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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.167
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00167
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 16 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 int. - IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In sede di reclamo l'UT, dopo aver invano richiesto alla contribuente della documentazione supplementare per meglio valutare talune poste dei conteggi, ha confermato, con decisioni del 17 luglio 1995 le notifiche di tassazione intermedia 1991-92 e ordinaria 1993-94, ribadendo che il reddito era stato determinato ricostruendo la cifra d'affari partendo dai dati settoriali di consumo.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistita dalla __________ __________, chiede la riduzione del reddito aziendale a fr. 13'682.-- di media annua, come dichiarato per il periodo 1993-94. Allega tutta la documentazione richiesta.
In occasione dell'udienza del 12 ottobre 1995 il giudice, vista anche la documentazione prodotta all'udienza, ha disposto una verifica, che è stata affidata al perito della Camera.
Il rapporto di verifica è stato rassegnato il 3 novembre 1995. Il reddito annuo medio da imporre tanto per il periodo IC/IFD 1991-92 (intermedia) quanto per il successivo periodo ordinario IC/IFD 1993-94 è stato determinato in fr. 53'000.-- di media annua. Tale valutazione ha incontrato l'accordo del rappresentante della ricorrente (cfr. verbale del 3 novembre 1995).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 185 LT-1976, 231 LT-1994, 111 DIFD e 144 LIFD;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 17 luglio 1995 sono riformate nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 72'000.-- a fr. 53'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l' emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e 230 cpv. 3 LT-1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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