AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.109
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00107
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 8 giugno 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 int. (IC/IFD 88/95)
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Assistiti dall'avv. __________, i coniugi __________ hanno presentato reclamo in tempo utile contestando gli estremi della tassazione intermedia, poiché il reddito conseguito dalla moglie deriverebbe da un'attività accessoria.
L' Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo con decisione dell' 8 maggio 1995, argomentando che __________ __________ , precedentemente casalinga, ha iniziato con effetto dal 10 giugno 1991 un'attività a tempo parziale, che dà luogo a una tassazione intermedia.
Ribadisce in sostanza che il reddito da attività accessoria della moglie deve essere considerato fiscalmente come reddito conseguito dallo stesso unico contribuente in aggiunta al reddito da attività principale (art. 10 LT), irrilevante essendo che il reddito da attività principale sia conseguito dal marito e quello accessorio dalla moglie.
Richiama al riguardo la sentenza pubblicata in RDAT 1993 II pp. 430 ss.
Di regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 262). A sua volta l'art. 99 cpv. 1 lett. b LT, appoggiandosi sostanzialmente alla giurisprudenza relativa all'art. 96 DIFD, indica quali motivi di intermedia la modificazione durevole delle fonti di reddito come l'inizio e la cessazione dell'attività lucrativa, il passaggio da un'attività dipendente a una indipendente o viceversa, aggiungendovi il pensionamento.
Da quanto detto discende anzitutto che la semplice variazione di reddito - quali che ne siano le dimensioni - è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia. Deve dunque dapprima accertarsi se sia dato uno dei motivi di intermedia; nella fattispecie, l'autorità fiscale ha proceduto alla tassazione intermedia, ritenendo esservi l'inizio di un'attività lucrativa.
4.1.
In generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all'entrata nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell'attività lucrativa a causa dell'età o di malattia (DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT 1988, 27). "Si può evidentemente immaginare che un contribuente muti professione diverse volte; è legittima però una tassazione intermedia solo quando si ha a che fare con un cambiamento radicale dell'attività (come per esempio il passaggio da un'attività dipendente ad un'attività indipendente e viceversa; STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig, Wehrsteuer, 2. ediz., n. 26 ad art. 42 DIFD con citazioni) oppure quando, nel caso di mutamento profondo dell'attività, subentra una variazione sostanziale particolarmente incisiva e durevole del reddito (STF 101 Ib 403 consid. 2b; cfr. anche ASA 53, 190/191 consid. 3b)" (cfr. RTT 1980, p. 27).
In breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio che una tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa, come pure per mutamento di professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della tassazione ordinaria (CDT n. 205 del 28 settembre 1993).
4.2.
A' sensi degli articoli 10 cpv. 1 LT e 13 cpv. 1 DIFD, i coniugi non legalmente e effettivamente separati sono considerati come un unico contribuente e i loro redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque sia il regime dei beni - c.d. sostituzione fiscale - (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 64 ss.; Känzig, Wehrsteuer, 2. ed., Basilea 1982, 1. parte, p. 145 ss.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 26 ss.). Tuttavia, la moglie è un soggetto fiscale, così come il marito; i presupposti dell'obbligo fiscale devono cioè essere integrati separatamente in ognuna delle due persone. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente (STF 16 giugno 1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino, in Sammlung n. 700; CDT n. 205 del 28 settembre 1993).
4.3.
Non può quindi essere seguito il ragionamento sviluppato dai ricorrenti nell'atto di ricorso, che, muovendo da una fattispecie diversa (RDAT 1993 II p. 430), in cui l'inizio dell'attività accessoria si realizzava nella persona del medesimo contribuente, il marito, e non in quella dell'altro coniuge, trae la conclusione che l'unica condizione per cui si possa allestire una tassazione intermedia in caso di inizio dell'attività, anche parziale, da parte di uno dei coniugi fino a quel momento inattivo, sia quello quantitativo, facendo invece completamente astrazione da quello qualitativo.
4.4.
D'altra parte, si è detto però che la tassazione intermedia presuppone una sensibile variazione del reddito del contribuente. Ebbene, secondo il Tribunale federale, nel caso dei coniugi, bisogna tener conto del fatto che essi formano un'unità economica e sono imposti sul cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori imponibili del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP IX, p. 172; STF 16 giugno 1989 cit.; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B. contro Commissione cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in Sammlung n. 710; CDT n. 205 del 28 settembre 1993). Su tali presupposti, l'Alta Corte ha negato esservi motivo d'intermedia, in presenza di una crescita complessiva del reddito pari, in un caso, all'8,56%, e, in un altro, al 10% circa.
Si tratta, dunque, di verificare - per quanto detto in precedenza - solo se la variazione complessiva del reddito dei coniugi possa esser considerata irrilevante. E' immediatamente evidente che non è così: il reddito del marito è infatti rimasto invariato, sicché l'inizio dell'attività della moglie ha comportato un incremento netto del 35% circa.
6.1.
Va ricordato che in caso di tassazione intermedia (art. 99 LT) gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT). All'inizio dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD).
Sia la LT sia il DIFD non stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo di computo avuto riguardo alla 'ratio' della norma, allo scopo di ottenere un risultato che rifletta la situazione reale del contribuente (DTF 103 Ib 322; STF, II CDP 5.9.1984 in re D. Me., inedita, consid. 2 b; Känzig, Wehrsteuer ad art. 41, num. 12).
Come rilevato dal Tribunale federale in DTF 103 Ib 344 la formulazione 'calcolato su un anno' e - data l'identità dei principi - anche quella del diritto cantonale 'riportato a dodici mesi' (cfr. art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento (STF del 5 settembre 1984, consid. 2; Rep. 1980 pag. 33).
6.2.
Il calcolo dell' Ufficio di tassazione, ad un attento esame, appare ineccepibile. Se si sommano i redditi conseguiti dal 10 giugno 1991 al 31 dicembre 1992 (fr. 10'144.-- più fr. 26'000.--), li si dividono per la durata dell' impiego (200 giorni nel 1991 e 360 nel 1992) e li si riportano a dodici mesi, si ottiene un salario rappresentativo di fr. 23'235.--, che sfugge a qualsiasi critica.
Anche sotto questo profilo, quindi, il ricorso si sottrae a fondate censure.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 350.--
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster