AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.115
Data decisione, Autorità: 21.08.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00115
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 16 giugno 1995
in materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 96/95)
presentato da:
__________ __________, arch. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Ha inoltre ammesso deduzioni per spese di amministrazione e manutenzione per fr. 3'575.-- e ha concesso deduzioni per spese di trasporto nella misura di fr. 1'860.-- di media annua, per doppia economia domestica per fr. 1'200.-- in considerazione che __________ __________ __________ può usufruire della mensa aziendale; ha invece negato la deduzione per figli agli studi avendo il figlio frequentato unicamente un corso di inglese per una durata di poco meno di sei mesi, come pure la deduzione per figli a carico, poiché il figlio sarebbe da considerare al 1° gennaio 1993 persona senza attività lucrativa, avendo terminato gli studi nel 1992 (cfr. decisione su reclamo del 29 maggio 1995).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________ __________ contestano la determinazione del valore locativo, l'importo della deduzione per spese di gestione e manutezione, la deduzione soltanto parziale per pasti fuori casa, come pure la mancata deduzione per figli a carico e per figli agli studi. Degli argomenti ricorsuali si dirà in seguito, per quanto necessario.
Valore locativo
3.1
Giusta l'art. 20 lett. b LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo.
3.2
Il Tribunale federale ha precisato che, specie per appartamenti e ville signorili, il valore locativo deve corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; __________, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98). Che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80), e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.). Ne viene, anche per questo tipo di abitazioni, che il valore locativo non corrisponde necessariamente alla rimunerazione, al tasso normale, del capitale investito.
3.3
Secondo la circolare del 24 marzo 1987 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC) il valore locativo di abitazioni unifamiliari corrisponde, di massima, al tasso del 5% del valore di stima dell'immobile, se entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1981, rispettivamente a quello del 6,5% se la stima risale a tale data o ad una precedente. Il citato termine di riferimento viene periodicamente adeguato per tener conto dell'invecchiamento dei valori di stima: nel periodo fiscale 1993/94 si applica il tasso del 6,5% ai valori di stima anteriori al 1° gennaio 1989 e del 7,25% a quelli anteriori al 1° gennaio 1984.
La suddetta circolare va esaminata sotto il profilo della parità di trattamento, qualora la sua applicazione schematica dovesse favorire determinati contribuenti, in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato. Il tema è, in sostanza, quello dell'uguaglianza nell'illegalità (cfr. ASA 54 p. 82 ss., in particolare p. 86; Auer, L'égalité dans l'illégalité, in ZBl 79 p. 281 ss.). Questa Camera ha già avuto modo di osservare (cfr. CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B. e CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.) che, in linea di principio, l'uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici.
Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
3.4
Il valore di stima dell'abitazione occupata dai ricorrenti risale al 1979. Correttamente, quindi, l'UT per tener conto della vetustà delle stime ha applicato il parametro del 7,25%. Il valore locativo che ne risulta, calcolato sui soli fabbricati, è di fr. 9090.--, pari a fr. 757,50 al mese. Non si può certo ragionevolmente sostenere che, per un'abitazione come quella occupata dai ricorrenti, un canone di locazione di ca. fr. 760.-- mensili non sia reperibile sul mercato per un’abitazione condominiale del tipo di quella di proprietà dei ricorrenti e che quindi si imponga una valutazione individualizzata. Il valore locativo determinato secondo i parametri, e non attraverso una valutazione individualizzata dell'immobile, appare del tutto sostenibile, se si considerano i canoni di locazioni usuali, ma anche alla luce del confronto proposto dai ricorrenti medesimi con l'appartamento affittato a terzi, senza che metta conto verificare nel dettaglio il maggiore o minor pregio (posizione, rifiniture, ecc.) dell'appartamento padronale.
Su questo punto il ricorso va dunque indiscutibilmente respinto.
4.1.
La legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti, ad esclusione di quelli versati 'una tantum' (art. 30 cpv. 1 LT).
4.2.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD, n. 161, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
4.3.
Quanto alle spese per il giardino, istruzioni in merito possono trovarsi sia nella giurisprudenza della Camera sia nella circolare n. / del 15 gennaio 1985 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, in particolare l'allegato n. 1; Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 375). In linea di principio esse non vengono ammesse in caso di uso in proprio dell’immobile (cfr. CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59 s.). Esse appaiono piuttosto delle spese che ogni contribuente è tenuto a sopportare, se non le esegue in proprio al pari delle altre spese, non deducibili, per il mantenimento suo e della sua famiglia (art. 23 DIFD, art. 32 cpv. 1 lett. a LT), quali quelle per il personale domestico o quelle per la custodia dei figli (RDAF 1989 pag. 425; RF1994 pag. 45; CDT n. 86/94 del 25 maggio 1994 in re P.R.).
Si aggiunga ancora che, di regola, il valore locativo - che costituisce la base del reddito imponibile del ricorrente - è stato calcolato sulla base del solo valore di stima della casa, senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato aberrante (cfr. anche CDT n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.).
