degli alimenti per decisione del magistrato civile (CDT n. 145/88 in re A. L.), ma anche, in ossequio al modificato diritto di famiglia, se la modifica degli obblighi fra divorziati discende da un accordo extragiudiziale (Epiney-Colombo, Convenzioni sui contributi alimentari e fisco: è necessaria l'omologazione del giudice?, in RDAT I 1993, p. 453; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3.a ed., p. 137; RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 4b).
3.2
Non v’è quindi dubbio che la modifica apportata dagli ex coniugi, con l’ausilio dei rispettivi legali, alla convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio dell’12 luglio 1983, sia idonea a provocare, secondo la costante e risalente giurisprudenza di questa Camera, l’allestimento di una tassazione intermedia con effetto dalla data in cui è stata sottoscritta la nuova convenzione, vale a dire dal 10 marzo 1992. La nuova convenzione stipulata tra le parti ha in effetti portato alla liquidazione di qualsiasi pretesa passata, presente e futura, mediante versamento di un importo di fr. 40’000.--, di cui, come si evince dalla corrispondenza scambiata tra le parti interessate, fr. 6’000.-- per alimenti arretrati e fr. 34’000.-- quale capitalizzazione della rendita mensile calcolata su un periodo di diciotto mesi (cfr. lettera dell’11 febbraio 1992 dell’avv. __________. all’avv. __________.).
4.1
Secondo l’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, sono deducibili gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato durevolmente ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, per sé e per i figli sotto la sua autorità parentale. L'art. 23 lett. b LT prevede, d'altra parte, che non sono soggette all'imposta sul reddito le prestazioni fondate sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti di cui all'art. 21 lett. g LT. In altri termini, per quelli che la legge tributaria chiama alimenti è stabilito che debbano essere imposti al beneficiario, quali redditi di altra fonte, potendo peraltro essere dedotti dall'imponibile di chi è obbligato a versarli.
Questa Camera ha già avuto modo di decidere che la nozione di alimenti, di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, va riferita unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore l'onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde a un aumento di quella del beneficiario della prestazione.
Anche il versamento a rate di un importo prestabilito viene quindi trattato alla stessa stregua del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; Patrick Holtz, Steurrechtliche Folgen der Ehescheidung, Bern-Stuttgart: Haupt 1989, pag. 169).
4.2
Va altresì rilevato che le parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita periodica e liquidazione una tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale invece di una pensione sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle conseguenze fiscali che questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex coniuge, non diversamente da quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo della rendita (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3c).
4.3
La soluzione adottata dal Legislatore ticinese corrisponde d’altronde a quella adottata da numerosi altri cantoni (RF 49 -1994 - p. 599 s.), quali per es. Zurigo, Berna, San Gallo, Argovia, Vaud e Ginevra, che ammettono la deduzione dal reddito soltanto delle prestazioni a carattere periodico, cioè rendite, pensioni e sussidi per il mantenimento, non invece delle prestazioni in capitale versate per il mantenimento dell' ex-coniuge e dei figli di cui ha la custodia, neppure se sono versate sulla base dell' art. 152 CCS (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3d, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
4.4
L'autorità fiscale, nello stabilire la natura e il carattere di una liquidazione in capitale versata all' ex coniuge, si atterrà, di regola, al testo della sentenza del giudice civile o della convenzione omologata. Se del caso, le interpreterà alla luce degli ulteriori mezzi di prova prodotti dalle parti. Ciò vale, a maggior ragione, quando le parti, senza più dover ricorrere al giudice civile, hanno modificato di comune accordo la regolamentazione degli effetti patrimoniali del divorzio stabilita dal giudice (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 4b; supra consid. 3.1).
I mezzi di prova prodotti dal ricorrente nella procedura di tassazione consentono di stabilire innanzi tutto che l'importo di fr. 40'000.-- riguarda soltanto gli alimenti, poiché le altre pretese finanziarie erano già state liquidate in precedenza, come si evince dal punto 8 della convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal Pretore di Locarno-Campagna con sentenza del 12 luglio 1983. Le trattative che hanno condotto alla modifica della convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal giudice, permettono di stabilire, al di là di ogni possibile dubbio e come d'altronde afferma anche il ricorrente nel ricorso, che la liquidazione patrimoniale per alimenti non ancora scaduti ammonta a fr. 34'000.--. La rimanenza di fr. 6'000.-- si riferisce invece ad arretrati, quindi a pensioni alimentari già scadute e non ancora pagate e che quindi, proprio per questo motivo, rientrano tra le deduzioni ammesse fino al momento della tassazione intermedia.
Non può invece esservi dubbio che il versamento di fr. 34'000.--, anche se calcolato in base a diciotto mensilità, non possa essere più considerato come una prestazione periodica, ma debba essere invece qualificato, proprio perché effettuato globalmente, alla stregua di una liquidazione una tantum, non più deducibile a titolo di alimenti. La modalità, liberamente scelta dagli ex coniugi a modifica della precedente convenzione e a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti, configura fiscalmente per il coniuge che la versa una diminuzione patrimoniale e per quello che la riceve un incremento patrimoniale, che non influiscono sui rispettivi redditi (cfr. anche RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 5 e 6).
Per quanto precede, quindi, a decisione con cui l'UT ha allestito una tassazione intermedia per modifica degli alimenti o, meglio, per cessazione del versamento periodico degli alimenti sfugge a ogni critica. Del pari sfugge a critica la successiva tassazione ordinaria, nell'ambito della quale non è più stato preso in considerazione alcun versamento periodico di alimenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 250.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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