AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.151
Data decisione, Autorità: 21.08.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00151
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 26 luglio 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1993-94 __________ e __________ __________ hanno dichiarato un reddito aziendale di fr. 29’134.-- di media annua. L’ Ufficio di tassazione, dopo aver valutato il dispendio dei contribuenti nel periodo di computo, ha stabilito in sede di reclamo il reddito aziendale in fr. 37’000.-- di media annua (cfr. decisione su reclamo del 26 giugno 1995).
I coniugi __________ contestano con il presente tempestivo ricorso il reddito aziendale stabilito dall’ Ufficio di tassazione nella contestata decisione su reclamo e chiedono che lo stesso venga fissato come a dichiarazione. Argomentano di condurre una vita improntata al risparmio: acquisti di viveri e abbigliamento in azione, consumo dei prodotti del proprio orto, rinuncia alle vacanze e a ogni altro tipo di svago, ecc.
Secondo l'art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
Negli anni di computo 1991-92, determinanti per la tassazione in contestazione, i coniugi __________ denotano entrate per complessivi fr. 234’092.--, segnatamente:
entrate lorde aziendali: fr 192’942.--
restituzioni d’imposta: fr. 4’416.--
diminuzione elenco titoli: fr. 7’920.--
reddito titoli: fr. 1’174.--
assegni di studio: fr. 24’500.--
ammortamenti aziendali fr. 3’140.--
A fronte di queste entrate vi sono l’ Ufficio di tassazione ha considerato le seguenti uscite, per complessivi fr. 250’623.--:
interessi passivi privati: fr. 11’674.--
ammortamento debiti privati: fr. 4’800.--
acquisto merci: fr. 118’058.--
spese generali aziendali: fr. 29’671.--
III Pilastro: fr. 70966.--
pagamento imposte: fr. fr. 1’504.--
oneri assicurativi: fr. 10’360.--
figlie agli studi: fr. 24’500.--
A tali uscite l’UT ha aggiunto un’uscita mensile inerente al costo della vita di fr. 1’750.-- (fr. 1’250.-- per i genitori + fr. 400.-- per i figli + fr. 100.-- per la casa), pari a fr. 42’000.-- su sull’arco di due anni.
La maggior uscita, secondo il calcolo del dispendio effettuato dall’ Ufficio di tassazione, ammonta in due anni a fr. 16’531.--, donde l’aggiunta al reddito aziendale dichiarato di un importo di fr. 8’266.-- di media annua.
Il calcolo dell’ Ufficio di tassazione può essere sostanzialmente condiviso, compreso il computo nel dispendio della famiglia di un importo mensile di fr. 400.-- per la figlia maggiore, che non ha beneficiato nel periodo di computo di alcun assegno di studio e che vive a carico dei ricorrenti, non avendo personalmente conseguito redditi. Non solo, dall’esame della partita fiscale personale di quest’ultima, risulta che essa dispone di una modesta sostanza, che non è stata intaccata, ma che è addirittura leggermente aumentata in modo progressivo nel corso degli anni.
La figlia minore, invece, ha beneficiato nei due anni di assegni di studio per complessivi fr. 24’500.--, vale a dire mediamente circa fr. 12’250.-- all’anno: un importo senz’altro sufficiente per far fronte, ancorché senza eccessive pretese, al costo della vita di una studentessa universitaria.
In simili condizioni, la ripresa effettuata dall’ Ufficio di tassazione in via valutativa merita sostanziale conferma.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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