4.4
Per quanto precede, il ricorso non può essere accolto nella misura in cui i ricorrenti chiedono la deduzione delle spese per la manutenzione del giardino.
Può invece esserlo nella misura in cui essi chiedono la deduzione delle spese di manutenzione (revisione) della piscina pagate a ditte specializzate (Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 374), anche in considerazione del fatto che il valore della piscina è compreso nel valore di stima ufficiale dei fabbricati, dal quale è stato ricostruito, secondo i parametri schematici, il valore locativo.
Alla deduzione di fr. 3'537.-- in media annua ammessa dall' Ufficio di tassazione deve quindi essere aggiunto un ulteriore importo di fr. 768.-- in media annua, per una deduzione complessiva di fr. 4'305.--.
5.1
L’ Ufficio di tassazione ha concesso ad __________ __________ __________ la deduzione per le spese di trasferta necessarie per recarsi il mattino sul luogo di lavoro e per rientrare la sera al domicilio di __________ in ragione di fr. 1’860.-- in media annua. Ha inoltre concesso la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo di mezzogiorno in ragione di fr. 1’200.-- in media annua e non di fr. 2’400.--, poiché il ricorrente può beneficaire di un pasto a prezzo ridotto usufruendo della mensa aziendale.
__________ de __________ chiede invece con il presente ricorso che gli venga concessa la deduzione completa di fr. 2’400.--, asserendo di non poter beneficiare della mensa aziendale soffrendo da anni di gastrite cronica.
5.2
Quando il domicilio non coincide con il luogo di lavoro e la distanza è notevole sì che al contribuente non è possibile o non si può da lui pretendere che rientri al domicilio per pranzare, egli ha diritto ad una deduzione per i pasti presi fuori casa (art. 25 cpv. 1 lett. c LT, 22 bis cpv. 1 lett. b DIFD). Le rispettive regolamentazioni in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta stabiliscono che se il contribuente è impossibilittato a prendere un pasto principale al proprio domicilio, sono deducibili per doppia economia domestica fr. 11.-- per ogni pasto principale preso fuori casa, oppure fr. 2’400.-- se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno; se il datore di lavoro riduce il prezzo del pasto di mezzogiorno (mensa, contributo alle spese), si concederà per questo pasto soltanto la metà della deduzione (fr. 5.50) fr. 1'200.-- l'anno. Tuttavia, se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è concessa alcuna deduzione (cfr. art. 2 lett. a del Decreto esecutivo del 10 novembre 1992 concernente le deduzioni per spese di trasferta, di doppia economia domestica e di perfezionamento professionale dei salariati; inoltre, Circolare n. __________ del 21 luglio 1992 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni). I costi per i pasti fuori casa sono deducibili nella misura in cui comportano un spesa maggiore di quella che il contribuente normalmente avrebbe, se pranzasse nella propria economia domestica (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., I, p. 686, ad Art. 22bis cpv. 1 DIFD, num. 9; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 319; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, II, p. 371, ad Art.26, num. 27). Il Tribunale federale ha ammesso, in questo contesto, che la deduzione può essere ammessa in misura parziale quando il costo del pasto in una mensa aziendale supera quello del costo che il contribuente salariato dovrebbe sopportare, se pranzasse nella propria economia domestica (cfr. Sammlung BGE n. 587, STF del 1° settembre 1981 in re V.S.). Secondo il Promemoria N/2 1993 concernente la stima del vitto e dell'alloggio dei dipendenti, il costo di un pasto nell'ambito di un'economia domestica è stimato a fr. 8.--.
5.3
Nel presente caso non è in discussione la possibilità che è offerta ad __________ __________ __________ di beneficiare della mensa aziendale. In discussione è unicamente l’impossibilità di farlo a causa di un’asserita gastrite che lo perseguiterebbe da anni.
Orbene, anche facendo astrazione dal fatto che l’affermazione del ricorrente non è comprovata da alcun documento medico relativo al periodo di computo in grado di comprovare ineccepibilmente l’asserita affezione, l’incarto dovrebbe essere retrocesso all’ Ufficio di tassazione perché accerti se fosse possibile al ricorrente sottoporsi ad un’eventuale dieta alimentare presso la mensa del datore di lavoro (cfr. CDT. n. 267 del 15 ottobre 1990 in re L. T.).
Si può tuttavia, date le circostanze concrete del caso, rinunciare alla retrocessione degli atti all’ Ufficio di tassazione in considerazione del fatto che il ricorrente riceve annualmente dal proprio datore di lavoro un rimborso globale per non meglio precisate spese di rappresentanza di fr. 7’200.--. Si può senz’altro ritenere, in assenza di prove (ad es. una dichiarazione del datore di lavoro, ev. corredata dalla distinta mensile delle spese) da parte del ricorrente malgrado la richiesta rivoltagli dall’ Ufficio di tassazione, che tale rimborso sia anche riferibile a un certo numero di pranzi presi fuori casa. In simili condizioni la decisione dell’ Ufficio di tassazione, che non ha per altro effettuato riprese sul rimborso spese, appare sostanzialmente equa e rispettosa dei principi sopra enunciati, secondo cui i costi per i pasti fuori casa sono deducibili solo nella misura in cui comportano un spesa maggiore di quella che il contribuente normalmente avrebbe, se pranzasse nella propria economia domestica.
