AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.150
Data decisione, Autorità: 11.09.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00150
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 26 luglio 1995
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con tempestivo reclamo del 9 agosto i coniugi __________ chiedevano la deduzione dell’affitto, lamentando che l’autorità fiscale non avrebbe preso in considerazione quanto da loro chiesto in un precedente scritto del 4 aprile.
Con decisione del 10 luglio 1995 l’ Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, facendo presente che la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 1990, cui i contribuenti fanno riferimento, si riferirebbe ad altro Cantone in cui si riscontrano differenze d’un certo riguardo tra canoni di locazione e valori locativi.
Avvertono inoltre che la loro situazione economica è peggiorata già nel corso del 1991 e in modo ancor più drastico dal 1992, per cui non sono in grado di affrontare il pagamento delle imposte.
Va innanzi tutto ricordato che l' art. 31 cpv. 1 lett. a-h LT, che elenca in modo esauriente le deduzioni generali ammesse dal reddito, non menziona da nessuna parte la deduzione del canone di locazione versato dall'inquilino al proprietario dell'immobile. L' art. 32 lett. a LT precisa poi che gli altri costi e spese, non annoverati nell'art. 31 LT, non possono essere dedotti, in particolare le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, comprese quelle private causate dalla posizione professionale del contribuente (CDT n. IC 238/94 del 22 marzo 1995 in re P. e L. R.)
3.2
La dottrina non ha esitazioni nell'assimilare le spese di locazione alle spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia, quindi a spese non deducibili (Aa.Vv., Commentario Zurigo, tomo II, p. 336). In altri casi, invece, è la legge stessa ad affermarlo, ricorrendo a una formulazione esemplificativa, che menziona esplicitamente le spese di locazione tra quelle non deducibili (Aa.Vv., Commentario Argovia, p. 436; Masshardt/ Tatti, Commentario IFD, p. 201).
La LT dell' 11 aprile 1950, diversamente dalla LT del 1976 e dalla LT del 1994, si rifaceva al modello esemplificativo. L'art. 28§, dopo aver elencato in termini generali le principali categorie di spese non deducibili, precisava che quelle per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia includevano le pigioni ed affitti anche in stabili propri.
3.3
Questa Camera ha d'altronde precisato che il canone di locazione non rientra nemmeno tra gli oneri permanenti a carico del contribuente risultanti da convenzioni, in quanto non fondati sul diritto di famiglia, deducibili dal reddito in virtù dell'art. 31 lett. b LT. Una diversa interpretazione finirebbe d'altronde per situarsi in un contrasto insanabile con l'art. 32 lett. b LT (CDT n. IC 238/94 del 22 marzo 1995 in re P. e L. R.).
Chiamato recentemente ad esprimersi in merito all'uguaglianza di trattamento in materia fiscale tra il locatario e il proprietario che abita il proprio immobile, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che allorché il valore locativo fiscale dell'immobile occupato dal contribuente è fissato legalmente in maniera ristretta in rapporto agli affitti usuali di mercato, il trattamento fiscale dei proprietari e dei locatari d'appartamenti non è identico.
Tale procedimento non si scontra però con l'art. 4 cpv. 1 Cost. fed., se questa differenza di trattamento è moderata (cfr. ASA 59 728 ss; inoltre ASA 734 ss = RF 1991, p. 277 ss sul problema dell'uguaglianza di trattamento dei proprietari e dei locatari d'appartamenti quando la legge prevede espressamente l'imposizione del valore locativo al prezzo di mercato; CDT 268 del 31 ottobre 1991 in re G.D.; CDT n. 231 del 4 ottobre1991 in re F.G.).
Quando invece tale differenza è manifesta, il locatario ha diritto, in virtù del principio della parità di trattamento nell'illegalità, ad un'adeguata deduzione, anche se non prevista dalla legge, qualora la disparità persista nel tempo (ASA 59 p. 733 ss.). In quel caso il valore locativo protocollare raggiungeva a mala pena un terzo del canone d'affitto preteso per il medesimo oggetto; d'altra parte l'autorità fiscale del cantone interessato aveva provveduto solo dopo tre periodi fiscali (sei anni) a modificare la determinazione dei valori locativi entro i limiti minimi tollerati dall' Amministrazione federale delle contribuzioni.
