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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.147
Data decisione, Autorità: 10.09.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00147
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 25 luglio 1995
in materia di: IC 91/92
presentato da:
__________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 12 giugno 1995, l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________, domiciliato a __________ e limitatamente imponibile nel Canton Ticino in quanto proprietario di un immobile, la tassazione IC 1991/92 (inizio assoggettamento);
che, il successivo 19 giugno, l' Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC 1993/94, fondata sugli stessi elementi di reddito e di sostanza: reddito imponibile fr. 9'225 (reddito della sostanza fr. 12'300.- meno deduzioni fr. 3'075.-);
che, con reclamo del 26 giugno 1995, il contribuente chiedeva la riduzione del valore locativo da fr. 12'300.- a fr. 9'900.-, pari al 5% del valore di stima;
che, con un ulteriore scritto del 7 luglio 1995, riferito alla decisione del 12 giugno ed anche a quella del 19 giugno 1995 (nel frattempo notificatagli), __________ __________ postulava la deduzione delle spese di manutenzione e di amministrazione effettive, ai fini sia della tassazione IC 1991/92 sia della tassazione IC 1993/94;
che, con decisione del 24 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo contro la decisione del 12 giugno 1995, riducendo il reddito della sostanza a fr. 9'900.-, ma lasciando inalterata la relativa deduzione;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la deduzione delle spese di manutenzione effettive, lamentando che l'autorità fiscale non sia entrata nel merito della sua domanda;
che, qualora un contribuente lamenti il fatto che l'autorità fiscale non sia entrata nel merito di un reclamo da lui interposto, l'autorità di ricorso, accertato che non vi fosse un motivo per non pronunciarsi, è tenuta ad accogliere il ricorso e ad ordinare all'autorità di pronunciarsi nel merito (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 278, e giurisprudenza citata);
che, nella fattispecie, l'autorità di tassazione ha manifestamente ignorato la lettera del 7 luglio 1995, che integrava il reclamo del 26 giugno 1995, ritenendo verosimilmente che essa si riferisse solo al successivo periodo di tassazione 1993/94;
che, pertanto, la Camera di diritto tributario non può entrare nel merito del ricorso del contribuente, per non sottrargli un grado di giudizio, ma deve al contrario rinviare gli atti all'autorità fiscale, per una decisione nel merito;
che il ricorso è conseguentemente accolto, senza che si giustifichi di porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 24 luglio 1995 è annullata e gli atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Locarno perché si pronunci in merito alla richiesta di deduzione delle spese effettive di manutenzione.
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 231 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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