6.1
Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, è concessa una deduzione fino a fr. 5’000.-- per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età quando egli senza beneficiare di assegni o borse di studio segue corsi di ordine accademico o di perfezionamento.
6.2
Per l'art. 35 cpv. 1 LT dal reddito netto sono inoltre deducibili per ogni figlio minorenne senza attività lucrativa, oppure a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, fr. 4'500.--. Il Decreto concernente l'IFD ammette, dal canto suo, una deduzione dal reddito netto di un ammontare di 4'700 franchi per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede (34 cpv. 1 lett. c LT).
Fa stato, di regola, la situazione vigente al momento dell’inizio del periodo fiscale.
6.3
I presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (cfr. Circolare n. / del 29 marzo 1991 e circolare n. / dell'8 aprile 1991 dell'ACC). Dalle stesse emerge che il requisito fondamentale, per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio. D'altronde, la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212 e p. 244; CDT n. 125 del 21 giugno 1993 in re O.M.).
6.4
Per poter beneficiare della deduzione in materia di IC per figli agli studi (art. 34 cpv. 1 lett. c LT), i corsi di perfezionamento o di ordine accademico fuori Cantone danno diritto alla deduzione solo se raggiungono una durata minima di almeno due semestri. La deduzione non è invece concessa nel caso di studi fuori cantone di carattere passeggero (cfr. Circolare n. / dell' 8 aprile 1991, cifra B).
6.5
Orbene, nel caso in esame, perché il ricorrente possa beneficiare della specifica deduzione IC per figli agli studi di fr. 5’000.--, manca il requisito del corso di formazione d’ordine accademico fuori cantone della durata minima di due semestri. Un corso di lingue della durata di poco meno di sei mesi non adempie manifestamente la durata minima richiesta dalla legge cantonale, senza che occorra chiedersi, in linea di principio, se e a quali condizioni un corso di lingue rappresenti un corso di formazione vero e proprio, che dà diritto al genitore di effettuare la deduzione sociale dalla propria partita fiscale secondo l’ art. 34 cpv. 1 lett. c LT o non piuttosto una spesa di perfezionamento richiesta dall’esercizio dell’attività professionale e quindi deducibile nella partita fiscale del contribuente medesimo secondo l’ art. 25 cpv. 1 lett. e LT.
6.6
Con riferimento alla deduzione IC/IFD per figli a carico (art. 35 cpv. 1 LT; art. 25 cpv. 1, lett. c DIFD), dagli atti dell’ incarto emerge che il figlio del ricorrente ha compiuto vent’anni il 24 febbraio del 1992, quindi prima dell’inizio del periodo fiscale 1993-94. Pacificamente, egli non può quindi più essere considerato minorenne.
6.7
Resta pertanto da chiedersi se il figlio del ricorrente debba essere considerato studente ai fini delle deduzioni di cui agli articoli 35 cpv. 1 LT e 25 cpv. 1, lett. c DIFD.
I criteri per rispondere al quesito non divergono da quelli richiesti per la concessione della deduzione di cui all’art. 34 cpv. 1 lett. c LT. D’altra parte anche la dottrina relativa all’ art. 25 cpv. 1 lett. c DIFD esige che la deduzione sia ammessa “nur für Fälle, in denen die berufliche Ausbildung systematisch und ohne grössere Unterbrüche erfolgt” (Känzig, Wehrsteuer, 2.a ed., vol. 1, p.712).
Come risulta dagli atti dell’incarto, all’inizio del periodo fiscale 1993-94 il figlio del ricorrente non svolgeva alcuna attività lucrativa. Dalla fine degli studi egli era disoccupato, tant’è che ha beneficiato delle indennità di disoccupazione dal mese di luglio del 1993 fino alla fine del 1994, ma già nel 1992, come risulta dalla dichiarazione fiscale personale 1993-94 di __________ __________ __________, in cui viene denunciato un reddito, conseguito con ogni verosimiglianza dopo il termine degli studi di fr. 2’619..--.
Tutto ben considerato deve dunque essere condivisa la decisione dell’ Ufficio di tassazione di non considerare studente il figlio del ricorrente. Come già si è rilevato, il corso di lingue della durata di poco meno di sei mesi non configura sostanzialmente una formazione vera e propria, bensì piuttosto un perfezionamento da prendere in considerazione, se del caso, nella partita fiscale dell’interessato e non in quella del genitore.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del del 29 maggio 1995 è riformata nel senso che la deduzione per spese di gestione, amministrazione e manutenzione, di fr. 3'537.-- in media annua è aumentata a complessivi fr. 4'305.-- di media annua.
Per il resto la decisione su reclamo è confermata.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi
a. nella tassa di giustizia complessiva di fr. 300.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 60.--
per un totale di fr. 360.--
sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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