4.2
Nel caso in esame i ricorrenti, per quanto è dato di capire, sembrano esigere il raffronto tra il canone di locazione da loro pagato e il valore locativo dell'immobile in cui abitano. È bene sbarazzare subito il campo da un possibile equivoco: il proprietario dell'immobile in cui hanno locato un appartamento non è imposto in base al valore locativo calcolato partendo dal valore di stima, bensì in base ai canoni di locazione effettivamente incassati. Rispetto al proprietario dell'immobile in cui abitano la censura di violazione della parità di trattamento, e la conseguente richiesta di poter beneficiare di una deduzione dal reddito per l'affitto pagato o parte di esso, è quindi inconferente.
4.3
D' altra parte i ricorrenti non provano minimamente una disparità di trattamento inconciliabile con il margine di tolleranza ammesso dal Tribunale federale né tanto meno che una simile disparità perduri nel tempo, ma non vi sono nemmeno motivi, come esaminato in un recente giudizio (CDT n. IC 238/94 del 22 marzo 1995 in re P. e L. R.), che possano in qualche modo indurre questa Camera a rilevarla d'ufficio.
Di regola infatti il valore locativo di appartamenti in condominio viene stabilito sulla base di dati comparativi, segnatamente dei canoni di locazione pagati per appartamenti similari nel medesimo immobile condominiale. Nel caso di abitazioni monofamigliari, invece, si suole procedere mediante parametri applicati al valore ufficiale di stima. Astrazion fatta dagli sforzi intrapresi in questi ultimi anni per adeguare i valori ufficiali di stima, che hanno per altro sollevato le vibrate proteste da parte dei proprietari di immobili per l'incisività degli adeguamenti influenzati, a loro dire, da valori speculativi, l'autorità fiscale adegua il parametro forfetario applicabile al valore ufficiale di stima a seconda della vetustà della stima ufficiale. Nel periodo di tassazione 1993-94, ad esempio, il parametro era del 5% per stime ancora attuali (cioè stime entrate in vigore dall' 1° gennaio 1990 al 1° gennaio 1993), del 6,5% per stime meno recenti (dal 1° gennaio 1984 al 1° gennaio 1989). E` inoltre stato introdotto per la prima volta il parametro del 7,25% per le stime più vecchie, vale a dire per quelle del 1° gennaio 1983 e anteriori (cfr. Istruzioni 1993-94).
Ciò è avvenuto anche a seguito delle preoccupazioni espresse da questa Camera, che non ha mai perso di vista nella propria giurisprudenza il delicato equilibrio posto dal principio della parità di trattamento tra inquilini e proprietari ed aveva invitato l'autorità fiscale a fissare i coefficienti di moltiplicazione del valore di stima tenendo conto del loro invecchiamento e, quindi, della loro progressiva svalutazione, ipotizzando l'adozione di più di due parametri per tener conto in modo maggiormente differenziato dell'obsolescenza dei valori di stima (cfr., p. es., CDT n. 498 del 12 dicembre 1986, consid. 9).
Non è quindi questione, in Ticino, di agevolazione manifesta e duratura, dei proprietari d'immobili che abitano in casa propria, anche se non sono da escludere dei casi limite, soprattutto se si tratta di costruzioni molto vecchie, in cui la valutazione del costo della costruzione al metro cubo può provocare, per effetto della ponderazione che conduce al valore ufficiale di stima, una certa sottovalutazione del valore abitativo dell'immobile.
I ricorrenti rilevano infine di non essere più in grado di far fronte al pagamento dei pubblici tributi, essendo rimasti per lunghi periodi senza introiti.
Tale argomento non può essere ascoltato in questa sede. Qualora __________ __________ avesse cessato definitivamente l'attività dipendente o avesse profondamente mutato le proprie basi di reddito p. es. passando ad un'attività indipendente, egli avrà sempre la facoltà di postulare, se del caso, l'allestimento di una tassazione intermedia ex art. 99 LT e 96 DIFD.
5.2
Qualora invece fosse questione di liquidità, come sembrerebbe, si ricorda ai ricorrenti che hanno la possibilità di presentare una domanda di condono. L'art. 224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti. La domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va presentata alla Divisione delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT). La decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte comunali (art. 268 cpv. 2 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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