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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.89
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00089
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 11 maggio 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 int. (IC/IFD 70/95)
presentato da:
__________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ ha presentato reclamo contro la tassazione intermedia, affermando di aver terminato gli studi già nel giugno del 1987 e di aver in seguito frequentato solo brevi corsi d'aggiornamento linguistico e la Scuola per esercenti dal 1° gennaio al 12 aprile 1991. Contesta quindi d'aver iniziato l'attività lucrativa dal 1° maggio 1991.
Con decisione del 28 aprile 1995 l' Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente, ribadendo che tanto per il periodo in corso quanto per il successivo il reddito del lavoro va calcolato in base al salario percepito dall'inizio dell'attività dipendente.
Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente contesta la tassazione intermedia dal 1° maggio 1991, affermando che la sua attività alle dipendenze del Cantone era già iniziata all'inizio del 1989. La tassazione intermedia avrebbe semmai dovuto essere effettuata retroattivamente a tale data. Chiede quindi l'annullamento della tassazione intermedia dal 1° maggio 1991 e il ripristino della tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92.
In occasione dell'udienza del 7 giugno 1995, preso atto:
che il contribuente dopo il conseguimento della patente d'esercente ha iniziato l'attività professionale in questo campo dal 15 settembre 1991;
che fino a tale data ha svolto solo saltuariamente attività avventizia per lo Stato in qualità di operaio, si è convenuto, su invito del Presidente della Camera, di far decorrere la tassazione intermedia dal 15 settembre 1991 (fino al 31 dicembre 1992) e di fissare il reddito del lavoro in fr. 31'550.-- di media annua, in base al salario ricevuto dal 15 settembre 1991 al 31 dicembre 1992 riportato a dodici mesi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1995 è riformata a' sensi del consid. 3.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi alla Cassa per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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