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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.159
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00159
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 7 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94
presentato da:
e __________ ____________________ __________,
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, agente immobiliare indipendente, dichiarava, ai fini della tassazione IC/IFD 1991/92, una perdita di fr. 54'109.- relativa all'esercizio 1989 ed una di fr. 109'338.- relativa all'anno successivo. Con decisione del 25 luglio 1994, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi __________ la relativa tassazione, imponendo un reddito aziendale di fr. 70'553.- ed un reddito d'altra fonte di fr. 24'657.-; l'allegata motivazione spiegava che "in considerazione degli impegni finanziari assunti nel corso del biennio e tenuto conto della documentazione in nostro possesso il reddito imponibile viene definito in fr. 80'000.- sia per l'imposta cantonale che per l'imposta federale diretta".
Un'analoga decisione veniva presa in relazione alla tassazione IC/IFD 1993/94, notificata lo stesso giorno: mentre cioè il contribuente aveva dichiarato redditi aziendali per fr. 43'044.- nel 1991 e fr. 8'035.- nel 1992, oltre al reddito della sostanza, l' Ufficio di tassazione commisurava il reddito aziendale in fr. 103'096.- e l'imponibile ancora in fr. 80'000.-.
I contribuenti impugnavano le suddette decisioni con reclamo all' Ufficio di tassazione, chiedendo di poter conoscere i calcoli effettuati dall'autorità fiscale ai fini della tassazione. Con uno scritto successivo contestavano quindi la valutazione del reddito aziendale, affermando di condurre un tenore di vita molto modesto in seguito alle difficoltà sopravvenute con la crisi dell'edilizia. I contribuenti venivano quindi citati ad un'udienza dinanzi all'autorità di tassazione, che illustrava loro le modalità di calcolo del reddito e delle uscite dei periodi di computo in questione. Il rappresentante dei contribuenti si impegnava a produrre entro il 31 maggio 1995 documentazione relativa alle diverse spese considerate nel calcolo. Non avendo tuttavia ricevuto alcuno scritto da parte dei reclamanti, l'autorità fiscale respingeva i reclami con decisioni del 10 luglio 1995.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ contestano i calcoli del reddito aziendale effettuati dall' Ufficio di tassazione, dicendosi disposti ad accettare una ripresa di fr. 38'000.-. Postulano quindi lo stralcio del reddito d'altra fonte. Allegano al ricorso copia di una lettera trasmessa all'autorità fiscale il 12 giugno 1995, ma da questa mai ricevuta, nella quale prendono posizione sui diversi aspetti della tassazione.
All'udienza del 28 settembre 1995, il contribuente ha spiegato di avere subito delle perdite ingenti negli anni 1989 e 1990 e di dedicarsi, dal 1991, esclusivamente all'attività di esercente. Le parti hanno pertanto concordato, su proposta del giudice delegato, di fissare il reddito imponibile in fr. 30'000.- per la tassazione IC/IFD 1991/92 e in fr. 40'000.- per la tassazione IC/IFD 1993/94. L' Ufficio di tassazione si è impegnato ad emettere pertanto nuovi conteggi, nei quali sarà stralciato il reddito d'altra fonte e il reddito aziendale sarà ridotto fino a raggiungere l'imponibile stabilito.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 luglio 1995 in materia di IC/IFD 1991/92 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a fr. 30'000.- in media annua.
§§ La decisione su reclamo del 10 luglio 1995 in materia di IC/IFD 1993/94 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a fr. 40'000.-.
§§§ Gli atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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