AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.169
Data decisione, Autorità: 11.09.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00169
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 agosto 1995
in materia di: IC 91/92 int. e IC/IFD 1993/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 22 maggio 1995, pertanto, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi __________ e __________ __________ una tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa della moglie, aggiungendo al reddito del lavoro del marito, commisurato nella tassazione ordinaria 1991-92 in fr. 80'138.-, un reddito di fr. 22'170.- in media annua. Lo stesso reddito della moglie veniva pure imposto nella successiva tassazione IC/IFD 1993/94, intimata ai contribuenti con decisione del 15 maggio 1995.
I contribuenti contestavano le decisioni in questione con reclamo all'autorità fiscale. Quest'ultima tuttavia respingeva i reclami con due decisioni notificate rispettivamente il 10 e il 17 luglio 1995, nelle quali spiegava ai reclamanti le modalità di calcolo del reddito in caso di tassazione intermedia.
I ricorrenti osservano inoltre che tale pregiudizio derivante dalla legge fiscale si aggiunge alle già gravose conseguenze del loro recente trasferimento nel canton Ticino, che ha comportato una riduzione di stipendio per il marito ed una disoccupazione di sei mesi per la moglie.
Di regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 262). A sua volta l'art. 99 cpv. 1 lett. b LT, appoggiandosi sostanzialmente alla giurisprudenza relativa all'art. 96 DIFD, indica quali motivi di intermedia la modificazione durevole delle fonti di reddito come l'inizio e la cessazione dell'attività lucrativa, il passaggio da un'attività dipendente a una indipendente o viceversa, aggiungendovi il pensionamento.
Da quanto detto discende anzitutto che la semplice variazione di reddito - quali che ne siano le dimensioni - è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia. Deve dunque dapprima accertarsi se sia dato uno dei motivi di intermedia; nella fattispecie, l'autorità fiscale ha proceduto alla tassazione intermedia, ritenendo esservi l'inizio di un'attività lucrativa.
4.1.
In generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all'entrata nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell'attività lucrativa a causa dell'età o di malattia (cfr. DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT 1988, 27). "Si può evidentemente immaginare che un contribuente muti professione diverse volte; è legittima però una tassazione intermedia solo quando si ha a che fare con un cambiamento radicale dell'attività (come per esempio il passaggio da un'attività dipendente ad un'attività indipendente e viceversa; STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig, Wehrsteuer, 2. ediz., n. 26 ad art. 42 DIFD con citazioni) oppure quando, nel caso di mutamento profondo dell'attività, subentra una variazione sostanziale particolarmente incisiva e durevole del reddito (STF 101 Ib 403 consid. 2b; cfr. anche ASA 53, 190/191 consid. 3b)" (cfr. RTT 1980, p. 27).
In breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio che una tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa, come pure per mutamento di professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della tassazione ordinaria.
4.2.
A' sensi degli articoli 10 cpv. 1 LT e 13 cpv. 1 DIFD, i coniugi non legalmente e effettivamente separati sono considerati come un unico contribuente e i loro redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque sia il regime dei beni (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 64 ss.; Känzig, Wehrsteuer, 2. ed., Basilea 1982, 1. parte, p. 145 ss.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 26 ss.). Tuttavia, la moglie è un soggetto fiscale, così come il marito; i presupposti dell'obbligo fiscale devono cioè essere integrati separatamente in ognuna delle due persone. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente (cfr. STF 16 giugno 1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino, in Sammlung n. 700; CDT n. 205 del 28 settembre 1993 in re T. e G. C.).
4.3.
D'altra parte, si è detto però che la tassazione intermedia presuppone una sensibile variazione del reddito del contribuente. Ebbene, secondo il Tribunale federale, nel caso dei coniugi, bisogna tener conto del fatto che essi formano un'unità economica e sono imposti sul cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori imponibili del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP IX, p. 172; STF 16 giugno 1989 cit.; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B. contro Commissione cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in Sammlung n. 710). Su tali presupposti, l'Alta Corte ha negato esservi motivo d'intermedia, in presenza di una crescita complessiva del reddito pari, in un caso, all'8,56%, e, in un altro, al 10% circa.
4.4.
Ora, che nella fattispecie si sia in presenza di un motivo di tassazione intermedia, è indubbio. Il reddito conseguito dalla signora __________ __________, dopo l'inizio dell'attività lucrativa dipendente, ha infatti modificato sostanzialmente la situazione finanziaria complessiva dei coniugi. Basti dire che nel 1993 il reddito lordo del solo marito ammontava a fr. 81'164.- e quello della moglie a fr. 22'883.-. La variazione complessiva del reddito dei coniugi non può, in simili circostanze, essere considerata irrilevante.
5.1.
In caso di tassazione intermedia (art. 99 LT) gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpvv. 1 e 4 DIFD).
Sia la LT sia il DIFD non stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo di computo avuto riguardo alla ratio della norma, allo scopo di ottenere un risultato che rifletta la situazione reale del contribuente (DTF 103 Ib 322; STF II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me., non pubblicata, cons. 2b; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 763).
Come rilevato dal Tribunale federale in DTF 103 Ib 344 la formulazione "calcolato su un anno" e - data l'identità dei principi - anche quella del diritto cantonale "riportato a dodici mesi" (cfr. art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento (cfr. STF 5 settembre 1984 cons. 2b e 7a; Rep. 1980 pag. 33).
5.2.
Ebbene, nel caso in esame, l'autorità fiscale ha preso in considerazione il reddito conseguito dalla signora __________ __________ dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1993, cioè in quindici mesi. Ritenuto che nei primi tre mesi il reddito è risultato inferiore alla media di quello del 1993, appare evidente che i ricorrenti sono tutt'altro che danneggiati vedendosi imporre un reddito di fr. 22'170.- per il 1993, anziché di fr. 22'883.- come quanto indicato sul certificato di salario.
Va detto che, se anche si fosse voluto estendere ulteriormente il periodo preso in considerazione per il calcolo del reddito, includendovi anche il 1994, la differenza sarebbe stata minima (il reddito si sarebbe ridotto di poco più di fr. 200.- in media annua), ragione per cui non vi è motivo di annullare la decisione impugnata, che invece riflette perfettamente la capacità economica dei ricorrenti.
5.3.
Si rileva infine come le censure contenute nel ricorso, nella misura in cui lamentano una errata interpretazione della legge da parte dell' Ufficio di tassazione, non tengono semplicemente conto della natura e della portata dell'istituto della tassazione intermedia, che vuole appunto, come esposto nelle considerazioni in diritto che precedono, registrare una modifica durevole delle basi di calcolo. Il ricorrente deve inoltre tenere presente che, per l'IC 1992, il reddito della moglie è sì commisurato in fr. 22'170.-, ma l'imposta dovuta su tale importo è prelevata "pro rata temporis" solo per 90 giorni (dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992).
Quanto poi all'affermazione del ricorrente, di aver dovuto accettare una riduzione di stipendio al momento del trasferimento nel Canton Ticino, la stessa è contraddetta dai certificati di salario, che indicano invece un salario lordo di fr. 79'343.- nel 1991 (quando il contribuente lavorava ancora a Basilea), di fr. 80'138.- nel 1992 (l'anno del trasferimento) di fr. 81'164.- nel 1993 e di fr. 84'605.- nel 1994. In simili circostanze, non si vede come sarebbe possibile pretendere che vi sia una qualsiasi forma di compensazione fra la diminuzione del reddito di un coniuge e l'incremento del reddito dell'altro.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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