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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.170
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00170
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 89/90 - IC 89/90 int.
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con sentenza del 12 dicembre 1994, la Camera di diritto tributario ha respinto un ricorso dei coniugi __________ e __________ __________, confermando l'imponibilità del provento di una transazione immobiliare quale reddito aziendale da commercio professionale, rinviando però poi gli atti all'autorità di tassazione per la determinazione dell'imponibile e dell'ammontare dell'imposta;
che tale decisione è stata impugnata dai contribuenti con ricorso di diritto pubblico e ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, in data 31 gennaio 1995;
che, con decisione su reclamo del 17 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione ha stabilito gli importi imponibili e ha eseguito il relativo calcolo dell'imposta, commisurando il reddito imponibile in fr. 165'114.- per l'IFD e in fr. 107'681.- per l'IC;
che, con ricorso del 16 agosto 1995 alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano nuovamente l'imponibilità del provento della vendita immobiliare e, subordinatamente, il calcolo effettuato dall'autorità fiscale, per quanto attiene in particolare alla ripresa delle commissioni e del rimborso spese assunte dalla parte compratrice;
che, con due decisioni del 30 agosto 1995, il Tribunale federale ha sospeso la procedura di ricorso di diritto amministrativo fino al 30 novembre 1995, in attesa del giudizio della Camera, ed ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico, non essendo impugnabile una mera decisione incidentale ordinaria;
che le parti, convocate ad un'udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario, hanno concordato di ridurre l'utile aziendale a fr. 140'000.- per l'IFD e a fr. 82'000.- per l'IC, in modo tale da tenere nella dovuta considerazione le spese sostenute per l'acquisto dell'immobile;
che le parti non sono invece pervenute ad un accordo in merito ad un petitum subordinato, con cui i ricorrenti chiedevano di considerare l'immobile come bene aziendale solo dalla fine del 1987, essendo invece stato acquistato nell'ambito della normale amministrazione del patrimonio privato
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del17 luglio 1995 è riformata nel senso che l'utile aziendale è ridotto a fr. 140'000.- per l'IFD e a fr. 82'000.- per l'IC.
§§ Gli atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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