AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.103
Data decisione, Autorità: 27.07.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00103
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 1 giugno 1995
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l’ Ufficio di tassazione ha esposto a __________ __________ un reddito da titoli e capitali di fr. 16’079.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione dell’ 11 aprile 1994), confermato anche in seguito con decisione su reclamo del 29 maggio 1995, in cui di precisa che il reddito in discussione corrisponde al dividendo di fr. 32’159.-- versato agli azionisti dalla ditta __________ __________ __________ di __________.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede la riduzione del reddito da titoli a complessivi fr. 20’903,55, pari a quanto effettivamente incassato dalla ditta __________ __________ __________.
L’ Ufficio di tassazione con osservazioni del 9 giugno 1995 spiega che l’importo effettivamente incassato corrisponde all’importo lordo del dividendo detratta l’imposta preventiva di fr. 11’255,75.
La Camera ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per eventualmente ritirare il ricorso, vista la precisazione fornita dall’ Ufficio di tassazione. Il ricorrente non ne ha però fatto uso.
Va d'altro lato ricordato che la trattenuta della preventiva, voluta dal legislatore per garantire il pagamento delle imposte, non esime il contribuente dal dichiarare nella tassazione ordinaria la sostanza e il relativo reddito. Così facendo egli acquisisce il diritto incondizionato al recupero dell'imposta preventiva. Non dichiarandoli, invece, egli perde, come dispone l'art. 23 LIP, il diritto al rimborso (ASA 62 p. 342 ss.; RDAF 50 / 1994 p. 280; inoltre, CDT n. 439-441 del 6 novembre 1981 in re A.T.).
Il ricorso, alla luce delle chiare spiegazioni fornite dall’ Ufficio di tassazione nella risposta del 9 giugno 1995 si appalesa temerario.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 250.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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