AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.162
Data decisione, Autorità: 14.11.1997, CDT
Incarto n. 80.95.00162
Lugano 14 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 10 agosto 1995
in materia di: IC 94 - Tassazione posticipata sulla sostanza
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ era comproprietaria, insieme alla sorella __________, della part. n. __________ RFD di __________; la sola __________ __________, inoltre, era proprietaria della vicina part. n. __________.
Il piano regolatore (PR) di Locarno, adottato dal Consiglio comunale il 2 giugno 1976 ed entrato in vigore con l'approvazione governativa del 7 luglio 1978, collocava i due fondi in questione, insieme ad altri, in una zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP), destinata all'ampliamento delle scuole elementari di __________. Con sentenza del 7 maggio 1984, il Tribunale cantonale amministrativo stabiliva che con l'entrata in vigore del piano regolatore era stata compiuta un'espropriazione materiale; tale decisione veniva sostanzialmente confermata anche dal Tribunale federale, con sentenza del 3 dicembre 1986 (DTF 112 Ib 496).
In seguito all'approvazione di una variante di PR, che aveva affrancato dal vincolo tutte le particelle, all'infuori della n. __________ e della n. __________, le sorelle __________ notificavano al Tribunale delle espropriazioni pretese di indennità per espropriazione materiale e torto morale con riferimento alle particelle affrancate dal vincolo, ma anche per quelle rimaste vincolate. Il Tribunale delle espropriazioni, pronunciandosi, in seguito ad un accordo fra le parti, anche in merito all'espropriazione formale delle particelle n. __________ e __________, negava ogni indennità per il vincolo temporaneo, mentre stabiliva un'indennità di fr. 1'143'300.- per l'espropriazione definitiva della part. n. __________ e di fr. 1'341'780.- per l'espropriazione della part. n. __________. Il Tribunale cantonale amministrativo accoglieva parzialmente un ricorso delle sorelle __________ contro la suddetta decisione del Tribunale delle espropriazioni, concedendo una indennità di fr. 370.- al mq per l'espropriazione materiale delle part. n. __________ e __________ ed una ulteriore di fr. 120.- al mq per la successiva espropriazione formale. In seguito ai ricorsi interposti contro la sentenza del Tribunale amministrativo sia dal Comune di Locarno sia dalle sorelle __________, il Tribunale federale, con sentenza del 23 febbraio 1994, confermava l'indennità stabilita per l'espropriazione materiale, mentre riduceva quella per l'espropriazione formale a fr. 50.- al mq.
In seguito a reclamo, con cui la contribuente contestava il valore di stima di fr. 220.– al mq, ritenuto sproporzionato alla luce della già intervenuta espropriazione materiale, l'Ufficio di tassazione confermava peraltro la propria tassazione, con decisione dell’8 giugno 1995. Secondo l’autorità fiscale, se la reclamante non fosse stata d’accordo con la valutazione ufficiale dei fondi in questione, avrebbe dovuto impugnare a suo tempo la stima ufficiale. Non avendolo fatto, la stessa doveva ora essere considerata vincolante per l’autorità di tassazione.
Con ricorso del 10 agosto 1995 alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l’annullamento della tassazione posticipata e domanda altresì la restituzione di un importo non precisato, corrispondente alla somma delle imposte sulla sostanza a suo dire indebitamente prelevate per gli anni dal 1977 al 1982. Ritiene infatti che fin dal 1978, anno in cui ha avuto luogo l’espropriazione materiale, avrebbe dovuto essere tassata solo sul valore agricolo di fr. 2.– al mq, data l’incisività del vincolo subìto.
Perché la Camera possa entrare nel merito del ricorso, occorre che sia decisa una questione d'ordine sollevata dal gravame. La ricorrente sostiene infatti che la sua impugnazione è tempestiva, in considerazione delle ferie giudiziarie.
4.1.
E' vero che l'art. 1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di «procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi»; ma questa disposizione, che sembrerebbe suffragare la tesi della ricorrente, è seguita immediatamente da una chiara limitazione: «Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi» (art. 1 cpv. 2 LPamm). Ora, una delle leggi riservate dall'art. 1 menzionato sia la legge tributaria, che contiene le proprie norme procedurali (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, p. 11, n. 5).
4.2.
Ne consegue che anche alla fattispecie in esame deve applicarsi l'art. 227 LT 1994, che fissa in 30 giorni il termine di ricorso alla Camera di diritto tributario; d'altra parte, l'art. 192 LT 1994 definisce “perentori” i termini stabiliti dalla legge e chiarisce espressamente che essi decorrono dal giorno successivo a quello della notifica, salva la possibilità di farne protrarre la scadenza se l'ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo.
4.3.
Il ricorso del 10 agosto 1995 è irricevibile, in quanto tardivo.
5.1.
