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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.166
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00166
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 15 agosto 1995
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
, __________ __________
(),
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il contribuente ha
presentato il 15 agosto 1995 un ricorso in materia di multa disciplinare
redatto in lingua tedesca;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si
considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i
requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep.
1975 pag. 302);
-
che, in tal caso, al
ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto
comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare
la traduzione del ricorso in lingua italiana;
-
che al ricorrente è stato
assegnato per lettera raccomandata il 18 agosto 1995 un termine di 15 giorni
per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo
attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
-
che il ricorrente, nel
termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
-
Il ricorso è irricevibile
-
Le spese con tassa di
giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
La presente decisione è
definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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