AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.154
Data decisione, Autorità: 11.09.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00154
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 3 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificando loro la tassazione IC/IFD 1991/92, con decisione del 16 maggio 1994, l' Ufficio di tassazione di Locarno elevava l'utile aziendale da fr. 99'530.- in media annua a fr. 110'000.- in media annua e aggiungeva un ulteriore utile di fr. 5'908.-, quale reddito da commercio di immobili a titolo professionale.
I contribuenti impugnavano detta tassazione con reclamo allo stesso Ufficio di tassazione. In quest'ultimo argomentavano che la constatazione dell'autorità fiscale, secondo cui "controllando le voci delle spese di personale e l'affitto... le spese sono più alte che in generale", non teneva conto della infelice situazione dei locali di produzione e vendita che richiedeva maggiore impiego di dipendenti. Nella sua decisione su reclamo, l' Ufficio di tassazione stralciava il reddito da commercio di immobili a titolo professionale, mentre confermava l'utile aziendale proveniente dall'attività di macellaio. Nella motivazione spiegava che la rivalutazione dell'utile era stata effettuata non per i motivi esposti nel reclamo bensì per tenere conto delle partecipazioni private e dei vantaggi vari goduti dai contribuenti nell'ambito dell'attività aziendale.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ chiedono lo stralcio della ripresa per vantaggi e partecipazioni private, riferendosi alla contabilità della propria azienda, dalla quale risultano riprese già effettuate per complessivi fr. 15'400.--, di media annua.
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LT é imponibile quale reddito da attività indipendente il prodotto di un commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, di una professione liberale e di ogni altra attività indipendente; analogamente, l'art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD prevede l'imponibilità di qualsiasi reddito proveniente da un'attività (p. es. commercio, arte e mestiere, industria, agricoltura o selvicoltura, professione liberale, ufficio, impiego o assunzione, esecuzione di un servizio obbligatorio), compresi i redditi accessori.
Secondo l'art. 21 cpv. 2 DIFD "sono considerati come reddito anche i proventi in natura di qualsiasi specie (vitto ed alloggio gratuiti, derrate e merci utilizzate e consumate dall'industriale o dall'agricoltore che le ha prodotte, ecc.). Essi sono valutati secondo il loro valore commerciale". Una disposizione analoga figura all'art. 16 cpv. 2 LT.
Fra le prestazioni valutabili in denaro si annoverano in particolare l'uso di cose e di diritti: la messa a disposizione di un appartamento gratuitamente al dipendente o all'azionista della società, oppure la corresponsione di un affitto inferiore a quello normalmente dovuto (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 452; CDT n. 255 del 6 settembre 1985 in re V.; CDT n. 7 del 9 febbraio 1987 in re G.B.).
Per conoscere il valore commerciale dei proventi in natura, l'Amministrazione federale delle contribuzioni pubblica periodicamente degli appositi promemoria (Känzig, op. cit. p. 456).
Peraltro, dalla contabilità prodotta dai contribuenti unitamente alla dichiarazione fiscale è possibile rilevare chiaramente che i contribuenti avevano registrato prelevamenti privati di merce, quote private di spese d'automobile altre spese private, per il seguente ammontare complessivo:
1989
1990
prelevamento merce
14'185.-
8'555.-
quota spese auto
3'000.-
3'000.-
altre quote private
3'200.-
3'200.-
totale riprese
20'385.-
14'755.-
Ne consegue che i proventi in natura e le quote private alle spese generali sono già stati considerati dai contribuenti nella misura di fr. 17'570.- in media annua. Alla luce del Promemoria n. 1/1989 dell'AFC, tale ammontare appare senz'altro proporzionato alla natura dell'azienda dei ricorrenti nonché alla dimensione della loro famiglia.
Non vi è pertanto spazio per alcuna ulteriore ripresa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 luglio 1995 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 110'000.- a fr. 99'530.- in media annua.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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