L’art. 50 LT 1976 assoggetta all’imposta sulla sostanza la totalità dei beni mobiliari e immobiliari del contribuente. Per l’art. 51 LT 1976, la sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.
In relazione ai beni e ai loro accessori, è stabilito che sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 52 cpv. 1 LT 1976).
5.2.
Tuttavia, i proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale possono chiedere all’ autorità di tassazione di essere imposti per l’ intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo però di fr. 2.— il mq. I fabbricati saranno invece imposti conformemente al primo capoverso dell’articolo 52 (art. 53 cpv. 1 LT 1976).
Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a fr. 2.— il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale sarà colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che sarà calcolata per il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l’ aliquota dell’1 per mille (art. 53 cpv. 2 LT 1976).
Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l’ autorità di tassazione esigerà l’ iscrizione nel registro fondiario dell’obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l’imposta separata sulla sostanza di cui al capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l’ imposta sugli utili immobiliari (art. 53 cpv. 5 LT 1976).
Queste agevolazioni non possono essere invocate:
a) quando la stima ufficiale del terreno non supera i fr. 2.— il mq.;
b) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i fr. 20.— franchi il mq (art. 53 cpv. 6 LT 1976).
Dando seguito alla delega contenuta nel cpv. 7 dell’art. 53 LT 1976, il Consiglio di Stato ha stabilito i criteri per la definizione di terreno agricolo e forestale, con decreto esecutivo del 21 dicembre 1976.
5.3.
L’imposizione agevolata, in base al valore di reddito, per i terreni agricoli e forestali, è fondata su considerazioni di politica economica, cioè sull’interesse pubblico proprio dell’agricoltura. Se infatti anche i terreni destinati all’agricoltura fossero sottoposti ad una tassazione a valori venali, si creerebbe un conflitto di finalità con le rimanenti misure di politica agraria, contenute in diverse normative a tutela dell’agricoltura e fondate sulla costituzione. Tale considerazione ha spinto il legislatore a subordinare gli interessi fiscali a quelli di politica economica. Un fondato motivo per una disparità di trattamento dei fondi agricoli rispetto a quelli non agricoli sussiste perciò solo fintantoché siano o siano stati usati a scopi agricoli (Meuter, Ertragswertbewertung und ergänzende Vermögenssteuer, in ZStP 1995 p. 2 s.).
6.1.
A tale proposito, si ricorda che, in applicazione dell’art. 1 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone (fabbricati, terreni, macchinari e forze d’acqua) del 25 novembre 1936 (Lst), i valori della sostanza immobiliare, quali sono stati accertati ufficialmente, servono di base all’esazione dell’imposta cantonale e comunale sugli stabili, terreni, macchinari e diritti d’acqua, alla percezione delle tasse di successione, all’accertamento dei diritti di bollo, al prelevamento delle tasse del registro fondiario e di ogni altro pubblico contributo, salvo e riservate speciali disposizioni di legge.
L’allestimento delle stime compete all’Ufficio cantonale di stima – composto di tre funzionari tecnici (art. 7 Lst) – il quale, pur potendo affidare l’operazione a uno o due dei suoi membri e in casi eccezionali ricorrere al consulto di persone particolarmente esperte, deve esaminare e approvare ogni singola stima in seduta collegiale (art. 10 Lst). Già dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 146 seg. LT e art. 7 seg. Lst) si può dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (STF 6 gennaio 1990 in re Er. G., in RDAT 1990 n. 71) .
6.2.
Ora, in occasione della revisione delle stime del 1978, il Tribunale d’espropriazione della Giurisdizione sopracenerina aveva stabilito il valore residuo dei fondi in discorso in fr. 220.– al mq, accogliendo un ricorso della stessa ricorrente. Contro tale decisione la contribuente non aveva interposto reclamo. Pertanto, la stessa ha forza di cosa giudicata.
Nell’ambito della revisione delle stime del 1984, quindi, la ricorrente ha di nuovo adito il Tribunale d’espropriazione, ottenendo un aumento dei valori di stima a fr. 240.– al mq.
Il 7 agosto 1995, dopo avere interposto a questa Camera il ricorso contro la tassazione posticipata sulla sostanza, __________ __________ ha chiesto all’Ufficio cantonale di stima di ridurre il valore di stima della particelle n. 4850 a fr. 2.– il mq, con effetto a partire dal 1° gennaio 1977. L’autorità di stima ha respinto la domanda di revisione con decisione del 22 aprile 1996. Un ricorso al Consiglio di Stato contro quest’ultima decisione è stato dichiarato irricevibile in data 26 giugno 1996; secondo il Governo ticinese, la ricorrente non era legittimata a chiedere la revisione della stima ufficiale, non essendo più proprietaria dei fondi dal 5 aprile 1994, data dell’espropriazione formale. Il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso di diritto pubblico, con decisione del 9 gennaio 1997.
