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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.137
Data decisione, Autorità: 13.02.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00137
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 luglio 1995
in materia di: IMVI
presentato da:
__________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 17 maggio 1994 __________ __________ vendeva la part. n. __________ di __________ a __________ __________ al prezzo di fr. 540'000.--. L' Ufficio dei registri del distretto di Locarno, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, determinava l'imponibile in fr. 103'138.-- (cfr. notifica della tassazione del 29 luglio 1994). L'imponibile veniva poi ridotto in sede di reclamo a fr. 34'120.-- con decisione su reclamo del 21 aprile 1995, che veniva confermata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni con decisione su ricorso del 13 giugno 1995.
__________ presentava tempestivo ricorso a questa Camera contro la suddetta decisione, chiedendo l'ulteriore deduzione di fr. 20'000.-- per le maggiori spese di scavo pagate alla ditta __________ di __________ Piano per l'edificazione di due case sulla part. n. __________ "__________" e di una provvigione di fr. 20'000.-- versata alla __________ __________. __________ in occasione della vendita a __________.
La Divisione cantonale delle contribuzioni con scritto del 30 gennaio 1995 comunicava a questa Camera, dopo ulteriore esame degli atti e audizione diretta del contribuente, di aver concordato la riduzione dell'imponibile a fr. 10'000.--. A tale comunicazione era allegata l'adesione del ricorrente, datata 15 gennaio.
Nulla osta all'evasione del ricorso nel senso della proposta della Divisione cantonale delle contribuzioni, che è stata formulata dopo attenta valutazione di tutte le spese fatte valere dal ricorrente ed esame comparato delle stesse con i conti delle ditte beneficiarie dei versamenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su ricorso del 13 giugno 1995 è riformata nel senso che l'imponibile è ridotto a fr. 10'000.--.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Autorità fiscale per l'emissione di un nuovo conteggio.
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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