AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.105
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00105
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 7 giugno 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 86/95)
presentato
da:
e __________ __________ __________,
__________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Notificando ai
coniugi __________ e __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD
1993/94, con decisione del 28 febbraio 1994, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna
aggiungeva al reddito del lavoro ed a quello della sostanza un ulteriore
reddito d'altra fonte di fr. 30'000.- in media annua. L'allegata motivazione
spiegava che dal conteggio delle entrate e delle uscite dei contribuenti era
risultato un dispendio notevolmente superiore alle spese sostenute nel biennio
di computo, e che in particolare non era stata giustificata la variazione del
credito verso la __________ __________ __________ __________ e quella del
debito ipotecario.
Un reclamo, interposto dai
contribuenti in data 28 marzo 1994, veniva respinto con decisione dell'8 maggio
1995.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
__________ postulano lo stralcio del reddito d'altra fonte. Osservano che il
credito nei confronti della società anonima di cui sono azionisti e dipendenti
è nato allorché, ricevuta da un'assicurazione la liquidazione per un
infortunio, tale importo era stato versato alla SA che necessitava di
liquidità. In seguito al rimborso del debito, gli importi restituiti sarebbero
stati prestati al fratello del signor __________ __________, residente in
Italia; la restituzione di parte di questo mutuo, per complessivi fr. 46'500.-,
sarebbe poi avvenuta nel corso degli anni 1991/92 ed avrebbe consentito ai
contribuenti di sostenere tutte le spese effettuate nel biennio.
Sollecitato in tal senso
dalla Camera, il ricorrente ha prodotto, con lettera del 30 giugno 1995, la
lettera dell'assicurazione relativa alla liquidazione del sinistro, un contratto
di mutuo stipulato con i fratelli e ricevute dei rimborsi di quest'ultimo
debito.
- All'udienza del 28
settembre 1995, tenuto conto della documentazione prodotta, su proposta del
giudice delegato le parti hanno concordato una riduzione del reddito d'altra
fonte a fr. 20'000.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell'8 maggio 1995 è riformata nel senso
che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 20'000.-.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster