AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.171
Data decisione, Autorità: 11.09.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00171
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato a __________, divorziato con due figli, dichiarava, ai fini della tassazione IC/IFD 1993/94, un reddito aziendale di complessivi fr. 13'010.- nel 1991 e di fr. 3'565.- nel 1992, proveniente dalla sua attività di "trasporto allievi". A tale reddito ne aggiungeva uno ulteriore di fr. 4'223.- nel 1991 e di fr. 6'787.- nel 1992, relativo all'attività agricola.
L' Ufficio di tassazione di Biasca gli notificava, con decisione del 16 maggio 1994, la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale rivalutava il reddito proveniente dal "trasporto allievi" per il 1992 a fr. 13'100.- e aggiungeva al reddito agricolo dichiarato i contributi e i sussidi ricevuti dal contribuente nel periodo di computo.
Il contribuente insorgeva con tempestivo reclamo, contestando i redditi accertati dall'autorità fiscale; quest'ultima respingeva peraltro il gravame con decisione del 17 luglio 1995, nella quale spiegava in particolare di avere aumentato il reddito da "trasposto allievi" dell'esercizio 1992, non avendo ammesso in deduzione gli "investimenti" contabilizzati dal contribuente.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula il riconoscimento ai fini fiscali delle spese da lui sostenute nel 1992 per incrementare la sua attività agricola, e consistenti in particolare nell'acquisto di due mucche e nell'acquisto di una falciatrice. Spiega di aver dovuto investire nell'azienda agricola per compensare la diminuita attività di trasporto allievi, sopravvenuta in seguito ad una decisione pretorile che, nell'agosto 1990, ha affidato alla madre i suoi figli.
L'art. 167 cpv. 3 LT stabilisce l'obbligo, per le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa indipendente e che non sono astretti a tenere una contabilità commerciale ed in mancanza della stessa, di accludere alla loro dichiarazione di imposta la distinta degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite come pure degli apporti e dei prelevamenti privati: i giustificativi relativi a tali distinte devono essere tenuti a disposizione per un periodo di cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Tali principi vigono anche per i contribuenti che conseguono un reddito agricolo a titolo indipendente. Per coloro che tengono una contabilità, il reddito agricolo netto si determina in conformità dei criteri generali invalsi nel diritto commerciale. In assenza della contabilità si procede alla valutazione del reddito sociale (CDT n. 420 del 25 novembre 1988 in re R.G.). Quello della produzione animale é calcolato in base alle unità di bestiame grosso detenute dal contribuente (UBG), alle quali é applicato un coefficiente di reddito sociale medio, stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sulla base di calcoli statistici e adattato dai singoli cantoni alle realtà regionali (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 49 n. 5.2.3 ; AFC per DIN, redditi sociali agricoli, tabella UBG anno 1979). I coefficienti di reddito sociale medio per UBG esprimono delle medie di reddito che scaturiscono da una valutazione dei costi e dei ricavi, e tengono quindi già conto degli esborsi necessari a conseguire il reddito (cfr. Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sul reddito sociale nei differenti settori agricoli, tabella 1988; CDT n. 147 del 28 giugno 1991 in re R.S.).
Per il fatto stesso che il reddito agricolo del ricorrente è stato stabilito applicando i coefficienti di reddito per UBG, è esclusa la possibilità di concedere la deduzione di spese necessarie a conseguire tale reddito.
È vero, d'altronde, che il ricorrente chiede che le spese per "investimenti" nell'azienda agricola siano dedotti non dal reddito agricolo bensì da quello proveniente dalla sua attività di "trasporto allievi".
4.1.
Sia ai fini dell'imposta federale diretta sia ai fini dell'imposta cantonale, dai proventi di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, in particolare le spese necessarie a conseguire il reddito (art. 26 cpv. 1 lett. a LT; art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD).
Deve trattarsi per principio di spese indispensabili, di costi, cioè, che il contribuente deve affrontare per conservare e per rendere più sicura la fonte del reddito (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 167). Non rientrano invece fra i costi per conseguire il reddito le spese che non comportano una diminuzione del patrimonio lordo determinante dal profilo dell'imposta sul reddito: p. es. le spese per l'acquisto o la costruzione di attivi aziendali, per l'ammortamento di debiti, per l'incremento di valore - anziché per il mantenimento - di immobili (Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 496; v. anche Masshardt/Tatti, op. cit., p. 269).
4.2.
La stessa legge stabilisce d'altra parte che non sono deducibili dal reddito, in particolare, le spese per l'acquisto od il miglioramento di beni patrimoniali o per l'estinzione di debiti, le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, l'IFD, come pure le spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 23 DIFD; art. 32 LT; v. anche Masshardt/Tatti, p. 200).
4.3.
È chiaro che, nella misura in cui ha contribuito all'ingrandimento dell'azienda agricola, l'impiego del reddito dell'attività di trasporto di allievi per acquistare due mucche e una falciatrice e per apportare delle modifiche alla stalla si configura come una spesa non deducibile, giacché non è servita a "mantenere" semplicemente la fonte di reddito, bensì, come ammesso dallo stesso ricorrente, a migliorarla. È dunque ineccepibile la decisione dell'autorità fiscale, che ha negato la deduzione dell'importo di fr. 9'535.- dal reddito aziendale dell'esercizio 1992.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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