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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.98
Data decisione, Autorità: 11.09.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00098
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 22 maggio 1995
in materia di: IC 91/92 int. - IC/IFD 93/94 (IC/IFD 79/95)
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ svolge da diversi anni attività d'insegnamento per diversi datori lavoro, pubblici e privati, con un orario di lavoro variabile.
L' Ufficio di tassazione di Bellinzona ha emesso per il periodo fiscale IC 1991-92 una tassazione intermedia a carico di __________ __________ con effetto dal 1° gennaio 1992. La tassazione intermedia è motivata, secondo l'autorità fiscale, dal fatto che orario di lavoro e stipendio della contribuente sono aumentati in misura superiore al 50%, per cui tornerebbe applicabile l'art. 99 lett. e LT-1976 (cfr. tassazione intermedia del 31 ottobre 1994, confermata con decisione su reclamo dell'8 maggio 1995).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la tassazione intermedia IC ex art. 99 lett. e LT-1976, facendo presente che il suo orario di lavoro non ha incontrato rispetto al passato un aumento sensibile. Rileva che dalla tabella riassuntiva contenuta nella memoria ricorsuale si vede che già nell'anno scolastico 1989-90 l'orario di lavoro era di 15,5 ore settimanali, nel 1991-92 di 17 ore e in quello successivo di 18. Solo nel 1990-91 l'orario è sceso a 12 ore, avendo inoltrato tardivamente il concorso per la scuola media. L'aumento dello stipendio, prosegue la ricorrente, si spiega con le più alte retribuzioni corrisposte dalle scuole professionali rispetto alla scuola media e alla scuola delle PTT.
All'udienza del 23 agosto 1995 l' Ufficio di tassazione, sentite le spiegazioni del marito della ricorrente, considerata pure la giurisprudenza di questa Camera in materia di tassazione intermedia per aumento del reddito, ha dichiarato di aderire al ricorso.
La tassazione intermedia IC 1991-92 del 31 ottobre 1994 e la decisione confermativa, pronunciata su reclamo, l'8 maggio 1994 devono pertanto essere annullate.
La tassazione IC 1993-94, che è pure stata confermata con decisione su reclamo del'8 maggio 1995, deve invece essere riformata, esponendo in media annua il salario percepito dalla moglie negli anni 1991 e 1992.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del dell'8 maggio 1995 in materia di intermedia 1991-92 e la relativa notifica di tassazione intermedia del 31 ottobre 1994 sono annullate.
§§ La decisione su reclamo dell'8 maggio 1995 in materia di IC 1993-94 è riformata conformemente al considerando 3. L'UT emetterà pertanto un nuovo conteggio.
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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