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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.106
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00106
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 giugno 1995
in materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 87/95)
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificando loro la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 30 settembre 1994, l' Ufficio di tassazione di Locarno elevava il reddito aziendale a fr. 14'000.- in media annua, pari al doppio di quanto dichiarato dai contribuenti.
In seguito a reclamo, l' Ufficio di tassazione confermava la propria precedente decisione, spiegando di avere aggiunto al reddito agricolo calcolato in base alle unità di bestiame grosso (UBG) il reddito per il bestiame di terzi preso a sverno ed i contributi per la superficie, per i detentori di bestiame e per la siccità, percepiti nel periodo di computo.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ contestano il calcolo effettuato dall' Ufficio di tassazione, negando in particolare di avere avuto bestiame a sverno. Quanto all'imposizione dei contributi per la siccità, chiedono di tener conto anche delle spese che la stessa siccità ha loro provocato.
L'art. 167 cpv. 3 LT stabilisce l'obbligo, per le persone fisiche che esercitano una attività lucrativa indipendente e che non sono astretti a tenere una contabilità commerciale ed in mancanza della stessa, di accludere alla loro dichiarazione di imposta la distinta degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite come pure degli apporti e dei prelevamenti privati: i giustificativi relativi a tali distinte devono essere tenuti a disposizione per un periodo di cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Tali principi vigono anche per i contribuenti che conseguono un reddito agricolo a titolo indipendente. Per coloro che tengono una contabilità, il reddito agricolo netto si determina in conformità dei criteri generali invalsi nel diritto commerciale. In assenza della contabilità si procede alla valutazione del reddito sociale (CDT n. 420 del 25 novembre 1988 in re R.G.). Quello della produzione animale é calcolato in base alle unità di bestiame grosso detenute dal contribuente (UBG), alle quali é applicato un coefficiente di reddito sociale medio, stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sulla base di calcoli statistici e adattato dai singoli cantoni alle realtà regionali (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 49 n. 5.2.3 ; AFC per DIN, redditi sociali agricoli, tabella UBG anno 1979). I coefficienti di reddito sociale medio per UBG esprimono delle medie di reddito che scaturiscono da una valutazione dei costi e dei ricavi, e tengono quindi già conto degli esborsi necessari a conseguire il reddito (cfr. Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sul reddito sociale nei differenti settori agricoli, tabella 1988; CDT n. 147 del 28 giugno 1991 in re R.S.).
I ricorrenti contestano anzitutto la considerazione, nell'ambito del calcolo del reddito sociale della produzione animale, del reddito relativo al bestiame di terzi preso per l'alpeggio e a sverno. Affermano, infatti, di non avere mai avuto bestiame a sverno.
La ragione per cui l'autorità di tassazione ha aggiunto tale reddito di fr. 6'845.-, calcolato in base alle UBG, un ulteriore importo di fr. 1'260.-, è da ricercare nel fatto che sono stati gli stessi ricorrenti a dichiarare, compilando il Questionario concernente il reddito degli agricoltori, di aver preso a sverno bestiame di terzi, precisamente due vacche nel 1991 e due nel 1992. Trattandosi verosimilmente di un errore degli stessi ricorrenti, causato dalla contiguità, nel formulario in questione, della parte riservata al bestiame dato in sverno ed a quello preso in sverno, la Camera di diritto tributario ha chiesto loro, con lettera del 20 giugno 1995, di voler chiarire tale circostanza.
I contribuenti hanno successivamente confermato la tesi dell'errore, allegando alla loro lettera del 26 giugno 1995, a comprova delle loro asserzioni, le decisioni della Sezioni agricoltura del Dipartimento finanze ed economia, dalle quali si evince che essi hanno beneficiato di sussidi solo per il bestiame proprio, non detenendo vacche di terzi; per tale ragione non si giustifica più di imporre il reddito per bestiame preso a sverno.
Per quanto concerne l'imponibilità dei sussidi federali di superficie, contestata dal contribuente, occorre rilevare che tali sussidi migliorano la situazione finanziaria dell'agricoltore, e sono pertanto imponibili (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 96; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, p. 325; CDT n. 147 del 28 giugno 1991 in re R.S.). Va detto, d'altra parte, che nelle UBG sono già presi in considerazione i contributi per detentori di vacche e i contributi alle spese di bestiame. Non vi sono considerati, per contro, sicché devono essere imposti separatamente, i contributi per detentori di bestiame (cfr. Istruzione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 29 aprile 1992 agli Uffici circondariali di tassazione).
Quanto ai contributi di superficie ed a quelli per la siccità, la Camera si è rivolta alla Divisione delle contribuzioni ed ha potuto accertare che gli stessi sono compresi nel calcolo delle UBG fiscali.
Ne consegue che i soli contributi che devono essere imposti in aggiunta al reddito sociale calcolato con il sistema delle UBG sono quelli per i detentori di bestiame. Dagli stessi non si giustifica chiaramente di ammettere alcuna deduzione, non essendovi alcuna spesa materiale che vi sia connessa direttamente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 maggio 1995 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 10'922.-.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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