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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.131
Data decisione, Autorità: 11.09.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00131
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 3 luglio 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1993-94, notificata il 25 ottobre 1993, l' Ufficio di tassazione ha stabilito il reddito del lavoro in fr. 18'005.-- e quello d'altra fonte in fr. 13'391.-- di media annua. Per l'imposta cantonale ha inoltre concesso le seguenti deduzioni: contributi AVS/AI per fr. 1'489.--, contributi per la previdenza professionale per fr. 798.--, deduzione dal reddito dell'attività dipendente di fr. 4'000.--, premi assicurativi per fr. 3'600.--, deduzione figli a carico di fr. 9'000.--. Non ha invece ammesso la deduzione dal reddito dell'attività lucrativa dell'altro coniuge, come non ha ammesso la deduzione per persone bisognose.
Con tempestivo reclamo il contribuente ha contestato il reddito d'altra fonte, chiedendo sostanzialmente chiarimenti.
Il reclamo è stato respinto con decisione del 26 giugno 1995. Nell'allegata motivazione l' Ufficio di tassazione dà ragione della composizione del reddito d'altra fonte in media annua: fr. 211.-- di indennità per perdita di guadagno, fr. 10'480.-- di indennità di disoccupazione, fr. 2'700.-- per vantaggi economici ricevuti dalla __________ __________. L' Ufficio di tassazione ha inoltre precisato che il reddito conseguito dalla moglie e soggetto a ritenuta alla fonte è stato considerato unicamente ai fini dell'aliquota.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta ora sostanzialmente la mancata concessione di alcune deduzioni, segnatamente di quella dal reddito dell'altro coniuge, di quella per persone bisognose e di quella per alimenti, come pure contesta la deduzione soltanto parziale dei contributi AVS/AI e per premi assicurativi.
All'udienza del 23 agosto 1995, dopo aver esaminato di concerto l'intera tassazione del ricorrente facendo riferimento anche alle tassazioni dei precedenti periodi come pure alle tassazioni intermedie per alimenti, la decisione su reclamo notificata dall' Ufficio di tassazione è apparsa non del tutto corretta, avendo adottato, laddove vi era spazio per l'apprezzamento, la soluzione più favorevole per il contribuente. Si è convenuto comunque, alla luce della documentazione presentata, di portare la deduzione per premi assicurativi da fr. 3'600.-- a fr. 4'600.--.l
Dato che dette contestazioni non sono mai state sollevate prima d'ora, si è resa necessaria - come si è visto - un'udienza per esaminarle in contraddittorio con l' Ufficio di tassazione. Della tardività con cui le contestazioni sono state sollevate si dovrebbe tener conto caricando spese e tassa di giustizia al ricorrente. Se ne fa comunque eccezionalmente a meno in considerazione della situazione economica e personale emersa dall'esame degli atti dell'incarto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 giugno 1995 è riformata nel senso che la deduzione per redditi assicurativi è portata da fr. 3'600.--a fr. 4'600.--. Per il resto la decisione é confermata.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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