AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.156
Data decisione, Autorità: 11.09.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00156
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 93/94 - IC/IFD 93/94 int.
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 24 aprile 1995 l' Ufficio di tassazione inviava per lettera semplice a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1993-94, in cui si atteneva ai fattori dichiarati dal contribuente ad eccezione del reddito aziendale che veniva rivalutato da fr. 60742.-- di media annua a fr. 67'000.--, del reddito del rustico sui monti di __________, che veniva portato a da fr. 700.-- a fr. 1'100.-- e della relativa deduzione per spese di manutenzione che veniva ammessa nella misura forfetaria massima del 25%, vale a dire fr. 275.-- e non in quella chiesta di fr. 1'777.--. Il medesimo giorno l'UT notificava a __________ e __________ __________ la tassazione intermedia per matrimonio IC/IFD 1993-94, a valere dal 3 settembre 1993, in cui cumulava i redditi del marito e della moglie imponendoli con l'aliquota, più favorevole, per coniugati.
__________ presentava reclamo il 12 giugno 1995, contestando, da un lato, la rivalutazione del suo personale reddito del lavoro, come pure il valore locativo del rustico di sua proprietà e la relativa deduzione.
L' UT respingeva il reclamo con decisione del 17 luglio 1995, dichiarandolo irricevibile in quanto tardivo. L'autorità fiscale non considerava attendibile la giustificazione addotta dal reclamante, che affermava d'aver ricevuto la notifica di tassazione soltanto a fine maggio, tanto più che egli avrebbe dovuto rendersi conto della notifica dai conguagli 1993-94, che gli erano stati spediti il 30 aprile.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento delle decisioni su reclamo del 17 luglio 1995, lamentando il notorio disservizio degli Uffici postali di __________. Tocca quindi all'UT, secondo il ricorrente, fornire la prova dell'intimazione delle notifiche di tassazione, effettuate per posta B.
4.1
L'autorità fiscale non ha l'obbligo di notificare la tassazione per lettera raccomandata (cfr. art. 174 LT; art. 95 DIFD; sent. CDT n. 482 del 13 dicembre 1984 in re Ma.).
Se l'intimazione della tassazione o la data in cui è avvenuta non sono provate, il rischio legato all'onere della prova è sopportato dall'autorità fiscale. Tuttavia, nel caso di un invio per lettera semplice il convincimento della verosimiglianza della ricezione dell'atto da parte del destinatario può essere raggiunto anche attraverso la convergenza di indizi concludenti.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale "non è preclusa all'autorità di tassazione la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica". Tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; sent. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.).
Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. sent. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.).
E' pure stata considerata una prova indiretta convincente dell'avvenuta consegna della tassazione prima del conteggio a conguaglio e della relativa richiesta di pagamento a saldo, il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; sent. CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).
4.2
Dall'esame della citata giurisprudenza si deduce che, se il contribuente ha dato seguito, ad es., alla richiesta di conguaglio, pagandolo, egli stesso con un atto concludente ammette non solo d'averla ricevuta, ma anche indirettamente di aver ricevuto la notifica della tassazione cui la richiesta di conguaglio fa esplicito riferimento.
Lo stesso dicasi per il caso in cui il contribuente ammette esplicitamente d'aver ricevuto la richiesta di conguaglio.
Diversamente, se egli non ha dato seguito alla richiesta di conguaglio, non pagando l'importo richiestogli o non dà atto in altro modo d'aver ricevuto la richiesta di conguaglio (polizze di versamento del conguaglio, in cui è indicata la data della notifica della tassazione), l'autorità fiscale non sarà in grado di provare con sufficiente verosimiglianza la notifica della tassazione.
4.3
Giova infine rilevare che, in caso di invio della tassazione per posta B, la data della notificazione della tassazione deve essere presunta, tenendo conto del fatto che l'invio viene di regola distribuito "due o tre giorni feriali dopo quello dell' impostazione" (CDT n. 173 del 26 settembre 1994 in re A.T.; art. 24 cpv. 1 Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01).
D'altra parte il ricorrente ha pure ricevuto i relativi conguagli d'imposta, come egli stesso ammette esplicitamente nel ricorso, ma anche implicitamente avendoli saldati.
Alla luce di queste circostanze è del tutto inverosimile che, per un preteso disservizio dell'Ufficio postale di __________, ben tre, se non addirittura quattro invii (tassazione ordinaria e tassazione intermedia, spedite il 24 aprile; conguagli spediti il 30 aprile) provenienti dall'Autorità fiscale cantonale, che si avvale dei servizi del Centro cantonale d'informatica, si siano tutti, senza eccezioni, persi da qualche parte e siano stati consegnati al contribuente soltanto alla fine di maggio.
Questa Camera ha maturato il fermo convincimento che solo la negligenza, per altro reiterata (si veda la multa disciplinare in relazione all'invio della dichiarazione), del contribuente non gli ha permesso di inviare in tempo utile il reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 e contro la connessa tassazione intermedia per matrimonio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD, 140 LIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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