6.3.
Dalla descrizione dei fatti che precede, si deve concludere che la Camera di diritto tributario non può discostarsi dal valore di stima ufficiale accertato con le decisioni dell’autorità di stima, regolarmente passate in giudicato. In considerazione della già rilevata indipendenza reciproca delle procedure di stima e di tassazione, l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi con ricorso di diritto amministrativo nell’ambito di quest’ultima non ha la facoltà di ignorare la forza di cosa giudicata di una decisione adottata al termine della prima procedura.
Il ricorso si rivela quindi infondato anche nel merito.
7.1.
Secondo la giurisprudenza, gli interessi pagati dall’ente pubblico per l’anticipata immissione in possesso del fondo fino al trapasso di proprietà non fanno parte del prezzo di compravendita, ma costituiscono reddito della sostanza. L’art. 91 della legge federale sull’espropriazione stabilisce che il trapasso di proprietà avviene solo quando viene versata l'indennità; l’interesse pagato dal momento dell’anticipata immissione in possesso fino al versamento dell'indennità costituisce, quindi, un compenso per il mancato uso dell'immobile (cfr. Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes: Kommentar zum Bundesgesetz über die Enteignung, zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen und zur Spezialgesetzgebung des Bundes, Berna 1986, vol. 1, nota 27 all'art. 76).
Partendo da questa premessa (dal fatto cioé che l'interesse rappresenta il compenso per il mancato uso dell'immobile), la prassi di diversi Cantoni, compreso il Ticino, considera – dal profilo fiscale – gli interessi come reddito dell'immobile stesso (STF del 15 ottobre 1991 in re T./B., con riferimento a: Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, n. 75a ad § 166; v. anche Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz
7.2.
Alla luce di queste premesse, è evidente come la ricorrente sia nettamente avvantaggiata, anche venendo assoggettata ad un’imposta sulla sostanza per gli anni 1985 e seguenti, calcolata in base ad un valore di stima ufficiale dei fondi in sé superiore all’indennità di espropriazione poi versatale per l’espropriazione formale.
A partire dal 7 luglio 1978, data dell’entrata in vigore del Piano regolatore che ha dato luogo all’espropriazione materiale, alla ricorrente sono dunque stati versati interessi: «non va infatti dimenticato che l’ente pubblico acquista i diritti derivanti dal vincolo pianificatorio al momento stesso della sua entrata in vigore, per cui esso si trova nell’identica situazione dell’espropriante formale che abbia chiesto ed ottenuto l’immissione in possesso, la quale, secondo il diritto espropriativo federale, fa nascere la pretesa agli interessi (art. 76 cpv. 5 LEspr)» (DTF 112 Ib 512 consid. 4). Fin dalla tassazione 1979/80, pertanto, l’autorità fiscale avrebbe avuto il diritto di imporre gli interessi in questione. Certo, non essendo allora neppure stato ancora riconosciuto il principio dell’espropriazione materiale, ciò era ben difficile; si ricordi peraltro che già nel 1984 il Tribunale amministrativo ha riconosciuto l’esistenza di un’espropriazione materiale, cosa che avrebbe comunque consentito l’imposizione di un reddito, anche solo in base ad un calcolo provvisorio, almeno a partire dalla tassazione 1985/86.
Di riflesso, il capitale spettante alla ricorrente a dipendenza della espropriazione subìta avrebbe dovuto essere considerato nella tassazione della sostanza. Anche in mancanza di una decisione passata in giudicato, vi sarebbe senz’altro stato spazio per l’imposizione del credito derivante dall’espropriazione. Avendo deciso di non assoggettare il credito in questione, l’autorità di tassazione avrebbe allora potuto imporre addirittura l’intero valore della sostanza immobiliare, senza considerare del tutto il vincolo pianificatorio.
In altri termini, data l’esistenza del vincolo pianificatorio, che riduceva sensibilmente il valore dei fondi, ma che fondava, d’altra parte, la pretesa della ricorrente a ricevere una adeguata indennità, ancora da quantificare, vi era l’alternativa fra un’imposizione piena del valore del fondo – ignorando cioè il vincolo di diritto pubblico – ed un’imposizione del solo valore residuo, affiancata però dall’imposizione del credito derivante dall’espropriazione.
Ora, l’autorità fiscale ha invece adottato una terza variante, che favorisce la ricorrente: ha infatti imposto il solo valore residuo dei fondi assoggettati all’espropriazione materiale e non anche il credito derivante da quest’ultima. Se anche, come sostiene la ricorrente, il valore residuo applicato nella fattispecie dovesse rivelarsi eccessivo rispetto a quello venale, non si può negare che esso sia comunque inferiore rispetto al valore venale che avrebbe avuto il fondo senza il vincolo ed ancor più rispetto alla probabile indennità di espropriazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster